Sentenza n. 13530/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate in ordine alla diffida del 15/1/2026 riguardo alla richiesta di convocazione per formalizzare l’istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla diffida relativa alla richiesta di convocazione per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sulla diffida del 15 gennaio 2026. Ha dedotto di avere tentato inutilmente di ottenere un appuntamento presso la sede diplomatica italiana di Colombo entro il termine semestrale di validità del nulla osta al lavoro, senza riuscirvi per l'indisponibilità degli slot gestiti da VFS Global. Dopo avere ottenuto un appuntamento direttamente presso la sede diplomatica per il 1° agosto 2024, a tre giorni dalla scadenza del termine, le è stato comunicato che l'istanza non poteva essere ricevuta a causa di un errore materiale nel nulla osta, nel quale il sesso risultava indicato come maschile anziché femminile. L'Ambasciata le avrebbe indicato di rivolgersi al SUI di Verona per la correzione, mentre il SUI avrebbe successivamente sostenuto che la richiesta dovesse provenire dall'Ambasciata. La ricorrente ha quindi contestato il mancato avvio della procedura e il silenzio delle amministrazioni, sostenendo che il superamento del termine di validità del nulla osta non fosse a lei imputabile. Il MAECI ha eccepito che il nulla osta, rilasciato il 4 febbraio 2024 e avente durata semestrale, fosse ormai scaduto e inefficace, negando inoltre la responsabilità dell'amministrazione e richiamando l'adeguamento del numero degli appuntamenti alle richieste correlate ai decreti flussi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Ha ritenuto più attendibili le documentate allegazioni della ricorrente rispetto alle eccezioni generiche delle amministrazioni e ha stabilito che il superamento del termine semestrale di validità del nulla osta è dipeso da circostanze non imputabili all'interessata: l'indisponibilità degli appuntamenti e l'errore materiale contenuto nel provvedimento hanno impedito l'avvio dell'istruttoria. La scadenza non è stata quindi considerata ingiustificata né idonea a precludere la prosecuzione della procedura, non essendo esigibile dalla ricorrente un maggiore livello di diligenza. Il giudice ha ordinato, previa immediata rettifica da parte del SUI di Verona dell'errore materiale contenuto nel nulla osta nominativo, all'Ambasciata d'Italia in Sri Lanka di convocare la ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza per formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato. Le spese sono state poste in solido a carico del MAECI e del Ministero dell'Interno, nella misura di 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso dell'eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è stato accolto con ordine all'amministrazione di compiere l'attività necessaria, fissando un termine di dieci giorni per la convocazione della richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La scadenza del termine di validità di un nulla osta al lavoro non può essere opposta al richiedente quando la mancata formalizzazione della domanda di visto entro il termine sia dipesa da circostanze non imputabili all'interessato, quali l'indisponibilità degli appuntamenti o un errore materiale dell'amministrazione.
- Quando un errore materiale contenuto nel nulla osta impedisce l'avvio dell'istruttoria per il visto, l'amministrazione competente deve procedere alla sua immediata rettifica e non può trasferire sul richiedente le conseguenze del disallineamento tra gli uffici coinvolti.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni di convocare il richiedente entro un termine determinato per consentire la formalizzazione dell'istanza, quando il ritardo procedimentale non sia imputabile all'interessato.
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