Circolare numero 73 del 24-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il periodo 1.9.1985-30.6.1991, la contribuzione dovuta su somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale passa dal 15% al 2% nei casi previsti dall'art. 17, comma 1-ter, del D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997. La riduzione riguarda i fondi pensionistici del comparto editoriale istituiti da accordi collettivi nazionali aventi forza di legge, mentre restano esclusi i trattamenti integrativi diversi, che continuano a scontare il 15%. Vengono inoltre indicate le modalità di adempimento sul mod. DM 10/2, il recupero delle somme eventualmente versate in eccedenza e la conferma del contributo di solidarietà del 10% per i periodi successivi al 30.6.1991.
Riduzione al 2% dei contributi per fondi integrativi di previdenza del settore editoriale
Riduzione al 2% dei contributi per i fondi integrativi di previdenza del settore editoriale
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 17, comma 1-ter, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. La disposizione incide sulla misura della contribuzione dovuta per le somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale, limitatamente al periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, riducendo l'aliquota ordinaria dal 15% al 2% nei casi espressamente previsti.
Base normativa e ratio della riduzione
Il comma 1-ter, introdotto in sede di conversione, aggiunge periodi al comma 194 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662. La norma stabilisce che la misura dei contributi previdenziali previsti dal comma medesimo è ridotta al 2% per contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale istituiti da accordi collettivi nazionali che abbiano acquisito forza di legge in attuazione della L. 14 luglio 1959, n. 741.
La circolare richiama anche la copertura finanziaria prevista dal legislatore: l'onere è valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 e viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per il 1997, con utilizzo parziale dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Ambito di applicazione
La riduzione al 2% riguarda, secondo la circolare, le contribuzioni versate dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani nonché dalle agenzie di stampa al Fondo integrativo pensionistico istituito a favore di impiegati e operai di tali aziende con l'accordo collettivo nazionale del 26 febbraio 1958, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U. n. 205 del 14 agosto 1962.
Restano invece fuori dall'ambito applicativo della riduzione eventuali contribuzioni o somme destinate al finanziamento di trattamenti integrativi diversi, quali polizze o strumenti analoghi. Tali importi continuano a essere assoggettati al contributo del 15% previsto per la generalità dei casi su accantonamenti a casse, fondi e gestioni con finalità di previdenza e assistenza integrative.
Adempimenti contributivi e compilazione del DM 10/2
Per le modalità operative la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare del 28 gennaio 1997, n. 20, e con il messaggio n. 29413 del 13 febbraio 1997. Le aziende interessate devono:
- determinare il proprio debito applicando l'aliquota del 2% alle contribuzioni versate al fondo pensionistico per il periodo 1.9.1985-30.6.1991;
- predisporre il relativo piano di rateazione;
- comunicare il piano alla Sede competente dell'Istituto secondo le modalità già rese note.
Ai fini della compilazione del mod. DM 10/2, l'importo della rata riferita al contributo in questione deve essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, preceduto dal codice di nuova istituzione M905 e dalla dicitura "art.17, 1-ter L.n.30/97".
Recupero di eventuali versamenti in eccedenza
Qualora la prima rata sia stata già pagata alla scadenza del 20 febbraio 1997 sulla base dell'aliquota del 15%, la differenza versata in più può essere recuperata con una delle denunce contributive da presentare entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
In questo caso l'importo a credito deve essere riportato in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM 10/2, con il codice di nuova istituzione L325 e la dicitura "Diff. art.17, 1-ter L.n.30/97".
Contributo di solidarietà per i periodi successivi al 30.6.1991
La circolare precisa infine che, per i periodi successivi al 30 giugno 1991, resta fermo il contributo di solidarietà nella misura del 10% anche per le contribuzioni versate al fondo pensionistico interessato dalla disposizione. Il riferimento è all'art. 9-bis, comma 2, della L. 1 giugno 1991, n. 166, confermato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
Punti principali
Base normativa e riduzione dell'aliquota
L'art. 17, comma 1-ter, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla L. 28.2.1997, n. 30, ha modificato il comma 194 dell'art. 1 della L. 23.12.1996, n. 662, prevedendo che la misura dei contributi previdenziali sia ridotta al 2% per contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale disciplinati da accordi collettivi nazionali resi efficaci in attuazione della L. 14.7.1959, n. 741. La norma si applica al periodo 1.9.1985-30.6.1991, in sostituzione della misura ordinaria del 15% prevista per la generalità dei casi su accantonamenti a casse, fondi e gestioni con finalità di previdenza e assistenza integrative.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Rientrano nell'ambito della disposizione le contribuzioni versate dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa al Fondo integrativo pensionistico istituito a favore di impiegati e operai di tali aziende con l'accordo collettivo nazionale del 26.2.1958. Sono invece escluse le contribuzioni o somme destinate a forme di finanziamento di trattamenti integrativi diversi, come polizze o strumenti analoghi, che restano soggetti al contributo del 15%.
Modalità di adempimento e compilazione del DM 10/2
Per gli adempimenti contributivi si applicano le istruzioni già impartite con la circolare del 28.1.1997 n. 20 e con il messaggio n. 29413 del 13.2.1997. Le aziende interessate devono determinare il proprio debito applicando l'aliquota del 2% alle contribuzioni versate al fondo pensionistico per il periodo 1.9.1985-30.6.1991 e predisporre il relativo piano di rateazione, comunicandolo alla Sede competente secondo le modalità già rese note. Nella compilazione del mod. DM 10/2 l'importo della rata riferita al contributo va indicato nei righi in bianco dei quadri B-C, con il nuovo codice M905 e la dicitura "art.17, 1-ter L.n.30/97".
Recupero di eventuali versamenti eccedenti
Se la prima rata è stata già versata alla scadenza del 20 febbraio 1997 sulla base dell'aliquota del 15%, l'eccedenza può essere recuperata mediante una delle denunce contributive da presentare entro il giorno 20 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. In tal caso l'importo a credito deve essere esposto nei righi in bianco del quadro D del mod. DM 10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione L325 e dalla dicitura "Diff. art.17, 1-ter L.n.30/97".
Contributo di solidarietà per i periodi successivi
Per i periodi successivi al 30.6.1991, anche con riferimento alle contribuzioni versate al fondo pensionistico interessato dalla norma, resta confermato il contributo di solidarietà nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della L. 1.6.1991, n. 166, come confermato dall'art. 12 del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124.
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