Sentenza del 27/12/2018 n. 33423 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M. S.p.A. ha impugnato la fattura n. (---), dell'importo di Euro 161.421,95, relativa alla TIA per gli anni 2006-2009. La società sosteneva di produrre rifiuti speciali e pericolosi, smaltiti autonomamente, e che quindi la tariffa dovesse applicarsi soltanto alle superfici destinate alla produzione di rifiuti urbani, quantificate in 1.795,54 mq, anziché alle superfici industriali complessivamente considerate. In Cassazione ha inoltre contestato la validità della delibera comunale istitutiva della TIA, la possibilità per Latina Ambiente di gestire e riscuotere un'entrata avente natura tributaria e l'omessa motivazione della CTR su alcune questioni, tra cui il mancato conferimento dei rifiuti speciali al gestore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti, rilevando in particolare la genericità e la carenza di autosufficienza delle censure, nonché l'errata deduzione in Cassazione di alcune contestazioni relative a fatti probatori, che avrebbero eventualmente dovuto essere fatte valere con revocazione. La TIA applicata per il periodo considerato è stata qualificata come tributo e la delibera comunale n. 44 del 2006 è stata ritenuta legittima. È stata inoltre riconosciuta a Latina Ambiente la legittimazione a gestire, applicare e riscuotere la TIA, pur spettando al Comune la determinazione dei presupposti e dell'importo del tributo. M. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (TIA 1)
La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare; la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
La TIA 1, pur avendo natura tributaria, può essere concretamente applicata, gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio, mentre il Comune conserva la competenza a determinare i presupposti e l'ammontare del tributo.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 238 e 264
La tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 238, salvo quanto previsto dal comma 11; fino agli adempimenti necessari continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
La mancata adozione del regolamento attuativo della TIA 2 ha comportato la prosecuzione dell'applicazione delle discipline vigenti sulla TIA 1, considerata una variante della TARSU e avente natura tributaria.
L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184
Ha esteso alla TIA i criteri di determinazione già previsti per la TARSU, contribuendo alla continuità del regime applicativo della TIA 1.
D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2-quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009
Ove il regolamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, non sia stato adottato, i comuni possono adottare la tariffa integrata ambientale ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
La disposizione conferma la possibilità per i Comuni di operare, in assenza del regolamento attuativo, secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.
D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33
La natura della tariffa ivi prevista non è tributaria.
La Corte ha precisato che tale disposizione non ha natura autenticamente interpretativa per la TIA 1 e non modifica la qualificazione tributaria già riconosciuta dalla giurisprudenza alla tariffa applicata nel periodo oggetto di causa.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure; la genericità e la mancata autosufficienza determinano l'inammissibilità del motivo.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, quale l'errata percezione dell'esistenza di un sopralluogo, deve essere contestato mediante revocazione e non attraverso un ordinario motivo di ricorso per cassazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La denuncia di omessa motivazione deve riferirsi a una specifica questione decisiva e deve essere formulata in modo autosufficiente, riportando il contenuto delle censure sottoposte al giudice di merito.
Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2009
La TIA 1 è stata qualificata come entrata tributaria e non come corrispettivo contrattuale del servizio; ciò non impedisce tuttavia al gestore affidatario di curarne l'applicazione e la riscossione.
Massime di principio
- Quando un'impresa contesta la TIA sostenendo di produrre rifiuti speciali o pericolosi smaltiti autonomamente, deve dimostrare con precisione quali superfici producano rifiuti esclusi dalla tariffa e quali producano invece rifiuti urbani o assimilati; la mera contestazione generica dell'estensione della superficie non è sufficiente.
- La natura tributaria della TIA 1 non esclude che il Comune affidi a una società privata la gestione operativa, l'emissione degli atti e la riscossione, purché presupposti, criteri e importi siano stabiliti dall'ente competente e l'affidamento trovi base nella legge e nella convenzione.
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare chiaramente la norma violata, il vizio denunciato e gli atti rilevanti, riportandone il contenuto essenziale; motivi cumulativi, generici o privi di autosufficienza rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- La contestazione dell'errata percezione di un fatto processuale o di un elemento probatorio deve essere proposta con il rimedio corretto: se si tratta di errore di fatto emergente dagli atti, può trattarsi di revocazione e non di ricorso ordinario per cassazione.
- Per il periodo anteriore all'entrata in vigore effettiva dei nuovi regimi sui rifiuti, la mancata emanazione dei regolamenti attuativi può comportare la prosecuzione del regime precedente, inclusa la TIA 1 con natura tributaria.
- La mancata motivazione del giudice di appello su una specifica censura deve essere dedotta riportando integralmente o in modo adeguato il contenuto della questione già proposta, così da consentire alla Corte di verificare che non si tratti di una domanda nuova.
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