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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28939/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso ex art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, relativa a IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 nell'ambito della definizione agevolata prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione delle norme processuali sulla sospensione necessaria e del diritto UE, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione della Commissione europea sulla compatibilità della misura agevolativa come aiuto di Stato; con un secondo motivo invocava l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, assumendo che tale norma escludesse o limitasse il beneficio richiesto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel frattempo la Commissione europea aveva già adottato la decisione definitiva che ha dichiarato incompatibili con il mercato interno gli aiuti connessi alle agevolazioni fiscali per il sisma, con conseguente venir meno dell'interesse alla sospensione del giudizio; ha inoltre osservato che non risultava specificamente censurata la motivazione della sentenza d'appello tale da giustificare un rinvio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la disciplina sopravvenuta non incide sul diritto al rimborso in sé, poiché i limiti di risorse stanziate operano soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza. La Corte ha quindi confermato la decisione favorevole al contribuente e condannato l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%

    costituisce la base normativa della definizione agevolata e del rimborso chiesto dal contribuente per i tributi relativi agli anni 1990-1992

  • art. 1 ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057

    ha disposto la sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti di natura tributaria, contributiva, civilistica e amministrativa per i soggetti colpiti dal sisma

  • art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma processuale sulla sospensione del giudizio nel processo tributario

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per sostenere la sospensione necessaria del processo in presenza di questione pregiudiziale

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati per contestare la compatibilità della misura fiscale con la disciplina sugli aiuti di Stato

  • artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999

    richiamati in relazione alla procedura europea sugli aiuti di Stato e alla sospensione delle misure

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    ritenuto non incidente sul diritto sostanziale al rimborso; i limiti di risorse incidono solo sulla fase esecutiva/ottemperanza

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    richiamato per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, ma solo a fronte di un nesso chiaro e diretto tra danno e aiuto

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    richiamato come parametro violato dall'Italia nella concessione delle misure di aiuto in assenza di previa autorizzazione

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato quale disciplina degli aiuti de minimis che può salvare il beneficio individuale entro certi limiti

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato quale disciplina degli aiuti de minimis applicabile ad alcune categorie di aiuti

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi, la pendenza di una verifica della Commissione europea non impone la sospensione del giudizio quando sia già intervenuta la decisione finale dell'organo europeo, difettando in tal caso l'interesse alla sospensione.
  • La disciplina sopravvenuta che regola la capienza delle risorse o limita l'erogazione dell'agevolazione non incide automaticamente sull'accertamento del diritto al rimborso, se tale disciplina opera soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza.
  • Quando si chiede la cassazione con rinvio, è necessario censurare specificamente e correttamente la parte della motivazione della sentenza impugnata che si assume erronea; in mancanza, il motivo non può condurre alla cassazione con rinvio.
  • Una misura agevolativa collegata a calamità naturali può rientrare nella compatibilità con il diritto UE solo se sussiste un nesso chiaro e diretto tra il danno subito e l'aiuto concesso, oppure se il singolo beneficio rientra nei limiti degli aiuti de minimis o in un regime approvato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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