Sentenza n. 418/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della D.G.R. Lombardia n. XII/4589 del 23.6.2025 Piano Lombardia - Aggiornamento programma interventi ripresa economica, ed in particolare la rimodulazione contributo regionale ex L.R. 4 maggio 2020, n. 9 - Intervento “Tangenziale di Belgioioso” pubblicata sul BURL Lombardia il 26.6.2025 con i relativi allegati, e di ogni delibera, provvedimento e atto di qualsiasi natura incidente sulla cancellazione del finanziamento della Variante all'abitato di Belgioioso SP ex SS 234 Codognese, ivi compreso la nota della Provincia di Pavia prot. n. S1.2025.0004447 del 27.05.2025 e prot. interno della Provincia di Pavia n. 32353 del 26.05.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/4589 del 23 giugno 2025, e gli atti presupposti, con cui è stato eliminato il finanziamento regionale della Variante all'abitato di Belgioioso e le relative risorse sono state riallocate in interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di itinerari stradali della Provincia di Pavia
Esito
Favorevole al resistente (regione e provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la deliberazione regionale di definanziamento dell'opera e la nota provinciale che ne aveva proposto la rimodulazione. Ha dedotto: violazione del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, che avrebbe incluso l'intervento; illegittimità della riallocazione delle risorse in quanto non sufficientemente determinata quanto alle opere e ai Comuni destinatari; violazione delle regole partecipative per il mancato coinvolgimento del Comune; violazione dell'art. 1 della L.R. n. 9/2020, ritenendo che la manutenzione straordinaria delle strade non rientrasse nello sviluppo infrastrutturale; difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la Regione avrebbe richiamato soltanto la richiesta della Provincia senza spiegare le ragioni del definanziamento; lesione delle prerogative e dei diritti dei cittadini. La Provincia aveva fondato la proposta di rimodulazione sulla non sostenibilità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria del progetto, evidenziando numerose carenze: difformità dalle norme tecniche sulle curve e sulle rotatorie, mancata previsione di strade di ricucitura e del collegamento della pista ciclabile, assenza della verifica della visibilità planimetrica, interferenze idrauliche non compiutamente individuate e analizzate, nonché una stima dei costi gravemente sottodimensionata, pari a circa 20 milioni di euro rispetto a un fabbisogno aggiornato superiore a 50 milioni. Il Comune, sia nel procedimento sia in giudizio, aveva replicato in modo generico, sostenendo che i rilievi fossero risolvibili in sede di progettazione esecutiva o mediante la realizzazione di un solo lotto funzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione, poiché era stato impugnato un suo provvedimento e il bene della vita richiesto rientrava nella disponibilità regionale. Nel merito, ha ritenuto adeguate la motivazione e l'istruttoria poste a fondamento del definanziamento, valorizzando la specificità dei rilievi tecnici provinciali e l'assenza di contestazioni puntuali da parte del Comune, sia nella fase procedimentale sia nel giudizio. Ha ritenuto legittimo il rinvio per relationem della Regione alla motivazione contenuta negli atti provinciali. Ha escluso la violazione del PRMT, poiché la deliberazione regionale richiamata menzionava la tangenziale soltanto come intervento suscettibile di futuro finanziamento e non come opera assistita da un finanziamento intangibile. Una volta ritenuta corretta la scelta di non realizzare l'opera, il Comune non conservava interesse a contestare le modalità di destinazione delle somme ad altri interventi. I motivi relativi alla motivazione e all'istruttoria sono stati respinti per le medesime ragioni. Il motivo concernente la lesione dei diritti e delle prerogative costituzionali dei cittadini è stato dichiarato inammissibile per genericità. Le eccezioni preliminari regionali di inammissibilità sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1 l.r. Lombardia n. 9/2020
sviluppo infrastrutturale
Il Comune ne ha invocato la violazione, sostenendo che la riallocazione delle somme in interventi di manutenzione straordinaria stradale non rientrasse nello sviluppo infrastrutturale; il testo non riporta una specifica valutazione autonoma del TAR su tale profilo, assorbito dal rigetto complessivo.
D.G.R. Lombardia n. XI/5358 dell'11.10.2021
Atto con cui l'intervento della Tangenziale di Belgioioso è stato inserito nel Piano Lombardia, con previsione del contributo regionale.
D.G.R. Lombardia n. XI/5697 del 15.12.2021
Atto di aggiornamento del Programma degli Interventi Prioritari del Piano Lombardia, nel quale è stato inserito l'intervento.
D.G.R. Lombardia n. XII/4589 del 23.06.2025
Atto impugnato, con cui è stato eliminato il finanziamento dell'opera e le somme sono state riallocate in altri interventi stradali.
D.M. 05/11/2001
Parametro tecnico richiamato negli atti provinciali per contestare la conformità del tracciato progettuale, in particolare per la mancata previsione di curve a raggio variabile.
D.M. 19/04/2006
Parametro tecnico richiamato per contestare il diametro delle rotatorie e la mancata applicazione dei criteri progettuali previsti per rotatorie di dimensioni superiori.
Massime di principio
- Un'amministrazione può fondare il definanziamento di un'opera pubblica sulla sua accertata non sostenibilità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria, quando tale valutazione sia sorretta da rilievi tecnici specifici, dettagliati e non adeguatamente contestati dall'amministrazione interessata.
- Il rinvio per relationem a una motivazione contenuta in atti istruttori o presupposti è legittimo quando tali atti espongano in modo completo e puntuale le ragioni della decisione e il destinatario abbia avuto modo di conoscerle e contestarle.
- La contestazione giudiziale di valutazioni tecniche amministrative non può essere affidata ad affermazioni generiche circa la risolvibilità dei problemi progettuali nella fase esecutiva; occorre una replica puntuale e dimostrata ai rilievi tecnici posti a fondamento dell'atto.
- L'inserimento di un'opera in uno strumento programmatorio come intervento suscettibile di futuro finanziamento non attribuisce, di per sé, un diritto alla conservazione indefinita del finanziamento né impedisce la successiva rimodulazione, se la scelta amministrativa è adeguatamente motivata.
- Quando sia legittimamente esclusa la realizzazione dell'opera originariamente finanziata, l'amministrazione interessata non conserva un autonomo interesse a contestare le modalità con cui le risorse liberate sono state destinate ad altri interventi.
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