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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 12313 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato una maggiore IVA, disconoscendo il credito IVA relativo al 2000 e un ulteriore credito residuo, con applicazione delle sanzioni. Sosteneva che l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo e l'adesione al condono tombale non comportassero automaticamente la perdita del credito maturato nell'anno precedente. Il credito avrebbe dovuto essere valutato sulla base della sua effettiva sussistenza sostanziale, e non esclusivamente per la mancanza della dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la regolazione delle spese. Ha stabilito che l'adesione al condono non impedisce di verificare l'esistenza del credito né consente automaticamente di negarne il rimborso. Inoltre, l'omessa dichiarazione è un requisito formale e non esclude di per sé il diritto al rimborso, purché siano dimostrati i presupposti sostanziali del credito IVA. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare concretamente la rimborsabilità del credito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Definizione automatica e condono tombale.

    L'adesione al condono non modifica automaticamente l'importo dei crediti o dei rimborsi IVA indicati dal contribuente e non impedisce all'Amministrazione di verificarne la fondatezza. Tuttavia, la norma non può essere interpretata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, soprattutto quando produca effetti di sostanziale esenzione o favorisca condotte fraudolente.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9

    Il condono non comporta, di per sé, la rinuncia del contribuente ai crediti esposti nelle dichiarazioni e non impedisce all'Amministrazione di rimborsarli se fondati oppure di negarne il rimborso dopo averne verificato l'insussistenza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 1

    Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA. Il diritto al rimborso deve essere valutato in base alla reale esistenza del credito e ai relativi presupposti, non soltanto sulla base dell'adempimento formale della dichiarazione.

  • Articoli 2 e 22 della sesta direttiva IVA e art. 10 del Trattato CE

    Impongono agli Stati membri di garantire la riscossione effettiva dell'IVA e contrastare frodi ed elusioni; per questo la normativa nazionale sul condono non può determinare una quasi-esenzione fiscale o favorire contribuenti fraudolenti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di condono e rimborso IVA.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA costituisce normalmente una violazione formale e non elimina automaticamente il diritto alla detrazione o al rimborso, se il contribuente dimostra l'effettiva esistenza del credito.
  • Per ottenere il rimborso è necessario provare i presupposti sostanziali del credito: acquisti effettuati da un soggetto passivo, IVA effettivamente dovuta sugli acquisti e utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili.
  • L'adesione a un condono fiscale non sana automaticamente crediti IVA inesistenti e non impedisce all'Amministrazione di verificarne la fondatezza.
  • Il diniego del rimborso non può basarsi esclusivamente sulla mancanza della dichiarazione o sull'adesione al condono; occorre un accertamento concreto della sussistenza o insussistenza del credito.
  • Le regole nazionali sul rimborso devono rispettare il principio di neutralità dell'IVA e consentire il recupero effettivo dell'imposta senza imporre al contribuente un onere finanziario sproporzionato.
  • La decisione della Cassazione non riconosce automaticamente il credito alla società, ma impone al giudice di rinvio di riesaminarne la rimborsabilità sulla base della prova sostanziale.

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