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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/329

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/329 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Repubblica di Moldova e del Montenegro all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito

Normativa europea32026R0329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare la documentazione doganale all'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro alla convenzione sul regime comune di transito. Le modifiche consistono nell'inserimento di tali Paesi nei modelli degli impegni del garante e nei certificati relativi alla garanzia globale e all'esonero dalla garanzia. È prevista una disciplina transitoria per consentire l'uso di formulari già stampati fino al 31 dicembre 2026, a condizione di effettuare gli adattamenti geografici richiesti.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per aggiornare i modelli e gli elenchi relativi agli impegni del garante ai fini del transito, includendo Repubblica di Moldova e Montenegro.

Ambito di applicazione

Si applica ai formulari e certificati utilizzati nell'ambito del transito doganale e della garanzia globale/esonero dalla garanzia disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Riguarda in particolare gli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e la parte II, capi VI e VII, dell'allegato 72-04, con effetti per gli operatori che emettono o utilizzano impegni del garante e certificati connessi al regime comune di transito. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri; la disciplina è coordinata con l'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro alla convenzione sul regime comune di transito e alla convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Alcuni formulari preesistenti possono continuare a essere usati fino al 31 dicembre 2026 alle condizioni previste.

Aggiornamento dei modelli di garanzia per il regime comune di transito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/329 della Commissione adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 alle conseguenze dell'adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito. L'intervento è funzionale ad allineare la documentazione doganale dell'Unione agli sviluppi convenzionali e alle decisioni del comitato congiunto UE-paesi di transito comune.

Contesto e finalità

I considerando richiamano che il comitato congiunto UE-PTC ha invitato la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire alla convenzione e che, a seguito di tale adesione, occorre aggiornare gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativi agli impegni del garante e ai certificati connessi alla garanzia nel transito. Il regolamento precisa inoltre che, poiché Moldova e Montenegro hanno aderito il 1° novembre 2025 sia alla convenzione sul regime comune di transito sia alla convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, anche le modifiche introdotte devono operare da tale data.

Base giuridica

La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell'Unione, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 100, paragrafo 1, lettera b). Le misure risultano conformi al parere del comitato del codice doganale.

Modifiche agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

L'articolo 1 dispone l'inserimento della Repubblica di Moldova e del Montenegro negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, tutti relativi ai modelli di impegni del garante. In particolare, le parole "la Repubblica di Moldova, Montenegro," vengono inserite prima di "la Repubblica di Macedonia del Nord".

La stessa disposizione modifica anche l'allegato 72-04, parte II, con riferimento ai formulari:

  • capo VI, TC 31, "Certificato di garanzia globale", recto, punto 7;
  • capo VII, TC 33, "Certificato di esonero dalla garanzia", recto, punto 6.

In entrambi i casi viene inserita la dicitura "Moldova – Montenegro –" prima di "Macedonia del Nord".

Disciplina transitoria sui formulari già stampati

Per evitare sprechi di scorte esistenti, il regolamento consente che i formulari basati sui modelli degli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e dell'allegato 72-04, parte II, capi VI e VII, nella versione applicabile il 7 marzo 2026, possano continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026. Tale uso è però subordinato a due condizioni:

  • siano effettuati i necessari adattamenti geografici;
  • sia indicato il nome e il domicilio eletto del mandatario autorizzato.

I considerando specificano che i modelli precedenti, validi fino al giorno prima dell'entrata in vigore del regolamento, restano applicabili fino al 31 dicembre 2026 nel rispetto di tali condizioni, così da esaurire la scorta esistente di formulari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la data di applicazione è anticipata al 1° novembre 2025, in coerenza con l'adesione di Moldova e Montenegro alle convenzioni richiamate. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sul garante

L'articolo 1 modifica gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 inserendo, prima di "la Repubblica di Macedonia del Nord", le parole "la Repubblica di Moldova, Montenegro," nei modelli relativi agli impegni del garante.

Adeguamento dei certificati di garanzia

L'articolo 1 modifica l'allegato 72-04, parte II: nel capo VI, TC 31 (Certificato di garanzia globale), e nel capo VII, TC 33 (Certificato di esonero dalla garanzia), viene inserita la dicitura "Moldova – Montenegro –" prima di "Macedonia del Nord".

Decorrenza e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° novembre 2025. I formulari basati sui modelli degli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e dell'allegato 72-04, parte II, capi VI e VII, nella versione applicabile il 7 marzo 2026, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026, purché siano effettuati i necessari adattamenti geografici e sia indicato il nome e il domicilio eletto del mandatario autorizzato.

Base giuridica e coerenza con la convenzione di transito

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 100, paragrafo 1, lettera b). Il testo dà attuazione agli sviluppi derivanti dalle decisioni del comitato congiunto UE-paesi di transito comune che hanno invitato la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire alla convenzione sul regime comune di transito.

Come è indicizzato

Materiedoganetransito delle mercigaranzie doganalicooperazione doganale internazionalediritto dell'unione europea

Testo integrale

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