Ordinanza n. 1482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sezione Prima, favorevole al ricorrente di primo grado, relativa alla legittimità di un trasferimento d'autorità
Esito
Favorevole al resistente (militare ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza del TAR Calabria e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il primo motivo d'appello contestava la qualificazione del provvedimento, sostenendo che esso comportasse l'assegnazione di prima sede; il Consiglio di Stato ha rilevato che, al di là dell'autoqualificazione dell'atto, il provvedimento non disponeva un'assegnazione di prima sede. I successivi motivi riguardavano la legittimità del trasferimento d'autorità e il sindacato esercitato dal giudice di primo grado sulle circostanze ostative alla destinazione presso la sede richiesta. Il Ministero sosteneva, in sostanza, che l'ampia discrezionalità amministrativa in materia impedisse o limitasse la valutazione compiuta dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha ritenuto irrilevante l'autoqualificazione del provvedimento, poiché l'atto non disponeva un'assegnazione di prima sede. Quanto agli ulteriori motivi, ha affermato che, pur essendo il trasferimento d'autorità espressione di ampia discrezionalità, esso resta sindacabile nei ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità. Il TAR, rilevando l'inesistenza delle singole circostanze ostative alla destinazione richiesta, non appariva aver oltrepassato tali limiti; tale motivazione, peraltro, non era stata censurata in appello sotto questo profilo. La carenza del fumus ha esonerato il giudice dall'esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione della natura dell'interesse fatto valere dall'amministrazione appellante.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello e costituisce la base normativa dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La qualificazione attribuita dall'amministrazione a un proprio provvedimento non è decisiva: la natura e gli effetti dell'atto devono essere ricostruiti sulla base del suo contenuto effettivo.
- Il trasferimento d'autorità, pur essendo espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice amministrativo entro i limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità.
- Quando il giudice di primo grado abbia accertato puntualmente l'inesistenza delle circostanze ostative poste a fondamento di un trasferimento d'autorità, il sindacato giurisdizionale non esorbita dai limiti della discrezionalità amministrativa, salvo adeguata censura di tali accertamenti.
- Nella fase cautelare d'appello, l'insussistenza del fumus boni iuris rende superfluo l'esame del periculum in mora.
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