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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/331

Regolamento delegato (UE) 2026/331 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco

Normativa europea32026R0331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce, per i prodotti da costruzione, le classi di prestazione da usare per la caratteristica essenziale "reazione al fuoco" ai sensi del regolamento (UE) 2024/3110. La scelta mira a garantire continuità con il sistema già noto nel regime del previgente regolamento (UE) n. 305/2011, riproducendo sostanzialmente le classi già previste dal regolamento delegato (UE) 2016/364. L’allegato contiene simboli, definizioni e tabelle dettagliate di classificazione distinte per tipologie di prodotti, inclusi pavimenti e cavi elettrici.

Determina le classi di prestazione della caratteristica essenziale "reazione al fuoco" per i prodotti da costruzione ai fini del regolamento (UE) 2024/3110.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti da costruzione soggetti al regolamento (UE) 2024/3110, per la dichiarazione della prestazione in relazione alla caratteristica essenziale "reazione al fuoco". La disciplina riguarda l’intera zona armonizzata prevista dall’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/3110 e si articola per categorie di prodotto: prodotti diversi da pavimenti, prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture, pavimenti e cavi elettrici. Le classi e i criteri contenuti nell’allegato non si applicano al di fuori di tale ambito; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Classi di prestazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

Il regolamento delegato (UE) 2026/331 integra il regolamento (UE) 2024/3110 fissando le classi di prestazione da utilizzare per la caratteristica essenziale "reazione al fuoco" dei prodotti da costruzione. La finalità è consentire dichiarazioni di prestazione tecnicamente sufficientemente dettagliate nella zona armonizzata e garantire continuità con il sistema di classificazione già noto nel previgente regime del regolamento (UE) n. 305/2011.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione evidenzia che le classi devono essere coerenti con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti. Poiché le classi già stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/364 non sono applicabili nel nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/3110, il nuovo atto riproduce le medesime classi per mantenere la continuità del sistema di classificazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti da costruzione rientranti nel regolamento (UE) 2024/3110, per la dichiarazione della prestazione in relazione alla reazione al fuoco. L’allegato distingue quattro famiglie di prodotti:

  • prodotti diversi da pavimenti, prodotti lineari per l’isolamento di condutture e cavi elettrici;
  • pavimenti;
  • prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture;
  • cavi elettrici.

Struttura tecnica dell’allegato

L’allegato contiene, in primo luogo, i simboli tecnici utilizzati nei criteri di prova, tra cui temperatura incrementale, perdita di massa, durata dell’incendio, potere calorifico, propagazione laterale del fuoco, tasso d’incremento del fumo, tasso d’incremento dell’incendio, rilascio totale di calore e produzione totale di fumo. Per i cavi sono inoltre definiti parametri specifici quali HRRsm30, SPRsm60, picchi di HRR e SPR, FIGRA e indici relativi alla propagazione della fiamma.

Sempre nell’allegato sono fornite le definizioni di:

  • materiale;
  • prodotto omogeneo;
  • prodotto non omogeneo;
  • componente sostanziale;
  • componente non sostanziale;
  • componente non sostanziale interno;
  • componente non sostanziale esterno.

Queste definizioni sono rilevanti perché diversi criteri di classificazione variano a seconda che si tratti del prodotto nel suo insieme, di componenti sostanziali o di rivestimenti interni/esterni, con soglie di massa per unità di area pari a 1,0 kg/m2 e soglie di spessore pari a 1,0 mm.

Classificazione dei prodotti diversi da pavimenti, prodotti lineari e cavi

La tabella 1 disciplina le classi A1, A2, B, C, D, E e F.

Le classi A1 e A2 si basano su prove di non combustibilità e di determinazione del potere calorifico, con limiti su ΔΤ, Δm, tf e PCS. Le classi A2, B, C e D richiedono inoltre, a seconda del livello, prove del singolo oggetto in combustione con limiti su FIGRA, LFS e THR600 s. Le classi B, C e D prevedono anche classificazioni aggiuntive per:

  • produzione di fumo: s1, s2, s3;
  • gocce/particelle ardenti: d0, d1, d2.

Per le classi E e F, la classificazione si fonda sulla prova di infiammabilità con esposizione di 15 secondi: per E la propagazione della fiamma deve restare entro 150 mm entro 20 secondi, mentre per F tale soglia viene superata. Nella classe E, la presenza o meno di combustione della carta determina l’eventuale classificazione aggiuntiva d2.

Classificazione dei pavimenti

La tabella 2 stabilisce le classi A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL e FFL.

Le classi A1FL e A2FL si fondano su prove di non combustibilità e sul potere calorifico, con gli stessi tipi di soglie già richiamati per la categoria generale. Per BFL, CFL e DFL è richiesta una prova di comportamento al fuoco con sorgente di calore radiante, della durata di 30 minuti, con un flusso critico minimo che decresce progressivamente da 8,0 kWm-2 a 3,0 kWm-2. È prevista una classificazione aggiuntiva per il fumo, limitata a s1 o s2.

Le classi EFL e FFL si basano sulla prova di infiammabilità a 15 secondi, con il medesimo criterio della propagazione della fiamma entro o oltre 150 mm entro 20 secondi.

Classificazione dei prodotti lineari destinati all’isolamento di condutture

La tabella 3 disciplina le classi A1L, A2L, BL, CL, DL, EL e FL.

Le classi A1L e A2L si fondano su prove di non combustibilità e di potere calorifico, con i criteri differenziati a seconda che si tratti di prodotti omogenei, componenti sostanziali o componenti non sostanziali esterni/interni. Le classi BL, CL e DL richiedono la prova del singolo oggetto in combustione con limiti su FIGRA, LFS e THR600 s, oltre a classificazioni aggiuntive sul fumo (s1, s2, s3) e sulle gocce/particelle ardenti (d0, d1, d2).

Le classi EL e FL si basano, invece, sulla prova di infiammabilità con esposizione di 15 secondi e sulla soglia di propagazione della fiamma entro 20 secondi.

Classificazione dei cavi elettrici

La tabella 4 prevede le classi Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca e Fca.

La classe Aca dipende esclusivamente dal potere calorifico del prodotto nel suo insieme, con esclusione delle parti metalliche, e di ogni componente esterno, vale a dire la guaina. Le classi B1ca, B2ca, Cca e Dca richiedono prove di comportamento al fuoco e di produzione di fumo su cavi montati a fascio, con fonte di fiamma di intensità differenziata, e impongono limiti progressivi su FS, THR1200 s, picco HRR e FIGRA.

Per queste classi sono previste classificazioni supplementari:

  • fumo: s1, s1a, s1b, s2, s3;
  • gocce/particelle ardenti: d0, d1, d2;
  • acidità dei gas prodotti: a1, a2, a3.

Le classi Eca e Fca derivano dalla prova di propagazione verticale della fiamma su un singolo cavo: Eca richiede H ≤ 425 mm, mentre Fca ricorre quando tale soglia è superata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione delle classi di reazione al fuoco

L’articolo 1 rinvia all’allegato per le classi di prestazione relative alla caratteristica essenziale "reazione al fuoco" dei prodotti. L’allegato disciplina simboli, definizioni e criteri di classificazione per i diversi gruppi di prodotti, con classi da A1 fino a F per prodotti, pavimenti e prodotti lineari per isolamento di condutture, e da Aca a Fca per i cavi elettrici.

Ambito tecnico e continuità con il sistema previgente

I considerando chiariscono che le classi sono definite per consentire dichiarazioni di prestazione sufficientemente dettagliate nella zona armonizzata del regolamento (UE) 2024/3110. Si afferma inoltre che le classi coincidono con quelle del regolamento delegato (UE) 2016/364, così da preservare la continuità del sistema di classificazione.

Struttura dell’allegato: simboli e definizioni

L’allegato A elenca i simboli tecnici utilizzati nei criteri di prova e di classificazione, tra cui ΔΤ, Δm, tf, PCS, LFS, SMOGRA, FIGRA, THR, TSP e, per i cavi, HRRsm30, SPRsm60 e i relativi valori di picco. L’allegato B definisce materiale, prodotto omogeneo e non omogeneo, componente sostanziale e non sostanziale, nonché componente non sostanziale interno ed esterno, con soglie rilevanti per rivestimenti pari a 1,0 kg/m2 o 1,0 mm.

Classi per prodotti diversi da pavimenti, prodotti lineari e cavi

La tabella 1 prevede le classi A1, A2, B, C, D, E e F. Le classi superiori richiedono prove di non combustibilità o di potere calorifico e, per B-D, prove del singolo oggetto in combustione con limiti su FIGRA, LFS e THR600 s, oltre a classificazioni aggiuntive per fumo (s1, s2, s3) e gocce/particelle ardenti (d0, d1, d2). Le classi E e F si basano sulla prova di infiammabilità con esposizione di 15 secondi e soglia di propagazione della fiamma entro 20 secondi.

Classi per pavimenti

La tabella 2 introduce le classi A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL e FFL. Per le classi superiori sono richieste prove di non combustibilità e di potere calorifico, nonché una prova di comportamento al fuoco con sorgente di calore radiante della durata di 30 minuti, con un flusso critico minimo variabile da 8,0 a 3,0 kWm-2 a seconda della classe. Sono previste classificazioni aggiuntive per il fumo (s1, s2) e una prova di infiammabilità a 15 secondi per le classi più basse.

Classi per prodotti lineari destinati all’isolamento di condutture

La tabella 3 disciplina le classi A1L, A2L, BL, CL, DL, EL e FL. Le classi superiori combinano prove di non combustibilità o di potere calorifico con prove del singolo oggetto in combustione, limiti su FIGRA, LFS e THR600 s, oltre a classificazioni aggiuntive per fumo e gocce/particelle ardenti. Le classi EL e FL dipendono dalla prova di infiammabilità con esposizione di 15 secondi e dalla soglia di propagazione della fiamma entro 20 secondi.

Classi per cavi elettrici

La tabella 4 stabilisce le classi Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca e Fca. La classe Aca dipende dal solo potere calorifico; le classi da B1ca a Dca richiedono prove su cavi montati a fascio con diversa fonte di fiamma e limiti su FS, THR1200 s, picco HRR e FIGRA, oltre a classificazioni supplementari per fumo, gocce/particelle ardenti e acidità dei gas. Le classi Eca e Fca derivano dalla prova di propagazione verticale della fiamma su un singolo cavo, con limite H ≤ 425 mm per Eca e superamento di tale soglia per Fca.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Come è indicizzato

Materieprodotti da costruzionemarcatura e classificazione dei prodottisicurezza antincendionormazione tecnica armonizzata

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