Cassazione Penale, Sentenza n. 28633/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente (Andrea Drgova) ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la confisca del lido "Cala junco" (ramo d'azienda "Le Palme di Drgova Andrea"), sostenendo l'assoluta mancanza di motivazione. Contestava di essere terza estranea al reato di intestazione fittizia per il quale era stato condannato il marito Salvatore Mazzitelli (in concorso con Alvaro Cosimo) e chiedeva la revoca della confisca ovvero la restituzione, anche pro quota, della porzione di bene di cui era legittima proprietaria. Affermava che l'acquisto dal suocero era reale (non simulato), che i fondi avevano provvenienza lecita e che non aveva né concorso nel reato né agito in mala fede o tratto vantaggi dall'attività illecita.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la confisca cd. "allargata" disposta in relazione alla condanna di Mazzitelli fosse corretta e che la ricorrente non avesse dimostrato di essere terza in buona fede e priva di coinvolgimento o vantaggi dall'attività illecita. La Corte ha confermato i presupposti della confisca: disponibilità di fatto del bene da parte del condannato e sproporzione rispetto ai redditi, nonché la mancanza di giustificazione plausibile della provenienza dei capitali usati per l'acquisto. Ha ritenuto probante la vicinanza temporale, i rapporti familiari e la gestione effettiva del lido da parte del marito e di Alvaro, nonché l'assenza di documentazione che giustificasse la provenienza dei fondi. Conseguentemente l'opposizione in sede esecutiva è stata respinta e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356) / art. 240-bis c.p.
disciplina originaria della confisca "allargata"; ora art. 240-bis cod. pen.
La confisca "allargata" opera obbligatoriamente in caso di condanna per taluni reati "spia" e riguarda beni di cui il condannato risulta titolare o avere disponibilità, se sproporzionati rispetto a reddito/attività e non giustificati nella provenienza
art. 12-quinquies legge n. 356/1992 (richiamato)
norma richiamata quale fattispecie di intestazione fittizia (oggi articolo corrispondente nel codice penale)
Riferimento alla fattispecie di intestazione fittizia che giustifica la confisca ex art. 12-sexies; la condanna per tale reato è presupposto soggettivo per l'applicazione della confisca estesa
artt. 667 e 676, comma 4, c.p.p.
norme procedurali relative all'opposizione e alle impugnazioni in materia esecutiva
Strumenti processuali utilizzati dal terzo per proporre opposizione alla confisca in sede esecutiva
art. 444 c.p.p.
procedimento per applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
La confisca può fondarsi anche su pronunce ex art. 444 c.p.p.; la sentenza di condanna o pronuncia equivalente costituisce presupposto per la confisca estesa
Massime di principio
- La confisca "allargata" richiede: (a) una condanna per reato "spia"; (b) la disponibilità effettiva o la titolarità formale di beni sproporzionati al reddito; (c) l'assenza di giustificazione plausibile della provenienza dei beni.
- Il terzo formalmente intestatario può impugnare la confisca in sede esecutiva, ma deve provare di essere "persona estranea al reato" e di essere in buona fede, ossia di non poter conoscere, con la diligenza richiesta, il legame tra la propria titolarità e l'attività illecita del condannato.
- Per ritenere l'interposizione fittizia il giudice può valorizzare indizi quali: stretta parentela tra dante causa e beneficiario, vicinanza temporale fra atto dispositivo e attività delittuosa, modalità e destinazione del bene, natura giuridica dell'atto e insufficiente capacità patrimoniale dell'ipotetico dante causa.
- La giurisprudenza consente al giudice esecutivo di utilizzare le prove acquisite nel processo di cognizione che ha portato alla confisca; il terzo deve fornire prove proprie convincenti per ottenere la revoca o la restituzione, anche parziale.
- In presenza di acquisto da parte di un congiunto o di trasferimenti in periodi coincidenti con la commissione dei reati, l'assenza di documentazione che giustifichi la fonte dei fondi assume valore indiziario rilevante a carico del terzo.
- Se il terzo dimostra in modo adeguato la lecita provenienza dei fondi e la concreta estraneità al reato, può ottenere la revoca della confisca o la restituzione pro quota; l'onere della prova rimane comunque gravoso per il terzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →