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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 25012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava sette avvisi di accertamento relativi a imposte dirette, IRAP, IVA e sanzioni per gli anni 1996-1998. L'Agenzia contestava, tra l'altro, la deduzione di provvigioni e costi eccedenti la percentuale contrattuale, la mancata contabilizzazione di interessi attivi su finanziamenti infragruppo, il mancato riaddebito di spese pubblicitarie e la deduzione di spese per elaborazioni informatiche. La società contestava inoltre la validità degli avvisi notificati alla società incorporata dopo la fusione, l'utilizzo dell'accertamento parziale e la responsabilità personale dell'amministratore per le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo dell'Agenzia, relativo alla deducibilità integrale delle spese pubblicitarie sostenute anche nell'interesse delle società collegate, ritenendo che l'inerenza richieda il collegamento dei costi con attività o beni propri del contribuente e con ricavi imponibili propri. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. Gli altri motivi principali dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili, poiché non decisivi, non pertinenti alla ratio decidendi o diretti a riesaminare valutazioni di fatto. Il ricorso incidentale di Em. s.p.a. è stato rigettato: la notifica alla società incorporata determina una nullità sanabile mediante tempestiva impugnazione e costituzione, non un'inesistenza dell'atto; inoltre, l'accertamento parziale può essere utilizzato anche senza una verifica semplice o senza l'assenza di una verifica generale. La sentenza è stata cassata limitatamente alle spese pubblicitarie e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della CTR Toscana. Nel rapporto con M.A., il ricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata alle spese in suo favore.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    Il requisito dell'inerenza dei costi richiede che la spesa sia riferibile ad attività o beni propri dell'impresa e a ricavi o proventi che concorrano alla formazione del suo reddito. Non è sufficiente che il costo sia sostenuto nell'interesse di società collegate o del gruppo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    L'accertamento parziale può essere adottato quando gli elementi acquisiti consentono di rilevare posizioni debitorie attendibili, anche se l'attività istruttoria non è particolarmente semplice e anche in presenza di una verifica generale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 11

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell'Agenzia sulla responsabilità dell'amministratore perché la decisione di merito si fondava su due autonome ragioni e ne era stata impugnata soltanto una.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito dalla L. n. 326 del 2003

    La disciplina che concentra sulla società la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie è stata richiamata dai giudici di merito in applicazione del principio del favor rei, ma la Cassazione non ha esaminato definitivamente la questione per difetto di decisività del motivo.

  • Codice civile, artt. 1825 e 1831

    La CTR aveva ritenuto che gli interessi inseriti in un rapporto di conto corrente fossero inesigibili sino alla chiusura del conto; la Cassazione non ha dovuto decidere autonomamente tale questione perché la diversa ratio relativa alla remunerazione degli interessi tramite l'eccedenza provvigionale era sufficiente a sostenere la decisione.

  • Codice civile, art. 2504-bis

    La fusione per incorporazione comporta la successione della società incorporante, ma l'erronea indicazione della società incorporata nell'avviso notificato dopo la fusione determina una nullità sanabile con la tempestiva impugnazione dell'atto da parte del soggetto successore.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    La Corte non ha accolto la censura relativa all'asserita introduzione d'ufficio di una nuova ragione di illegittimità, poiché i motivi collegati agli interessi erano comunque inammissibili per la presenza di una ratio autonoma non contestata.

Massime di principio

  • Una spesa sostenuta da una società nell'interesse di società del medesimo gruppo non è automaticamente deducibile: occorre dimostrare il collegamento con l'attività e i ricavi propri del soggetto che sostiene il costo.
  • Quando un atto tributario indica erroneamente una società incorporata, il vizio tende a essere qualificato come nullità sanabile, non come inesistenza, se il soggetto successore impugna tempestivamente l'atto.
  • L'accertamento parziale non presuppone necessariamente indagini semplici né l'assenza di una verifica generale; è sufficiente che gli elementi acquisiti rendano attendibile l'esistenza di maggiore imponibile.
  • In Cassazione una censura deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione: se una ratio non viene impugnata, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di decisività.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla natura continuativa o meno di un servizio, salvo vizi effettivi di motivazione o violazioni di legge.
  • La mera facoltà contrattuale di riaddebitare un servizio non dimostra che il relativo costo sia inerente; occorre provare l'effettiva imputazione economica e il beneficio riferibile all'attività propria del contribuente.

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