Cassazione Penale, Sentenza n. 6266/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'8/6/2023 che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 263.465,36 (o beni per equivalente) disposto dal GIP ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater c.p. in relazione all'art. 640-bis c.p. L'accusa: aver indebitamente ottenuto aiuti UE mediante false attestazioni (essere in regola con il fisco nonostante contenzioso aperto; qualificarsi come "nuovo agricoltore" pur essendo titolare di azienda agricola dal 1999 con pregresse erogazioni e posizione INPS). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge per mera apparenza della motivazione e contesta la qualificazione della sua posizione fiscale (rottamazione a saldo e stralcio e istanza di rateizzazione INPS) e la qualificazione "nuovo agricoltore" (sostiene di aver svolto attività solo nel settore forestale fino al 2016).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto la motivazione del Tribunale puntuale e non apparente, con adeguato richiamo delle risultanze probatorie e spiegazione della non concludenza delle difese. Ha qualificato le censure del ricorrente come una contestazione della valutazione delle prove (vizio non deducibile in questo rimedio ex art. 325, comma 1, c.p.p.) e ha censurato la genericità delle doglianze, che si limitavano a riproporre fatti già rappresentati senza indicare specifiche ragioni per cui gli elementi dovessero essere ritenuti non concludenti. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 322-ter c.p.
Norma richiamata quale titolo per il sequestro preventivo relativo a illeciti che ledono interessi comunitari; la Corte ne registra l'uso nel provvedimento impugnato senza censura sulla competenza
art. 640-quater c.p.
Norma collegata a misure cautelari per il delitto di frode in danno dell'Unione europea; richiamata come base giuridica per il decreto di sequestro preventivo
art. 640-bis c.p.
Delitto contestato (frode a danno dell'Unione europea); la sentenza conferma che le risultanze fattuali posti a base del decreto di sequestro sono coerenti con gli elementi di tale fattispecie
art. 325, comma 1, c.p.p.
Applicato per escludere la rinnovabilità del motivo che si traduce in una semplice critica alla valutazione delle prove: tale censura non è ammissibile con il ricorso per cassazione in materia cautelare/riesame
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna del proponente alle spese del procedimento e all'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa del ricorrente nella proposizione dell'atto
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/6/2000
Giurisprudenza citata per precisare il principio relativo all'onere delle spese e alla valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione che si limiti a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è, di norma, inammissibile: bisogna indicare profili di illegittimità di diritto o vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, illogicità o manifesta insufficienza) e non una mera divergenza di apprezzamento probatorio.
- Per essere ammissibile, la censura sulla motivazione deve essere circostanziata: il ricorrente deve indicare quali parti della motivazione siano inconsistenti, manifestamente contraddittorie o carenti, e perché ciò abbia inciso sulla decisione.
- Le deduzioni meramente fattuali o la riproposizione dei fatti già esaminati in sede di merito, senza una precisa indicazione delle ragioni di diritto che ne giustificano la diversa valutazione, sono considerate generiche e portano all'inammissibilità.
- In caso di sequestro preventivo disposto per reati contro l'Unione europea (es. art. 640-bis), documenti che attestano precedenti erogazioni pubbliche, iscrizioni INPS e la titolarità continuativa dell'azienda hanno rilevanza probatoria significativa rispetto a qualificazioni soggettive come "nuovo agricoltore".
- La proposizione temeraria o manifestamente infondata del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza delle doglianze prima di impugnare.
- Per migliorare le chance di ammissibilità, il ricorrente dovrebbe focalizzarsi su: errori di diritto evidenti del giudice, omissioni logiche nella motivazione, violazioni procedurali formali o prove nuove e rilevanti non valutate per motivi non giustificati.
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