Sentenza del 19/09/2016 n. 7085 - Comm. Trib. Prov. Milano
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO A SEGUITO DI CARTELLA NON CONTESTATA - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di rimettere in discussione vizi, prescrizioni o decadenze che riguardavano la cartella ormai divenuta definitiva per mancata contestazione. Tali questioni sono precluse, salvo che riguardino fatti successivi alla notifica o alla definitività della cartella. L'intimazione è quindi legittima sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'intimazione di pagamento collegata a una cartella esattoriale precedentemente notificata e non impugnata. La contestazione mirava, in particolare, a far valere prescrizioni o decadenze relative alla pretesa tributaria o alla cartella, nonostante tali eccezioni avrebbero dovuto essere proposte mediante tempestiva impugnazione della cartella stessa.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non impugnata nei termini diventa definitiva e consolida la pretesa dell'amministrazione.
- Quando si impugna un atto successivo della riscossione, come l'intimazione di pagamento, non si possono normalmente recuperare eccezioni riferibili esclusivamente alla cartella ormai definitiva.
- Prescrizione e decadenza devono essere fatte valere tempestivamente contro l'atto nel quale si sono concretizzate; non è sufficiente attendere un successivo atto esecutivo.
- Restano in linea di principio contestabili nell'impugnazione dell'intimazione i fatti sopravvenuti, come l'eventuale prescrizione maturata dopo la definitività della cartella, nonché vizi propri dell'intimazione o della sua notifica.
- La mancata impugnazione della cartella produce una preclusione sulle contestazioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro quella cartella, ma non rende automaticamente incontestabile ogni evento successivo relativo alla riscossione.
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