Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4787/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'ottemperanza alla sentenza resa inter partes da questo Tribunale, Sez. IV ter, n. 14227 del 25.09.2023, con la quale il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dall'odierna ricorrente (R.G. n. 8199/2022) sono stati accolti e, per l'effetto, sono stati annullati i seguenti provvedimenti: i) la determinazione dirigenziale rep. QI/367/2022 e prot. QI/56603 del 5.04.2022 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni “Responsabile attività di verifica in merito al contenzioso” – Servizio Contenzioso Legale – Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizio – Rinunce, avente ad oggetto “reiezione istanza di condono prot. 0/582572 sot. 0 del 29.11.2006 - Abuso in Vicolo Moroni, 2, - Municipio I”, notificata in data 4.07.2022; ed anche: ii) la nota del 6.05.2022 – prot. QI/2022/0076167 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni, di asserita trasmissione della predetta determinazione dirigenziale rep. QI/367/2022 e prot. QI/56603 del 5.04.2022, consegnata (priva di allegati) via PEC, in data 6.05.2022; iii) la comunicazione di preavviso di rigetto prot. QI/2018/191280 del 21.11.2018 – resa ai sensi dell'art. 6 comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 12 del 2004 - relativamente all'istanza di condono prot. 0/582572 sot. 0; iv) nonché ogni atto a detti provvedimenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; per la declaratoria di nullità, ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., della nota di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni – Risorse per Roma - prot. n. QI 2024/192765 del 3.10.2024; nonché di ogni atto a detti provvedimenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; e per la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza resa inter partes da questo Tribunale, Sez. IV ter, n. 14227 del 25.09.2023.

Giustizia amministrativa202400835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nota di Roma Capitale del 3 ottobre 2024 e ulteriore inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14227 del 25 settembre 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a., della nota di Roma Capitale del 3 ottobre 2024 e degli atti connessi, in quanto asseritamente elusivi o violativi della sentenza del TAR Lazio n. 14227 del 25 settembre 2023, che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti e annullato il provvedimento di reiezione di un’istanza di condono edilizio, la relativa nota di trasmissione e il preavviso di rigetto. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato. Dopo la precedente nomina del Direttore della Direzione regionale urbanistica e politiche abitative del Lazio, il soggetto designato ha dichiarato l’impossibilità di svolgere l’incarico; la ricorrente ha quindi chiesto la sua sostituzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di sostituzione del commissario ad acta. Preso atto dell’impossibilità dichiarata dal commissario precedentemente nominato di espletare l’incarico, ha nominato quale nuovo commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Roma – Territorio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero un funzionario da lui delegato. Il commissario dovrà insediarsi e provvedere entro 45 giorni dal suo insediamento, previo accertamento della perdurante inerzia di Roma Capitale. Le spese della fase sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle circostanze che hanno determinato la sostituzione del precedente commissario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di declaratoria di nullità degli atti asseritamente violativi o elusivi del giudicato; l’ordinanza definisce tuttavia la fase esaminata mediante la sostituzione del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato dichiara l’impossibilità di espletare l’incarico, il giudice dell’ottemperanza può sostituirlo con altro soggetto idoneo, individuato anche presso un’amministrazione diversa da quella originariamente designata.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all’accertamento della perdurante inerzia dell’amministrazione obbligata e accompagnata dall’assegnazione di un termine decorrente dall’insediamento del commissario.
  • Le spese della fase di ottemperanza possono essere compensate quando la sostituzione del commissario ad acta dipende da circostanze oggettive che ne hanno impedito l’espletamento dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.