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Sentenza

Sentenza n. 5345/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - della disposizione n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2022 a firma del dott.-OMISSIS-, Dirigente della Direzione V, Divisione 4, Ufficio Concorsi, con cui “sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 <Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36>), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, per il settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche e settore scientifico disciplinare MED/28 – Malattie odontostomatologiche (secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020) Rif. 17069”, e relativa graduatoria degli idonei che ha visto collocare il ricorrente al secondo posto, con punti 81,40/100 e al primo posto, con punti 94/100 il dott. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della commissione esaminatrice, provvedimento di approvazione degli atti e graduatoria della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con collocazione del ricorrente al secondo posto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti e la graduatoria della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi Roma Tor Vergata, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili. Il controinteressato era risultato primo classificato con 94 punti, mentre il ricorrente era stato collocato al secondo posto con 81,40 punti. Prima della definizione del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente con memoria del 12 febbraio 2026. Il Collegio ha affermato che il ricorrente dispone dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla decisione. In tale ipotesi il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito, della richiesta del ricorrente e della mancata opposizione delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso nei casi di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della definizione del giudizio in rito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche coinvolte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati con riferimento alla tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla pronuncia di merito.
  • Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse produce una definizione in rito e non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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