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Direttiva 2008/113

Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell’ 8 dicembre 2008 , recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE una serie di microorganismi come sostanze attive per prodotti fitosanitari, sulla base delle relazioni di riesame e senza il dettagliato parere scientifico dell'AESA, secondo il meccanismo speciale introdotto dal regolamento (CE) n. 1095/2007. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2009 e applicarla dal 1° novembre 2009. Sono inoltre previsti termini specifici per il riesame delle autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti tali sostanze attive, con indicazioni puntuali su modifiche, revoche e verifica dell'accesso ai fascicoli tecnici.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell'allegato I alcuni microorganismi come sostanze attive dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti i microorganismi elencati nell'allegato della direttiva, e quindi agli Stati membri chiamati ad autorizzarli, rivederli, modificarli o revocarli conformemente alla direttiva 91/414/CEE. L'ambito territoriale è quello dell'Unione europea, con testo rilevante ai fini del SEE. Le iscrizioni riguardano specifici ceppi di Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma spp. e Verticillium albo-atrum; per ciascuno sono fissati usi autorizzati, condizioni specifiche e data di scadenza dell'iscrizione al 30 aprile 2019.

Direttiva 2008/113/CE della Commissione: iscrizione di alcuni microorganismi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina comunitaria sui prodotti fitosanitari, aggiornando l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi una serie di microorganismi come sostanze attive. L'operazione si fonda sulle relazioni di riesame elaborate nell'ambito del programma di lavoro previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e sul meccanismo semplificato introdotto dal regolamento (CE) n. 1095/2007, che consente l'iscrizione quando vi sia ragionevole certezza dell'assenza di effetti nocivi rilevanti.

Finalità e base normativa

La Commissione precisa, nei considerando, che i riesami effettuati hanno portato a concludere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate soddisfano, in generale, i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in relazione agli usi analizzati nella relativa relazione di riesame. Ne consegue la necessità di iscrivere tali sostanze nell'allegato I, così da consentire agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti le medesime sostanze secondo le regole della direttiva 91/414/CEE.

Ambito di applicazione e sostanze interessate

L'intervento riguarda i prodotti fitosanitari contenenti i microorganismi indicati nell'allegato, tra cui:

  • Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, israeliensis, kurstaki e tenebrionis;
  • Beauveria bassiana;
  • Cydia pomonella Granulovirus;
  • Lecanicillium muscarium;
  • Metarhizium anisopliae var. anisopliae;
  • Phlebiopsis gigantea;
  • Pythium oligandrum;
  • Streptomyces K61;
  • Trichoderma atroviride, Trichoderma polysporum, Trichoderma harzianum Rifai, Trichoderma asperellum, Trichoderma gamsii;
  • Verticillium albo-atrum. Per ciascuna voce l'allegato indica ceppi, raccolte di colture, impurità rilevanti o non rilevanti, data di entrata in vigore dell'iscrizione e scadenza della stessa al 30 aprile 2019.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L'articolo 2 impone il recepimento entro il 31 ottobre 2009. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza;
  • applicarle dal 1° novembre 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3 disciplina il passaggio delle autorizzazioni già esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte. Entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni vigenti e verificare in particolare:

  • che le sostanze attive, escluse quelle indicate nella parte B dell'iscrizione, soddisfino le condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  • che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva o possa accedervi, ai sensi dell'articolo 13. La disposizione chiarisce il ruolo di controllo degli Stati membri in materia di accesso ai dati, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali rispetto al quadro precedente.

Riesame approfondito dei prodotti e termini speciali

In deroga al paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri riesaminino entro il 30 aprile 2009 ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze iscritte, singolarmente o insieme ad altre sostanze attive tutte già iscritte nell'allegato I. Il riesame deve avvenire secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti dell'allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione. Se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), gli Stati membri devono:

  • se il prodotto contiene una sola sostanza attiva iscritta, modificare o, se necessario, revocare l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014;
  • se il prodotto contiene più sostanze attive, modificare o, se necessario, revocare l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014 oppure entro la data fissata dalla direttiva o dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze coinvolte.

Contenuto tecnico delle iscrizioni nell'allegato

Per ogni microorganismo l'allegato prevede una struttura sostanzialmente uniforme:

  • uso autorizzabile limitato, di regola, a insetticida o fungicida; per Metarhizium anisopliae var. anisopliae è ammesso anche l'uso come acaricida;
  • richiamo alla corrispondente relazione di riesame della Commissione, con particolare riferimento alle appendici I e II;
  • previsione secondo cui, nell'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del riesame;
  • obbligo di inserire, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni di utilizzo. Per alcune sostanze sono indicate specifiche impurità o limiti qualitativi, come il livello massimo di beauvericina per Beauveria bassiana o il limite di contaminanti microbiologici per Cydia pomonella Granulovirus.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° maggio 2009 ed è rivolta agli Stati membri. Per i professionisti, il dato rilevante è il coordinamento tra:

  • entrata in vigore della direttiva;
  • data di applicazione delle misure nazionali di recepimento, fissata al 1° novembre 2009;
  • termini di riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti, con la scadenza del 31 ottobre 2009 e, per gli esiti finali di modifica o revoca, la data del 30 aprile 2014 salvo regole più specifiche per prodotti con più sostanze attive.

Disposizioni principali

Iscrizione di nuovi microorganismi nell'allegato I

L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva, inserendovi le sostanze attive microorganismi elencate, con specifiche limitazioni d'uso e scadenza dell'iscrizione al 30 aprile 2019.

Recepimento nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 ottobre 2009, di comunicarle immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza e di applicarle dal 1° novembre 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 3, paragrafo 1, prevede che entro il 31 ottobre 2009 gli Stati membri modifichino o revocino, se necessario, le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e l'esistenza o accessibilità del fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13 della stessa direttiva.

Riesame approfondito dei prodotti contenenti le sostanze iscritte

L'articolo 3, paragrafo 2, deroga al termine ordinario e impone il riesame, entro il 30 aprile 2009, di ogni prodotto autorizzato contenente una delle sostanze iscritte, sulla base dei principi uniformi dell'allegato VI e di un fascicolo conforme all'allegato III. Se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione va modificata o revocata entro il 30 aprile 2014, salvo che per le sostanze presenti in prodotti con più sostanze attive si applichi la data più restrittiva prevista dalla relativa direttiva di iscrizione.

Condizioni specifiche per le sostanze attive iscritte

L'allegato stabilisce che ciascun microorganismo può essere autorizzato solo per determinati impieghi: in generale come insetticida o fungicida, e per Metarhizium anisopliae var. anisopliae anche come acaricida. Per ciascuna sostanza sono richiamate le conclusioni della relativa relazione di riesame e si prescrive che le condizioni d'uso includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Entrata in vigore

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della direttiva il 1° maggio 2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute umana e animaleambientemicroorganismi

Testo integrale

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