Sentenza n. 765/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe relativo all’anno scolastico 2024/25, recante la non ammissione di -OMISSIS- alla classe quinta del liceo scientifico sportivo, e della pagella scolastica del 1° settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale recante la non ammissione alla classe quinta e pagella scolastica
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la non ammissione alla classe quinta deliberata al termine dell’anno scolastico 2024/2025, nonché la relativa pagella. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza, ha disposto la riedizione della prova di riparazione di fisica. Dopo tale riedizione, non superata, il Consiglio di classe ha deliberato nuovamente la non ammissione all’anno successivo. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per una rinuncia rituale, è stata ritenuta idonea quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La nuova deliberazione di non ammissione, intervenuta dopo la riedizione della prova di riparazione, e la dichiarazione di disinteresse hanno reso non più attuale l’utilità della decisione sull’originaria impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione versata in atti, a prescindere dall’integrazione dei presupposti prescritti per una rituale rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La dichiarazione della parte relativa al venir meno dell’interesse, pur non integrando necessariamente una rinuncia rituale, può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e fondare la declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, anche quando non presenti tutti i requisiti formali di una rinuncia rituale, può essere valutata come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La riedizione dell’attività amministrativa e l’adozione di un nuovo provvedimento possono rendere non più attuale l’interesse alla decisione sull’atto originariamente impugnato, quando la parte stessa dichiari di non trarre più utilità dalla pronuncia.
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