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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20153 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci e procedere a un nuovo esame della controversia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che i parametri presuntivi previsti dalla legge potevano fondare la determinazione dei maggiori ricavi della società e, per effetto della trasparenza fiscale delle società di persone, del maggior reddito imputabile al socio. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una questione preliminare e assorbente: il giudizio era stato svolto senza la partecipazione necessaria della società e dell'altro socio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e comma 3

    Disciplina i poteri di rettifica del reddito d'impresa, anche mediante presunzioni, ed è stata richiamata per l'accertamento del maggior reddito della società.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181-189

    Prevede l'utilizzo di parametri presuntivi per la determinazione dei ricavi o compensi; l'Agenzia ne sosteneva il valore probatorio anche ai fini della rettifica del reddito imputato al socio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Rileva per il principio di imputazione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone, principio che rende unitario l'accertamento societario e quello relativo ai soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari quando la controversia tributaria riguarda un rapporto inscindibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia per denunciare violazione o falsa applicazione della normativa sui parametri presuntivi.

  • Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 14815 del 4 giugno 2008

    Ha affermato che nelle controversie relative al reddito di società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; la mancata partecipazione di uno di essi determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone e il reddito da partecipazione dei soci, la controversia deve normalmente coinvolgere congiuntamente la società e tutti i soci.
  • La mancata integrazione del contraddittorio necessario comporta la nullità dell'intero processo, anche se nessuna parte ha sollevato tempestivamente la relativa eccezione.
  • In presenza di tale vizio processuale, il giudice non decide nel merito sulla validità dei parametri o delle presunzioni fiscali: annulla la decisione e rinvia al giudice di primo grado per un nuovo giudizio con tutte le parti necessarie.
  • Il reddito accertato alla società e quello imputato ai soci sono strettamente collegati; una decisione separata sul solo reddito del socio può quindi essere processualmente invalida.
  • La cassazione della sentenza per un vizio di contraddittorio non equivale necessariamente alla vittoria definitiva del contribuente o dell'Amministrazione sul merito dell'accertamento.

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