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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30013/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine da due espropriazioni definitive disposte nel 1980 dal Comune su porzioni di terreno edificabile di proprietà di una privata, occupate d’urgenza per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Dopo un primo contenzioso sulle stime indennitarie, definito senza una decisione nel merito e con riscossione degli indennizzi depositati, la proprietaria aveva poi promosso un nuovo giudizio per ottenere l’integrazione dell’indennità di esproprio commisurata al valore venale del bene. Dopo la morte della proprietaria, i figli ed eredi hanno riassunto il giudizio e, in sede di rinvio, la Corte territoriale ha liquidato somme ulteriori a titolo di indennità di esproprio e di occupazione legittima, oltre a maggior danno e interessi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) errore della Corte d’appello nel ritenere precluso ogni esame sulla prescrizione del diritto, nonostante il Comune l’avesse dedotta; 2) omesso esame della documentazione prodotta dal Comune, che avrebbe dimostrato anche la legittimità dell’azione espropriativa e la prescrizione; 3) errata adesione alle conclusioni del CTU sulla stima del valore venale dei terreni, senza adeguata confutazione delle osservazioni del consulente di parte; 4) illegittima applicazione automatica della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, in assenza di prova del maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e dichiarato inammissibile il quarto. Ha ritenuto corretta la delimitazione del giudizio di rinvio operata dalla Corte territoriale, poiché la precedente sentenza di cassazione aveva già qualificato l’azione come domanda di integrazione dell’indennità, soggetta a prescrizione decennale e non a decadenza, precisando che in quella sede non risultava tempestivamente sollevata alcuna questione sulla prescrizione. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla consulenza tecnica, osservando che la sentenza d’appello conteneva una valutazione critica completa della CTU, che i rilievi del consulente di parte erano già stati considerati dal CTU e che il Comune non aveva articolato specifiche contestazioni nelle conclusioni del giudizio di rinvio. Quanto alla rivalutazione, la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva liquidato una rivalutazione automatica, ma il maggior danno ex art. 1224 c.c. secondo l’orientamento delle Sezioni Unite; mancava però una specifica censura sulla prova di tale maggior danno, con conseguente inammissibilità del motivo. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 865/1971, art. 19

    L’azione di opposizione alla stima è soggetta a termine decadenziale; tuttavia la domanda di integrazione dell’indennità, autonomamente qualificata, non vi rientra ed è soggetta a prescrizione decennale.

  • L. 865/1971, art. 16

    I criteri indennitari originariamente applicati erano stati dichiarati incostituzionali e non potevano fondare il definitivo assetto dell’indennità.

  • L. 2359/1865

    Il valore venale del bene costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione dell’integrazione dell’indennità di espropriazione.

  • art. 1224 c.c.

    Il giudice di merito ha correttamente riconosciuto non una rivalutazione automatica, ma il maggior danno da ritardo nell’adempimento; la censura è inammissibile se non investe specificamente la prova di tale maggior danno.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure relative alla valutazione della prova e della consulenza tecnica sono infondate quando la sentenza dia conto di una motivazione critica e il ricorrente non abbia formulato specifiche contestazioni processualmente rilevanti.

  • L. 53/1994

    È richiamata solo in relazione alla notifica telematica; la mancanza della firma digitale negli atti trasmessi non determina inammissibilità quando la procura speciale sia comunque presente e il sottoscrittore sia identificabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e non può riesaminare questioni già definitivamente risolte o non devolute, come la prescrizione quando la Suprema Corte abbia delimitato l’oggetto della decisione alla sola quantificazione del dovuto.
  • La domanda volta all’integrazione dell’indennità di espropriazione, distinta dalla mera opposizione alla stima, non è soggetta al termine decadenziale previsto per l’opposizione, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale.
  • In tema di liquidazione dell’indennità espropriativa, il giudice di merito può fare affidamento sulle conclusioni del consulente tecnico purché la sentenza dia conto dell’esame critico delle contestazioni e non vi sia una specifica censura tempestivamente proposta dalla parte.
  • La censura in cassazione sulla liquidazione del maggior danno ex art. 1224 c.c. deve essere specifica e investire la mancanza dei relativi presupposti probatori; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata ha già esaminato in modo congruo gli elementi istruttori e le osservazioni del consulente di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàInadempimento
RamiProcesso civileImmobiliareObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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