Sentenza del 18/01/2017 n. 1132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale generale, l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa della XX Costruzioni s.r.l. per l'anno 2003, contestando l'occultamento di parte dei corrispettivi derivanti dalla vendita di appartamenti realizzati a Perugia. La società ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, l'erronea applicazione del criterio del valore normale, l'inadeguatezza o l'inammissibilità degli elementi presuntivi utilizzati dall'ufficio, la contraddittorietà della motivazione, la violazione delle regole sull'onere della prova e l'illegittimità della rideterminazione equitativa dell'imponibile.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al valore normale perché estranee alla ratio decidendi: la CTR aveva fondato l'accertamento su una valutazione multifattoriale, non decisivamente sul valore normale. Sono state inoltre dichiarate inammissibili o infondate le contestazioni riguardanti perizie per mutui, polizze assicurative, provvigioni, dichiarazioni di terzi, onere della prova e omessa pronuncia. La contraddizione rilevata dalla CTR sull'appiattimento dei prezzi non è stata considerata decisiva, poiché la decisione poggiava anche su altri elementi presuntivi. È stata ritenuta legittima la rideterminazione dell'imponibile nella misura dei due terzi di quello accertato, in quanto espressione del potere del giudice tributario di determinare quantitativamente il rapporto fiscale sulla base del complessivo quadro probatorio. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
La norma disciplina i poteri di rettifica del reddito d'impresa. Nel caso concreto, la legittimità dell'accertamento è stata collegata alla valutazione complessiva di molteplici elementi presuntivi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La disposizione riguarda la rettifica della dichiarazione ai fini IVA. La Corte ha escluso che la decisione impugnata dipendesse in modo decisivo dal solo criterio del valore normale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione
La norma definiva il criterio del valore normale. La Corte non ha ritenuto necessario stabilire l'efficacia retroattiva dell'abrogazione del criterio, poiché la CTR aveva fondato la decisione su ulteriori indizi.
Legge n. 88 del 2009
La legge ha abrogato il riferimento al criterio del valore normale nelle rettifiche immobiliari. La questione della sua applicazione retroattiva è stata ritenuta irrilevante per la decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La disposizione riguarda i poteri istruttori e il regime probatorio nel processo tributario. La relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché la CTR non aveva attribuito carattere decisivo alle dichiarazioni del terzo.
Codice civile, art. 2697
La violazione dell'onere della prova ricorre solo quando il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non ricorre invece per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
Codice di procedura civile, art. 115
La violazione è configurabile quando il giudice nega espressamente la regola di disponibilità delle prove o decide su prove acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
Codice di procedura civile, art. 112
Il vizio di omessa pronuncia richiede che domanda o eccezione siano state formulate in modo preciso e che il ricorso per cassazione ne riporti puntualmente il contenuto, nel rispetto del principio di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 114
La Corte ha chiarito che la determinazione quantitativa dell'imponibile da parte del giudice tributario non costituisce necessariamente giudizio di equità in senso tecnico, ma esercizio del potere di decidere nel merito il rapporto fiscale.
Costituzione, art. 101
Il ricorso all'equità non viola il principio di soggezione del giudice alla legge quando la determinazione effettuata rientra nei poteri riconosciuti dalla legge e deriva dalla valutazione del rapporto tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito; occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o una motivazione realmente illogica, inesistente o contraddittoria.
- Un accertamento fiscale può essere sostenuto da una pluralità di presunzioni concordanti, come perizie bancarie, polizze collegate ai mutui, provvigioni immobiliari e dichiarazioni del contribuente. L'eventuale debolezza di uno degli indizi non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento se gli altri elementi restano idonei.
- Quando la sentenza si fonda su una determinata ratio, il ricorso deve colpire quella specifica motivazione. Contestare un criterio che il giudice ha considerato non decisivo rende la censura inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.
- La violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non coincide con una diversa interpretazione delle prove: la prima riguarda l'errata attribuzione dell'onere probatorio, la seconda l'uso di prove non introdotte ritualmente o la negazione della regola di disponibilità della prova.
- Il giudice tributario, pronunciandosi sul rapporto fiscale, può rideterminare l'imponibile in misura diversa da quella accertata dall'amministrazione quando il quadro probatorio giustifica una quantificazione inferiore, purché la decisione sia motivata dal complessivo esame degli elementi disponibili.
- Per denunciare omessa pronuncia in cassazione è necessario riportare con precisione la domanda o eccezione ignorata e indicare l'atto processuale in cui è stata formulata; una descrizione generica non è sufficiente.
- Le contestazioni relative alla qualificazione o all'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi possono essere prive di interesse se la decisione resta fondata su altri elementi autonomi e non decisivi.
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