Sentenza n. 13993/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensiva: a) della Delibera n. 111 del 12.03.2026 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, comunicata con prot. n. 82894 del 13.03.2026, di aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo (CIG B84A58B849) in favore di Howden S.p.A.; b) ove e per quanto occorra, della nota del RUP prot. n. 82894 del 13.3.2026 di comunicazione dell’aggiudicazione; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguente e comunque connessi, ivi inclusi, ove necessario e per quanto di ragione: c.1) tutti i verbali della Commissione di gara, ivi compresi quelli a decorrere dalla seduta del 28.10.2025 alla seduta del 3.3.2026; c.2) il verbale in data 6.2.2026 del RUP per l’esame dei giustificativi richiesti all’operatore economico Howden S.p.A., trasmessi il 4.2.2026, con esito di non anomalia della relativa offerta; c.3) il Bando di gara GUUE del 19.9.2025 n. 614321-2025; c.4) il Disciplinare di gara e relativi allegati; c.5) il Capitolato tecnico e relativi allegati; c.6) il provvedimento di nomina della Commissione del 24.10.2025; c.7) la Delibera n. 429 del 1°.08.2025 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense di indizione della procedura; nonché declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e per l’accertamento del diritto del costituendo R.T.I. AON-Marsh a conseguire l’aggiudicazione della commessa subentrando nell’esecuzione della stessa; in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dal costituendo R.T.I. in ragione dell’esecuzione degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di Howden S.p.A., con gli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI AON-Marsh, risultato secondo classificato dopo avere conseguito il punteggio tecnico massimo, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: l'indeterminatezza dell'offerta tecnica di Howden, che avrebbe indicato formule aperte quali "più di 5" risorse e "più di 9" riunioni, senza assumere impegni quantitativi precisamente verificabili; l'omessa o insufficiente valutazione, da parte della stazione appaltante, di una sanzione dell'Autorità garante riferibile a una società successivamente acquisita da Howden; l'inadeguatezza della verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria, per mancata verifica della coerenza tra risorse promesse, durata e attività del servizio, costi del personale, monte ore e costo delle singole risorse; in via subordinata, l'illegittimità della lex specialis per genericità dei criteri qualitativi di valutazione. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. Le controparti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che anche l'offerta del RTI ricorrente sarebbe stata anomala. Il TAR ha respinto tale eccezione nella parte relativa alla mera possibilità di una futura verifica di anomalia, ma ha ritenuto inammissibili le domande di subentro e risarcimento per mancata dimostrazione della congruità dell'offerta del ricorrente e perché implicanti una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato inammissibili la domanda di subentro e quella risarcitoria, compensando le spese. Quanto all'interesse a ricorrere, ha escluso che la mera individuazione dell'offerta del RTI AON-Marsh come potenzialmente anomala potesse privarlo dell'interesse, poiché nessuna verifica di anomalia era stata ancora avviata nei suoi confronti e l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione avrebbe imposto lo scorrimento e la successiva verifica della sua offerta. Ha tuttavia rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato la congruità della propria offerta, necessaria per sostenere la concreta utilità delle domande di subentro e risarcimento. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo sull'indeterminatezza dell'offerta tecnica: l'indicazione di "più di 5" risorse e "più di 9" riunioni è stata giudicata conforme al disciplinare, poiché il servizio di brokeraggio, di natura intellettuale, non richiedeva un numero esatto di risorse ai fini dell'esecuzione, rilevando piuttosto la capacità organizzativa e la conformità del servizio agli obiettivi di gara. Ha respinto anche la censura relativa alla sanzione, ritenendo sufficiente la dichiarazione resa da Howden e valutabile come attività di self-cleaning il mutamento organizzativo derivante dall'acquisizione della società destinataria della sanzione; l'illecito era unico, non ripetuto e non particolarmente grave, sicché non era necessaria una specifica motivazione. È stata respinta la censura sulla verifica di anomalia, poiché la valutazione deve riguardare l'offerta nel suo complesso e la contestazione deve dimostrarne puntualmente l'insostenibilità tecnico-economica. La natura professionale e variabile del brokeraggio impediva di pretendere una rigida correlazione tra costi orari o giornalieri e singola commessa; inoltre, il servizio non richiedeva impiego quotidiano e a tempo pieno delle risorse e la struttura organizzativa di Howden consentiva economie di scala e impiego rotativo del personale. Il TAR ha altresì evidenziato che la ricorrente aveva presentato un ribasso pressoché analogo, circostanza incompatibile con la tesi secondo cui il metodo seguito avrebbe necessariamente reso insostenibile l'offerta di Howden. È stata infine respinta la censura subordinata sulla lex specialis: i criteri sono stati ritenuti congrui, specifici e chiari; la ricorrente, avendo partecipato e conseguito il punteggio massimo, non poteva contestarli in funzione di un interesse meramente strumentale alla riedizione della gara. La domanda di subentro è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe richiesto una pronuncia sull'esito futuro della verifica di anomalia dell'offerta del RTI; per la stessa ragione è stata dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia richiede un contraddittorio procedimentale e la mera individuazione di un'offerta come potenzialmente anomala non determina automaticamente l'esclusione; l'offerta può essere esclusa solo dopo la valutazione negativa delle giustificazioni.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; tale limite impedisce di anticipare l'esito della futura verifica di anomalia dell'offerta del secondo classificato.
art. 105 c.p.a.
Richiamato dal TAR in relazione all'esigenza di evitare rinvii al primo giudice e di perseguire l'effettività della pronuncia mediante l'esame del merito.
art. 23 del disciplinare di gara
Prevedeva, secondo la sentenza, lo scorrimento della graduatoria e la verifica in contraddittorio dell'offerta del secondo classificato in caso di annullamento dell'aggiudicazione.
Massime di principio
- La mera sottoposizione potenziale di un'offerta alla verifica di anomalia non determina né la sua illegittimità né la perdita dell'interesse a ricorrere dell'operatore secondo classificato; occorre una concreta valutazione amministrativa negativa all'esito del contraddittorio previsto dall'art. 110 del d.lgs. 36/2023.
- Il concorrente che impugna l'aggiudicazione deducendo vizi specifici dell'offerta dell'aggiudicatario conserva un interesse concreto e attuale allo scorrimento della graduatoria e alla successiva verifica della propria offerta, salvo che i motivi siano auto-escludenti perché fondati su presupposti identici e comuni alla sua stessa partecipazione.
- La domanda di subentro o di risarcimento non può essere accolta quando presupponga l'esito favorevole di una verifica di anomalia non ancora svolta sull'offerta del ricorrente, poiché il giudice amministrativo non può anticipare l'esercizio di poteri amministrativi futuri ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
- Nella verifica di anomalia di un servizio professionale e intellettuale, la congruità deve essere valutata considerando l'offerta nel suo complesso, la natura variabile dell'attività, l'impiego non necessariamente esclusivo o continuativo del personale e le economie di scala; non è automaticamente necessario ricostruire il costo della commessa mediante costi orari o giornalieri delle singole risorse.
- Un'offerta tecnica che indichi un numero di risorse o di prestazioni mediante una soglia aperta può essere ritenuta determinata quando il disciplinare attribuisce il punteggio per scaglioni e, in ragione della natura del servizio, la variazione quantitativa oltre la soglia non incide sul contenuto sostanziale della prestazione esigibile.
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