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Circolare

Circolare numero 74 del 24-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i piloti dei porti e i pratici locali, iscritti nel regime previdenziale marittimo della legge n. 413/1984, non sono soggetti alle contribuzioni assistenziali per malattia, maternità, ex Gescal e, per il passato, neppure ai regimi gestiti dalle Casse Marittime/IPSEMA e dall’INAIL. Ne deriva una diversa quantificazione dell’aliquota FPLD rispetto agli aumenti generali intervenuti dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997: per tali soggetti l’incremento è limitato alla sola riduzione del contributo Tbc e, dal 1997, all’aumento periodico dello 0,50%, fino al raggiungimento del 32%. Sono inoltre fornite istruzioni operative per l’aggiornamento delle posizioni contributive e per l’annullamento delle note di rettifica relative a IVS ex Gescal e IVS ex maternità.

Chiarimenti sul trattamento contributivo e assistenziale dei piloti dei porti e dei pratici locali ex legge n. 413/1984

Trattamento contributivo e assistenziale dei piloti dei porti e dei pratici locali

La circolare fornisce chiarimenti sul regime contributivo applicabile ai piloti dei porti e ai marittimi abilitati al pilotaggio, i c.d. pratici locali, iscritti nel regime previdenziale marittimo previsto dalla legge n. 413/1984. L’intervento si rende necessario per definire i riflessi delle modifiche generali delle aliquote FPLD intervenute dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997, tenuto conto delle specificità di tale categoria.

Ambito soggettivo

Le precisazioni riguardano esclusivamente i piloti dei porti e i pratici locali. La circolare chiarisce espressamente che non si applicano al personale dipendente delle corporazioni dei piloti o dei pratici locali, per il quale restano valide le disposizioni ordinarie previste per le aziende armatoriali. Per il personale marittimo imbarcato sulle navi adibite al servizio di pilotaggio continuano ad applicarsi le regole del regime ex legge n. 413/1984 solo se ricorrono le caratteristiche previste dall’art. 5 della stessa legge.

Tutele assistenziali escluse

La circolare ricostruisce il motivo per cui i piloti dei porti e i pratici locali non sono stati ricompresi nel regime assistenziale delle soppresse Casse Marittime, poi confluite in IPSEMA: manca una disposizione espressa analoga a quella prevista per i piloti dei porti nell’ordinamento della previdenza marinara, disposizione recepita dall’art. 4, lettera c), della legge n. 413/1984 ed estesa dal 1° settembre 1984 ai pratici locali.

Da tale esclusione discende che:

  • non sono dovuti i contributi per l’assicurazione contro le malattie;
  • non sono dovuti i contributi per infortuni e malattie professionali;
  • non sono dovuti i contributi di maternità;
  • non sono dovuti i contributi ex Gescal.

La circolare ricorda anche che la non iscrivibilità era stata confermata per gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dell’INAIL. Quanto al SSN, i piloti dei porti versano il contributo secondo le modalità previste per i "cittadini non mutuati"; il relativo versamento è riscosso dall’Amministrazione finanziaria dal 1° gennaio 1992.

Contribuzioni dovute nel regime ex legge n. 413/1984

Per i piloti dei porti e per i pratici locali, le contribuzioni previste nel regime previdenziale marittimo afferiscono a:

  • FPLD;
  • contributo Tbc;
  • Fondo orfani.

La categoria è invece esonerata dalle contribuzioni:

  • DS;
  • TFR;
  • CUAF.

Con riferimento alla CUAF, la circolare richiama la disciplina generale contenuta nel punto 6 della circolare n. 335 GS del 1° marzo 1954 e nell’art. 1, comma 1, del DPR 30 maggio 1955, n. 797.

Effetti delle variazioni dell’aliquota FPLD

La circolare richiama le modifiche generali dell’aliquota FPLD intervenute dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997. In via ordinaria, l’aliquota FPLD passa dal 27,57% al 32% dal 1° gennaio 1996, per effetto della somma delle riduzioni di aliquota relative a:

  • Tbc: -0,14 punti;
  • maternità: -0,57 punti;
  • CUAF: -3,72 punti.

Per i piloti dei porti, tuttavia, non operano gli abbattimenti relativi a maternità e CUAF, perché tali contribuzioni non sono dovute. Ne consegue che l’aumento dell’aliquota FPLD dal 1° gennaio 1996 è limitato ai soli 0,14 punti percentuali derivanti dalla riduzione del contributo Tbc.

Dal 1° gennaio 1997, non ricorrendo i presupposti per le riduzioni connesse a maternità e CUAF, si applica a tali soggetti l’aumento periodico biennale dello 0,50% fino al raggiungimento del 32% dell’aliquota FPLD. Non trova invece applicazione l’ulteriore integrazione di 0,70 punti percentuali prevista dall’art. 3, comma 24, della legge n. 335/1995, poiché i piloti dei porti sono esclusi anche dalla contribuzione ex Gescal.

Aliquote applicabili dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997

La circolare quantifica puntualmente le aliquote dovute:

  • dal 1° gennaio 1996, l’aliquota FPLD passa dal 27,57% al 27,71%;
  • dal 1° gennaio 1997, l’aliquota FPLD passa dal 27,71% al 28,21%.

L’aliquota complessiva IVS risulta quindi pari a:

  • 28,01% dal 1° gennaio 1996, composta da FPLD 27,71%, assistenza malattia pensionati 0,20% e asili nido 0,10%;
  • 28,51% dal 1° gennaio 1997, composta da FPLD 28,21%, assistenza malattia pensionati 0,20% e asili nido 0,10%.

Restano inoltre dovuti, con riscossione tramite la consueta procedura DM:

  • il contributo Tbc nella misura dell’1,87%;
  • il contributo al Fondo orfani nella misura dello 0,16%.

Resta infine confermato l’obbligo dell’aliquota aggiuntiva introdotta dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, nella misura dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, come determinata ai fini dell’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Indicazioni operative per le sedi

Le Sedi devono aggiornare le posizioni contributive dei piloti associati in corporazioni e dei pratici locali già contrassegnate dal CSC 1.15.02 e dai codici di autorizzazione 1B, 1C e 8F, attribuendo anche il nuovo codice di autorizzazione 7P. Il codice identifica le posizioni contributive per le quali non è dovuta la contribuzione per SSN, malattia, maternità ed ex Gescal.

La circolare dispone inoltre l’annullamento delle note di rettifica emesse dalla procedura automatizzata per l’addebito delle aliquote:

  • IVS ex Gescal (0,70);
  • IVS ex maternità (0,57).

In tal modo viene adeguato il trattamento contributivo dei soggetti interessati alle peculiarità del loro regime previdenziale, evitando addebiti non dovuti.

Punti principali

Oggetto e ambito soggettivo

La circolare riguarda esclusivamente i piloti dei porti e i marittimi abilitati al pilotaggio, c.d. pratici locali, iscritti nel regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/1984. Sono invece esclusi dal chiarimento il personale dipendente delle corporazioni dei piloti e dei pratici locali, per il quale restano applicabili le regole comuni alle aziende armatoriali.

Tutele assistenziali escluse

I piloti dei porti e i pratici locali non erano stati ricompresi nel regime assistenziale delle soppresse Casse Marittime, poi IPSEMA, per mancanza di una specifica previsione. Conseguentemente non sono tenuti alle contribuzioni per malattia, infortuni e malattie professionali, né alle contribuzioni di maternità ed ex Gescal. La circolare ricorda inoltre che, per gli infortuni e le malattie professionali, l’esclusione era stata confermata anche nei confronti dell’INAIL. Per il SSN, invece, la contribuzione è versata con le modalità previste per i cittadini non mutuati ed è riscossa dall’Amministrazione finanziaria dal 1° gennaio 1992.

Contribuzioni dovute nel regime ex legge n. 413/1984

Per i piloti dei porti e i pratici locali, le contribuzioni dovute nel regime previdenziale marittimo afferiscono al FPLD, alla Tbc e al Fondo orfani. La categoria è esonerata dalle contribuzioni DS, TFR e CUAF. In particolare, per la CUAF si richiama la disciplina generale che esclude tali soggetti dall’obbligo contributivo.

Effetti della riduzione del contributo Tbc

Il decreto ministeriale 21 febbraio 1996 ha ridotto l’aliquota Tbc dal 2,01% all’1,87%, trasferendo 0,14 punti percentuali all’aliquota FPLD. Poiché per i piloti dei porti non sussistono gli obblighi contributivi per maternità e CUAF, l’incremento del FPLD dal 1° gennaio 1996 è limitato ai soli 0,14 punti percentuali derivanti dalla riduzione Tbc.

Aliquota FPLD dal 1° gennaio 1996 e dal 1° gennaio 1997

L’aliquota FPLD per i piloti dei porti passa dal 27,57% al 27,71% dal 1° gennaio 1996. Dal 1° gennaio 1997 l’aliquota sale al 28,21% per effetto dell’aumento periodico biennale dello 0,50%, applicabile sino al raggiungimento del 32%. Non opera invece per questi soggetti l’ulteriore incremento di 0,70 punti percentuali previsto per l’integrazione ex Gescal.

Aliquota complessiva IVS e ulteriori contributi

Dal 1° gennaio 1996 l’aliquota complessiva IVS risulta pari al 28,01%, composta da FPLD 27,71%, assistenza malattia pensionati 0,20% e asili nido 0,10%. Dal 1° gennaio 1997 l’aliquota complessiva sale al 28,51%, con FPLD 28,21% e invariati 0,20% per assistenza malattia pensionati e 0,10% per asili nido. Restano dovuti anche il contributo Tbc nella misura dell’1,87% e il Fondo orfani nella misura dello 0,16%, riscossi con la consueta procedura DM. Rimane inoltre dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, pari all’1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi devono attribuire alle posizioni contributive dei piloti associati in corporazioni e dei pratici locali, già contrassegnate dal CSC 1.15.02 e dai codici autorizzazione 1B, 1C e 8F, anche il nuovo codice di autorizzazione 7P. Il nuovo codice identifica le posizioni per le quali non è dovuta la contribuzione per SSN, malattia, maternità ed ex Gescal. Le Sedi devono inoltre annullare le note di rettifica emesse automaticamente per gli addebiti relativi alle aliquote IVS ex Gescal (0,70) e IVS ex maternità (0,57).

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