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Direttiva 2008/114

Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce una procedura europea per individuare e designare le infrastrutture critiche europee (ECI) e per valutare se sia necessario rafforzarne la protezione. Il sistema è fondato su una responsabilità primaria degli Stati membri, su cooperazione bilaterale e multilaterale tra Stati interessati e su obblighi minimi comuni per piani di sicurezza, comunicazione e scambio di informazioni. La disciplina è limitata inizialmente ai settori dell’energia e dei trasporti e prevede un recepimento entro il 12 gennaio 2011, con riesame avviato il 12 gennaio 2012.

Individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee e definizione di un quadro comune minimo per valutarne la protezione nei settori energia e trasporti.

Ambito di applicazione

Si applica alle infrastrutture critiche situate negli Stati membri dell’UE la cui distruzione o il cui danneggiamento avrebbe un impatto significativo su almeno due Stati membri, con effetti anche intersettoriali e derivanti da interdipendenze. La direttiva riguarda inizialmente solo i settori energia e trasporti, nei sottosettori elencati nell’allegato I; è prevista la possibilità di riesaminare l’atto ed estendere il campo di applicazione ad altri settori, con priorità alle TIC. Restano centrali il ruolo degli Stati membri e dei proprietari/operatori; le informazioni sulla designazione e quelle sensibili sono soggette a classificazione e riservatezza. L’elenco dei settori non comporta automaticamente l’obbligo di designare una ECI in ciascun settore.

Direttiva 2008/114/CE sulle infrastrutture critiche europee

La direttiva costituisce il primo passo di un approccio graduale dell’Unione alla protezione delle infrastrutture critiche europee (ECI), con l’obiettivo di rafforzarne la resilienza rispetto a minacce, rischi e vulnerabilità, in particolare di matrice terroristica, ma con impostazione multirischio. Il testo si fonda sul principio che la responsabilità primaria della protezione ricade sugli Stati membri e sui proprietari/operatori, mentre il livello UE fornisce una cornice comune minima di individuazione, designazione e cooperazione.

Obiettivi e impianto generale

La direttiva mira a:

  • individuare le infrastrutture critiche europee;
  • designarle tramite una procedura comune;
  • valutare la necessità di migliorare la loro protezione;
  • favorire cooperazione, scambio di informazioni e uso di best practices.

I considerando chiariscono che l’azione dell’Unione è giustificata dalla natura transfrontaliera di talune infrastrutture e dal fatto che gli Stati membri, singolarmente, non sarebbero in grado di conseguire in misura sufficiente il risultato perseguito. Viene anche sottolineata la necessità di evitare duplicazioni con misure settoriali già esistenti e di rispettare sussidiarietà, proporzionalità, riservatezza e coinvolgimento del settore privato.

Ambito materiale e definizioni

L’articolo 2 fornisce le definizioni centrali. In particolare:

  • "infrastruttura critica" è un elemento, sistema o parte di esso ubicato negli Stati membri essenziale per le funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale;
  • "ECI" è un’infrastruttura critica il cui danneggiamento o distruzione avrebbe un impatto significativo su almeno due Stati membri;
  • l’impatto è valutato anche in termini di interdipendenze intersettoriali;
  • "analisi dei rischi" riguarda scenari di minaccia, vulnerabilità e impatto potenziale;
  • "informazioni sensibili" sono i fatti la cui divulgazione potrebbe agevolare azioni dannose contro l’infrastruttura;
  • "protezione" comprende tutte le attività per assicurare funzionalità, continuità e integrità dell’infrastruttura;
  • i "proprietari/operatori" sono i soggetti responsabili degli investimenti e/o della gestione quotidiana.

Settori interessati

L’atto si applica inizialmente solo ai settori dell’energia e dei trasporti, con i sottosettori indicati nell’allegato I:

  • energia: elettricità, petrolio, gas;
  • trasporti: trasporto stradale, ferroviario, aereo, vie di navigazione interna, trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.

Il testo precisa che l’elenco dei settori non implica di per sé l’obbligo di designare una ECI in ciascun settore. Il riesame potrà valutare l’inclusione di altri settori, con priorità alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

Procedura di individuazione delle ECI

L’articolo 3 affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, secondo la procedura dell’allegato III, le potenziali ECI che soddisfano criteri settoriali e intersettoriali.

I criteri intersettoriali includono:

  • numero di vittime;
  • conseguenze economiche, comprese eventuali conseguenze ambientali;
  • conseguenze per i cittadini, quali impatto sulla fiducia, sofferenze fisiche e perturbazione della vita quotidiana, inclusa la perdita di servizi essenziali.

Le soglie dei criteri intersettoriali sono determinate caso per caso dagli Stati membri interessati dalla specifica infrastruttura. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora linee guida e soglie approssimative, ma il loro uso resta facoltativo. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione del numero di infrastrutture per settore oggetto di discussioni sulle soglie.

L’allegato III dettaglia una procedura in quattro tappe:

  • prima selezione tramite criteri settoriali;
  • applicazione della definizione di infrastruttura critica nazionale;
  • verifica dell’elemento transfrontaliero della definizione di ECI;
  • applicazione finale dei criteri intersettoriali.

Le infrastrutture che non superano una tappa non sono considerate ECI.

Designazione e cooperazione tra Stati membri

L’articolo 4 disciplina la designazione vera e propria. Lo Stato membro in cui è ubicata la potenziale ECI deve:

  • informare gli altri Stati membri significativamente interessati;
  • avviare discussioni bilaterali e/o multilaterali;
  • ottenere il consenso degli Stati interessati e, in ogni caso, del proprio Stato ospitante.

La Commissione può partecipare alle discussioni, ma non accede alle informazioni che consentirebbero di identificare inequivocabilmente la specifica infrastruttura. Una volta designata, l’ECI viene comunicata annualmente alla Commissione in termini numerici e per settore; solo gli Stati membri significativamente interessati possono conoscerne l’identità.

Il processo di individuazione e designazione deve essere completato entro il 12 gennaio 2011 ed è soggetto a riesame periodico.

Piani di sicurezza per gli operatori (PSO)

L’articolo 5 impone, per ciascuna ECI, la presenza di un piano di sicurezza per gli operatori (PSO) o di misure equivalenti. Il PSO deve individuare gli elementi critici e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione; il contenuto minimo è fissato nell’allegato II.

La procedura minima comprende:

  • individuazione degli elementi importanti;
  • analisi dei rischi basata sulle minacce più gravi, sulla vulnerabilità e sull’impatto potenziale;
  • selezione e prioritarizzazione di contromisure e procedure, distinguendo tra misure permanenti e misure graduali.

Gli Stati membri devono verificare se il PSO o l’equivalente esiste già e, in caso affermativo, non sono necessarie ulteriori azioni. Se non esiste, devono adottare i provvedimenti necessari affinché sia predisposto. Il PSO deve essere adottato e periodicamente riesaminato entro un anno dalla designazione della infrastruttura come ECI; tale termine può essere prorogato in circostanze eccezionali previo accordo con l’autorità competente e notifica alla Commissione.

La direttiva precisa inoltre che si considerano conformi i meccanismi settoriali già esistenti che impongono un piano simile o equivalente e il relativo controllo da parte dell’autorità competente.

Funzionari di collegamento in materia di sicurezza

L’articolo 6 prevede che ogni ECI disponga di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, o di figura equivalente, quale punto di contatto tra proprietario/operatore e autorità competente.

Gli Stati membri devono verificare la presenza di tale figura e, se assente, adottare le misure necessarie per la sua nomina. Deve inoltre essere istituito un meccanismo di comunicazione idoneo allo scambio di informazioni utili su rischi e minacce, senza pregiudizio delle norme nazionali sull’accesso alle informazioni sensibili e classificate.

Anche qui vale la clausola di equivalenza: l’osservanza di misure settoriali o comunitarie che prevedano un funzionario o piano equivalente è considerata sufficiente.

Comunicazioni, valutazioni e supporto della Commissione

L’articolo 7 impone agli Stati membri una valutazione delle minacce entro un anno dalla designazione dell’ECI nei sottosettori interessati. Ogni due anni devono poi trasmettere alla Commissione dati sintetici su rischi, minacce e vulnerabilità per settore di ECI situato nel loro territorio.

La Commissione può predisporre un modello comune di comunicazione e, con gli Stati membri, linee guida metodologiche comuni per la valutazione dei rischi; l’uso di tali linee guida è facoltativo. Sulla base delle informazioni ricevute, Commissione e Stati membri valutano eventuali ulteriori misure di protezione a livello UE, in connessione con il riesame della direttiva.

L’articolo 8 prevede che la Commissione sostenga proprietari/operatori tramite le autorità nazionali competenti, offrendo accesso a best practices, metodologie, formazione e scambio di informazioni sugli sviluppi tecnici.

Riservatezza e uso delle informazioni sensibili

L’articolo 9 disciplina il trattamento delle informazioni classificate e sensibili. Il personale che tratta informazioni classificate per conto di uno Stato membro o della Commissione è soggetto a un’adeguata indagine di sicurezza. Le informazioni sensibili comunicate nell’ambito della direttiva non possono essere usate per finalità diverse dalla protezione delle infrastrutture critiche.

La tutela si estende anche allo scambio di informazioni non scritte durante riunioni su temi sensibili. La riservatezza deve essere assicurata nel rispetto della normativa nazionale e del regolamento (CE) n. 1049/2001, oltre che delle regole UE e nazionali in materia di classificazione.

Punti di contatto PICE

L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di nominare un punto di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee (punto di contatto PICE). Tale soggetto coordina le questioni relative alle ECI all’interno dello Stato membro e nei rapporti con gli altri Stati membri e con la Commissione, senza escludere il coinvolgimento di altre autorità nazionali.

Riesame, recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 11 stabilisce che il riesame della direttiva è avviato il 12 gennaio 2012.

L’articolo 12 fissa il termine di recepimento al 12 gennaio 2011. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate e la relativa corrispondenza con la direttiva. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 13 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 14 indica gli Stati membri come destinatari.

Allegati: contenuti operativi rilevanti

Gli allegati hanno rilievo pratico per la trasposizione nazionale.

L’allegato II definisce il contenuto minimo del PSO, includendo misure permanenti di sicurezza, come:

  • strumenti tecnici di rilevazione, controllo accessi, protezione e prevenzione;
  • misure organizzative, incluse procedure di allarme e gestione delle crisi;
  • controlli e verifiche;
  • comunicazioni;
  • sensibilizzazione e addestramento;
  • sicurezza dei sistemi informativi.

Prevede inoltre misure graduali attivabili in funzione dei livelli di rischio e minaccia.

L’allegato III scandisce in modo sequenziale la procedura di identificazione delle ECI, precisando che le infrastrutture potenziali che non soddisfano una delle tappe non possono essere designate. Il risultato finale della procedura è condiviso solo con gli Stati membri significativamente interessati, in linea con l’impostazione di riservatezza della direttiva.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle ECI e un approccio comune per valutare la necessità di migliorarne la protezione, al fine di contribuire alla protezione delle persone.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, infrastruttura critica, ECI, analisi dei rischi, informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche, protezione e proprietari/operatori di ECI. La nozione di ECI richiede un impatto significativo su almeno due Stati membri, valutato anche in termini intersettoriali e di dipendenze reciproche.

Individuazione delle ECI

L’articolo 3 prevede che ciascuno Stato membro individui, secondo la procedura dell’allegato III, le potenziali ECI che soddisfano criteri settoriali e intersettoriali. I criteri intersettoriali comprendono numero di vittime, conseguenze economiche e conseguenze per i cittadini. La Commissione può assistere gli Stati membri e richiamare la loro attenzione su potenziali ECI; essa elabora linee guida e soglie approssimative, ma il loro uso è facoltativo.

Settori interessati

L’attuazione iniziale riguarda energia e trasporti, con i sottosettori elencati nell’allegato I: elettricità, petrolio, gas, trasporto stradale, ferroviario, aereo, vie di navigazione interna, trasporto oceanico, marittimo a corto raggio e porti. È prevista la possibile estensione ad altri settori in sede di riesame, con priorità alle TIC.

Designazione delle ECI

L’articolo 4 disciplina la cooperazione tra Stati membri interessati, la necessità di consultazioni bilaterali e/o multilaterali e il consenso dello Stato membro nel cui territorio si trova l’infrastruttura. Lo Stato membro ospitante designa la ECI e comunica annualmente alla Commissione il numero di ECI per settore e il numero di Stati membri dipendenti; l’identità della singola ECI è nota solo agli Stati membri significativamente interessati. Il processo di individuazione e designazione deve essere completato entro il 12 gennaio 2011.

Piani di sicurezza per gli operatori (PSO)

L’articolo 5 impone agli Stati membri di verificare che ogni ECI disponga di un PSO o di misure equivalenti, contenente gli elementi minimi indicati nell’allegato II. Se il piano non esiste, lo Stato membro deve adottare misure per assicurarne la predisposizione; il PSO deve essere adottato e riesaminato entro un anno dalla designazione, con possibile proroga in circostanze eccezionali e previa notifica alla Commissione.

Funzionari di collegamento in materia di sicurezza

L’articolo 6 richiede la verifica della presenza di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza o di un equivalente per ogni ECI e, in mancanza, la sua nomina. Il funzionario è il punto di contatto tra proprietario/operatore e autorità competente; deve esistere un meccanismo di comunicazione idoneo per lo scambio di informazioni su rischi e minacce, nel rispetto delle regole nazionali sulle informazioni sensibili e classificate.

Comunicazioni e valutazione delle minacce

L’articolo 7 impone una valutazione delle minacce entro un anno dalla designazione dell’infrastruttura come ECI e una comunicazione sintetica biennale alla Commissione sui rischi, minacce e vulnerabilità per settore. La Commissione può predisporre modelli comuni e linee guida metodologiche, facoltative per gli Stati membri; sulla base delle comunicazioni si valutano eventuali ulteriori misure di protezione a livello UE.

Sostegno della Commissione e scambio di informazioni

L’articolo 8 prevede che la Commissione sostenga proprietari/operatori, tramite l’autorità competente dello Stato membro, fornendo accesso a migliori prassi, metodologie, formazione e scambio di informazioni sugli sviluppi tecnici. L’articolo 9 disciplina l’uso delle informazioni sensibili e richiede un’appropriata indagine di sicurezza per il personale che tratta informazioni classificate.

Punti di contatto PICE

L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di nominare un punto di contatto per la protezione delle infrastrutture critiche europee (punto di contatto PICE), incaricato di coordinare le questioni interne e i rapporti con altri Stati membri e Commissione.

Riesame, recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 11 prevede l’avvio del riesame il 12 gennaio 2012. L’articolo 12 fissa il termine di recepimento al 12 gennaio 2011 e richiede la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali adottate; le misure di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione. L’articolo 13 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 14 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieinfrastrutture criticheenergiatrasportisicurezzacooperazione amministrativa

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