Circolare numero 72 del 24-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per i fondi sostitutivi amministrati dall’Istituto, quando i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità possono essere accreditati figurativamente o riscattati. Le regole variano tra il Fondo "telefonici" e gli altri fondi speciali ("elettrici", "daziari" e "volo"), con distinzione tra periodi in costanza di rapporto di lavoro e periodi fuori rapporto. Vengono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 503/1992, del D.Lgs. 564/1996, della legge 166/1991 e i limiti temporali del 31.12.1993 e del 15.11.1996, oltre al requisito dei 5 anni di contribuzione in alcuni casi.
Accreditamento figurativo e riscatto dei periodi di maternità nei fondi sostitutivi dell’A.G.O.
Accreditamento figurativo e riscatto dei periodi di maternità nei fondi sostitutivi
La circolare interviene per precisare la disciplina dell’accreditamento figurativo e del riscatto dei periodi di maternità nei fondi sostitutivi dell’A.G.O. amministrati dall’Istituto. Le istruzioni completano quanto già illustrato con la circolare n. 220 del 14.11.1996 e coordinano la normativa previgente con il D.Lgs. 503/1992 e con il D.Lgs. 564/1996, distinguendo tra Fondo di previdenza per i "telefonici" e altri fondi speciali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama in particolare:
- la legge n. 166/1991, per alcune fattispecie del Fondo "telefonici";
- il D.Lgs. n. 503/1992, che ha introdotto per alcuni fondi il requisito dei 5 anni di contribuzione ai fini del riconoscimento figurativo o del riscatto;
- il D.Lgs. n. 564/1996, applicabile ai periodi successivi alla sua entrata in vigore del 15.11.1996.
La circolare precisa che le regole cambiano a seconda che si tratti di astensione obbligatoria o facoltativa, di periodi in costanza di rapporto di lavoro o fuori rapporto, e della gestione previdenziale interessata.
Astensione obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro
Per il Fondo di previdenza per i "telefonici", i periodi di astensione obbligatoria per maternità sono accreditabili figurativamente:
- per gli eventi verificatisi fino al 14.11.1996, in base alla legge 166/1991;
- per i periodi successivi, in base al D.Lgs. 564/1996.
In tale fondo non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.
Per gli altri fondi speciali amministrati dall’Istituto, ossia "elettrici", "daziari" e "volo", i periodi di astensione obbligatoria sono accreditabili figurativamente solo se posteriori al 31.12.1993. Se tali periodi si collocano tra il 1.1.1994 e il 14.11.1996, è richiesto anche il requisito di 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 503/1992. Dal 15.11.1996, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 564/1996, l’accredito figurativo è consentito senza più richiedere tale requisito.
Astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro
Nel Fondo "telefonici", i periodi di astensione facoltativa per maternità anteriori al 15.11.1996 sono accreditabili soltanto se riscattati ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 166/1991. Per i periodi dal 15.11.1996 in poi, l’accredito è figurativo e avviene senza oneri per l’assicurato, in applicazione del D.Lgs. 564/1996.
Negli altri fondi sostitutivi, l’astensione facoltativa è accreditabile solo per periodi successivi al 31.12.1993. Se tali periodi ricadono tra il 1.1.1994 e il 14.11.1996, possono essere riconosciuti solo mediante riscatto con versamento della riserva matematica, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 503/1992. Per i periodi dal 15.11.1996 in avanti, è ammesso l’accredito figurativo senza oneri per gli assicurati.
Periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
La circolare chiarisce che, per tutti i quattro fondi sostitutivi amministrati dall’Istituto, la disciplina è uniforme per i periodi di maternità collocati fuori dal rapporto di lavoro.
Per l’astensione obbligatoria, i periodi corrispondenti sono accreditabili figurativamente solo se successivi al 31.12.1993 e solo a condizione che l’assicurato possa far valere il requisito di 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. La circolare sottolinea che tale requisito continua a essere richiesto anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 564/1996.
Per l’astensione facoltativa, i periodi fuori rapporto sono riconoscibili solo se successivi al 31.12.1993, se ricorre il requisito dei 5 anni di contribuzione obbligatoria versata in costanza di attività lavorativa e purché non superino il limite massimo di 5 anni nell’intero arco assicurativo. In questo caso il riconoscimento avviene tramite riscatto con versamento della relativa riserva matematica.
Chiusura operativa
Per quanto non espressamente modificato dalla circolare, restano ferme le istruzioni già impartite con le precedenti circolari in materia. La disciplina risultante è quindi basata su una puntuale distinzione tra gestione previdenziale, natura dell’astensione e periodo temporale di riferimento, con particolare rilievo per la data del 31.12.1993 e per quella del 15.11.1996.
Punti principali
Oggetto della circolare e finalità
La circolare integra la precedente circolare n. 220 del 14.11.1996 e chiarisce gli effetti del D.Lgs. 564/1996 sull’accreditamento figurativo dei periodi di maternità nei fondi sostitutivi dell’A.G.O. amministrati dall’Istituto. Le precisazioni riguardano sia l’astensione obbligatoria sia quella facoltativa, tenendo conto della disciplina previgente del D.Lgs. 503/1992 e della normativa specifica del Fondo "telefonici".
Astensione obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro
Nel Fondo di previdenza per i "telefonici" i periodi di astensione obbligatoria per maternità sono accreditabili figurativamente per gli eventi fino al 14.11.1996 in base alla legge 166/1991 e, per i periodi successivi, in base al D.Lgs. 564/1996, senza requisito di anzianità contributiva. Negli altri fondi speciali (elettrici, daziari e volo) l’accredito è ammesso solo per periodi posteriori al 31.12.1993; se collocati tra il 1.1.1994 e il 14.11.1996, è richiesto anche il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva. Dal 15.11.1996 non è più richiesto tale requisito per i periodi soggetti al D.Lgs. 564/1996.
Astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro
Per il Fondo "telefonici", i periodi di astensione facoltativa anteriori al 15.11.1996 sono accreditabili solo se riscattati ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 166/1991; i periodi dal 15.11.1996 in poi sono invece accreditabili figurativamente senza oneri per l’assicurato. Negli altri fondi sostitutivi, i periodi sono accreditabili solo se successivi al 31.12.1993; quelli compresi tra tale data e il 15.11.1996 sono riconoscibili solo mediante riscatto con versamento della riserva matematica ex art. 14 D.Lgs. 503/1992, mentre dal 15.11.1996 è ammesso l’accredito figurativo senza oneri.
Maternità al di fuori del rapporto di lavoro: astensione obbligatoria
Per tutti i fondi sostitutivi, i periodi fuori rapporto corrispondenti all’astensione obbligatoria sono accreditabili figurativamente solo se successivi al 31.12.1993 e a condizione che l’assicurato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Il requisito dei 5 anni continua ad applicarsi anche sotto il vigore del D.Lgs. 564/1996.
Maternità al di fuori del rapporto di lavoro: astensione facoltativa
Sempre per tutti i fondi sostitutivi, i periodi fuori rapporto corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità sono accreditabili solo se successivi al 31.12.1993, se l’assicurato ha almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria in costanza di attività lavorativa e se la durata complessiva non supera il limite massimo di 5 anni nell’intero arco assicurativo. In questo caso il riconoscimento avviene tramite riscatto con versamento della relativa riserva matematica.
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