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Circolare

Circolare numero 1 del 09-01-2015

Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2015 e le attività correlate. 1. Perequazione definitiva delle pensioni per l'anno 2014 1.1. Modalità di applicazione della perequazione 1.2 Indice di rivalutazione 2. Perequazione provvisoria delle pensioni per l'anno 2015 3. Tabelle importi e limiti di reddito 4. Rivalutazione delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV) 4.1 Rivalutazione delle indennità 4.2 Indennità di frequenza 4.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV) 4.4 Trasformazione delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili che compiono l'età prevista per l'assegno sociale 4.5 Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta 5. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO33, VESO92) 6. Rinnovo delle pensioni per l'anno 2015 nelle gestioni private 6.1 Operazioni preliminari 6.1.1. Eliminazione delle pensioni 6.1.2. Sistemazioni fiscali 6.2. Modalità di attribuzione della perequazione 6.3. Assegni ordinari di invalidità 6.4. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare in scadenza nell'anno 2015 6.5. Pensioni ai superstiti per cui nell'anno 2015 rimane un solo contitolare 6.6. Pensioni ai superstiti senza contitolari vigenti nell'anno 2015 6.7. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali) 6.8. Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio 6.9 Pensioni rinnovate con importo pari a zero 6.10. Gestione fiscale 6.10.1. Detrazioni fiscali 6.10.2. Detrazioni per le famiglie numerose 6.10.3. Certificazione delle detrazioni in caso di decesso 6.10.4. Pensioni con quote esenti per convenzione con l'estero 6.11. Conguagli da rinnovo 6.11.1. Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato 6.11.2. Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell'acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione 6.11.3. Conguagli di pensione da rinnovo, imponibili IRPEF, a credito del pensionato 6.11.4. Conguagli di pensione da rinnovo, non imponibili IRPEF, a credito del pensionato 6.11.5. Conguagli di pensione da rinnovo, deducibili IRPEF, a debito del pensionato 6.11.6. Conguagli di pensione da rinnovo, non deducibili IRPEF, a debito del pensionato 6.11.7. Conguaglio contributo di solidarietà (Legge 214/2011) 6.11.8. Contributo di solidarietà (Legge 147/2013) 7. Modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 nelle gestioni pubbliche 7.1. Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995 7.2. Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria delle gestioni ex Inpdap, ferrovie e poste 7.3. Adempimenti fiscali 8. Pensioini delle gestioni di spettacolo e sport 8.1. Detrazioni per le famiglie numerose 8.2. Conguagli da rinnovo 8.3. Contributo di solidarietà (Legge 147/2013) 9 Trattamenti di famiglia 10 Imposizione fiscale e detrazioni di imposta 11 Periodicità di pagamento delle pensioni 12 Canbone Rai 13 Comunicazioni 13.1. Titolari di pensioni e prestazioni 13.2. Obbligo di comunicazione da parte dei titolari di pensioni e prestazioni 13.3. Enti e casse professionali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la perequazione definitiva delle pensioni per il 2014 e quella provvisoria per il 2015, indicando aliquote, fasce di importo, importi garantiti e modalità di applicazione sia nel settore privato sia nelle gestioni pubbliche. Regola inoltre il rinnovo delle principali prestazioni assistenziali e di invalidità civile, gli assegni straordinari, le pensioni ai superstiti, gli aspetti fiscali e i conguagli derivanti dal rinnovo. Sono richiamati anche i limiti di reddito, le indennità perequate, la periodicità dei pagamenti, il canone RAI e gli obblighi di comunicazione dei titolari.

Perequazione definitiva e rinnovo delle pensioni per il 2014 e il 2015

Perequazione definitiva delle pensioni per il 2014 e perequazione provvisoria per il 2015

La circolare disciplina il rinnovo delle pensioni e delle principali prestazioni collegate per gli anni 2014 e 2015, con particolare attenzione alla rivalutazione automatica, alle fasce di importo, ai conguagli fiscali e alle casistiche speciali delle prestazioni assistenziali e delle gestioni pubbliche e private. Il documento recepisce la legge di stabilità 2014 e i decreti ministeriali sull’indice di perequazione, fornendo le istruzioni operative per l’applicazione dei nuovi importi.

Quadro normativo della perequazione

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è regolata dall’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La circolare precisa che il criterio applicato è quello degli scaglioni sull’importo complessivo dei trattamenti del medesimo soggetto, con percentuali decrescenti, superando il precedente sistema per fasce interne al singolo trattamento.

In fase di rinnovo 2014, nelle more dell’approvazione della legge n. 147/2013, era stata applicata provvisoriamente la disciplina del disegno di legge n. 1120/2013; la circolare evidenzia le differenze tra tale impostazione e la disciplina definitiva, limitate in particolare:

  • ai trattamenti tra tre e quattro volte il trattamento minimo, con aliquota passata dal 90% al 95%;
  • ai trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo, per i quali l’indice riconosciuto passa dal 50% al 40% per il solo 2014.

Perequazione definitiva per il 2014

Il decreto 20 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 2 dicembre 2014, fissa in via definitiva l’aumento di perequazione automatica per il 2014 nella misura dell’1,1%. La circolare riporta le fasce di trattamento complessivo e i relativi coefficienti, con gli importi massimi perequati e gli importi garantiti nelle fasce di salvaguardia.

Per il 1° gennaio 2014:

  • fino a 3 volte il trattamento minimo: 100% dell’indice;
  • oltre 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo: 95%;
  • oltre 4 e fino a 5 volte: 75%;
  • oltre 5 e fino a 6 volte: 50%;
  • oltre 6 volte il trattamento minimo: nessuna rivalutazione per l’anno 2014.

La tabella di dettaglio indica anche le soglie economiche e gli importi garantiti, nonché il meccanismo delle fasce di garanzia, che intervengono quando il calcolo percentuale darebbe un risultato inferiore al limite della fascia precedente rivalutata. Una volta rideterminato l’importo effettivamente spettante per il 2014, la procedura ha attribuito anche la rivalutazione provvisoria per il 2015.

Perequazione provvisoria per il 2015

Per il 2015 il decreto 20 novembre 2014 fissa in via previsionale l’indice di perequazione nello 0,3%. La circolare conferma l’applicazione delle aliquote previste dall’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013:

  • 100% fino a 3 volte il trattamento minimo;
  • 95% oltre 3 e fino a 4 volte;
  • 75% oltre 4 e fino a 5 volte;
  • 50% oltre 5 e fino a 6 volte;
  • 45% oltre 6 volte il trattamento minimo.

Anche per il 2015 sono indicati gli importi di garanzia nelle diverse fasce e le soglie monetarie corrispondenti, con riferimento al trattamento complessivo del soggetto e non al singolo assegno.

Tabelle importi, limiti di reddito e prestazioni assistenziali

In allegato 3 sono richiamate le tabelle con:

  • importi del trattamento minimo;
  • prestazioni assistenziali;
  • limiti di reddito per il diritto alle prestazioni collegate al reddito.

Per i minorati civili, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la rivalutazione definitiva 2014 e provvisoria 2015 è estesa anche alle relative pensioni e agli assegni. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni sono incrementati del 1,2%, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolata tra agosto 2013-luglio 2014 e agosto 2012-luglio 2013.

La circolare precisa inoltre che:

  • il limite di reddito per l’assegno mensile degli invalidi parziali coincide con quello della pensione sociale;
  • gli importi dei trattamenti dei minorati civili per il 2014 e 2015 sono riportati in allegato 3, tabella M.

Rivalutazione delle indennità e indennità di frequenza

La quota perequabile delle indennità a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è aumentata del 2,09%, in relazione alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria al netto delle variazioni del volume di lavoro, tra i periodi agosto 2013-luglio 2014 e agosto 2012-luglio 2013. La perequazione si applica solo sulla quota individuata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 508/1988 e successive modifiche.

Per le indennità di frequenza il rinnovo segue modalità differenziate in relazione alla fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, interruzione automatica da luglio a settembre, ripresa da ottobre;
  • fascia 47 o 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo pari a zero;
  • fascia 52: pagamento per l’intero anno.

Prestazioni per patologie particolari e trasformazione al compimento dei 65 anni e 3 mesi

Le indennità previste per talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, se liquidate come prestazioni INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per il 2015 adeguandole al trattamento minimo.

La circolare richiama poi l’adeguamento dell’età per l’assegno sociale e prestazioni analoghe, fissata a 65 anni e 3 mesi per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015. In sede di rinnovo sono state ricalcolate le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che abbiano compiuto tale età entro il 30 novembre 2015, con attribuzione dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento del requisito anagrafico. In assenza di informazioni reddituali aggiornate, viene attribuito l’assegno sociale senza gli aumenti previsti dall’art. 67 della legge n. 448/1998 e dall’art. 52 della legge n. 488/1999.

Le sedi territoriali devono ricostituire le posizioni prive dei dati reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, se coniugato, del coniuge.

Prestazioni con revisione sanitaria scaduta

Ai sensi dell’art. 25, comma 6-bis, del D.L. n. 90/2014, nelle more delle visite di revisione i minorati civili e le persone con handicap conservano i diritti acquisiti. Di conseguenza, per le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria memorizzata nel 2015, il pagamento è stato mantenuto anche oltre la data di scadenza della revisione.

Il pagamento è stato conservato anche per i titolari di invalidità civile che nel 2015 compiano 65 anni e 3 mesi, ai quali spetta solo l’assegno sociale sostitutivo.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012, sono stati rinnovati per il 2015 nella stessa misura prevista alla decorrenza originaria.

Per gli assegni in scadenza nel corso dell’anno viene determinato anche il rateo di tredicesima, da corrispondere con l’ultima mensilità.

Operazioni preliminari sul rinnovo delle pensioni private

Prima dell’avvio del rinnovo 2015 delle pensioni delle gestioni private sono state effettuate operazioni preliminari di eliminazione e di sistemazione fiscale.

Sono state eliminate a livello centrale:

  • le pensioni localizzate agli uffici pagatori di Cassa Sede 330009 e 330010 con variazione anteriore a dicembre 2013;
  • le pensioni con importo mensile pari a zero da dicembre 2013;
  • le prestazioni assistenziali con importo mensile pari a zero da dicembre 2010.

Sul piano fiscale, le certificazioni non corrette sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale. Per alcune localizzazioni indicate in circolare, l’imponibile annuo 2014 è stato azzerato.

Modalità di attribuzione della perequazione nelle gestioni private

La perequazione è stata applicata sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato, secondo l’art. 34 della legge n. 448/1998. Ai fini del calcolo vengono considerate le pensioni INPS, con esclusione di numerose categorie assistenziali e particolari categorie indicate espressamente, e le pensioni del Casellario per le quali l’ente erogatore abbia indicato la perequabilità.

L’informazione di cumulabilità è memorizzata nel campo GP1AV35N con valore 2 per la perequazione sì e 1 per la perequazione no. La rivalutazione spettante sul trattamento complessivo è ripartita sulle singole pensioni in misura proporzionale.

La circolare precisa inoltre che la perequazione dello 0,3% è stata applicata anche alle quote dovute a beneficiari diversi dal pensionato nei piani di “pagamenti ridotti o disgiunti” relativi ad assegno divorzile, assegno alimentare per figli e assegno alimentare per ex coniuge, nonché all’importo “Altra pensione” nei piani di recupero N1.

Assegni ordinari di invalidità e pensioni ai superstiti

Gli assegni ordinari di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi dalla data di scadenza del triennio, salvo che il titolare abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Per il 2015 la circolare richiama i requisiti anagrafici della vecchiaia, differenziati per sesso e gestione, con età pari a 63 anni e 9 mesi per le donne AGO e forme sostitutive/esonerative, 64 anni e 9 mesi per le donne autonome e gestione separata, 66 anni e 3 mesi per gli uomini.

Se l’assegno deve essere riattivato a seguito di ulteriore conferma, le sedi devono utilizzare la procedura REVSAN e avviare la ricostituzione. Gli assegni confermati ma non ricostituiti dalle sedi vengono elaborati centralmente con cadenza mensile. Per evitare indebiti pagamenti, gli importi degli assegni di invalidità sono stati sospesi dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria; sono stati azzerati quelli con scadenza compresa tra gennaio e novembre 2015.

Per le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadenti nel 2015, il rinnovo è effettuato a importo mensile perequato fino al mese antecedente la cessazione del diritto e a importo zero dal mese della perdita del diritto. Per i fondi speciali, le sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto o ricostituirla se il diritto permane, ad esempio come studente o inabile, corrispondendo anche i ratei di tredicesima maturati.

Per le pensioni ai superstiti in cui nel 2015 rimane un solo contitolare, viene garantito dal mese in cui il soggetto diventa unico contitolare l’importo spettante in base ai redditi memorizzati; in mancanza di redditi è comunque garantita l’intera percentuale spettante. Le posizioni sono codificate nel campo GP1CIDEMIN con valore 997. Le pensioni ai superstiti senza alcun contitolare vigente sono invece rinnovate a zero e localizzate all’ufficio pagatore ELI 99999-3300009, con codice 998 nel medesimo campo.

Maggiorazioni sociali e codici di ricostituzione

Per le maggiorazioni sociali ex art. 38, commi 1-5, della legge n. 448/2001, il limite di reddito annuo per il 2014 è pari a 8.285,16 euro. La circolare ricorda inoltre che la somma aggiuntiva della legge n. 127/2007, la cosiddetta 14ª mensilità, costituisce reddito per 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali.

Le pensioni con variazioni d’importo anteriori a gennaio 2015 sono poste in pagamento con l’importo aggiornato e contrassegnate con il codice 4 o 7 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R, rispettivamente per ricostituzione a credito o a debito. Le pensioni non rivalutate possono essere identificate con il codice 5, mentre quelle lasciate con il medesimo importo del 2014 per impossibilità di calcolo sui dati reddituali sono rinnovate con codice 0 e valore 004 in GP1CIDEMIN. Le posizioni con importo zero sono consultabili nelle liste parametriche web e devono essere verificate dalle sedi per eventuale ricostituzione o eliminazione.

Gestione fiscale: detrazioni, famiglie numerose, convenzioni estere

Per le pensioni complementari e integrative è stata attribuita la detrazione per lavoro dipendente, con indicazione nel campo GP3FINDCPL. Tale detrazione sostituisce quella per pensione sull’ammontare complessivo del soggetto. Per il 2015 sono state mantenute le detrazioni per familiari a carico già in essere nel mese di dicembre 2014.

Per le famiglie numerose è stato calcolato a consuntivo 2014 il bonus di 1.200,00 euro annui per nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico. La circolare spiega il meccanismo di imputazione nei casi di capienza o incapienza dell’imposta netta, con memorizzazione nei campi GP3EDCAP e GP3EDNCAP e con indicazione in certificazione fiscale della quota erogata e dell’eventuale importo non trovato capienza.

In caso di decesso del titolare, le detrazioni vanno indicate in certificazione fiscale calcolando i giorni dal 1° gennaio alla data del decesso. Per le pensioni con quote esenti per convenzione con l’estero, dal rinnovo 2015 la quota esente va registrata nel campo GP3EDISP9G e l’imponibile Irpef è dato da GP3EIMP meno tale quota esente.

Conguagli da rinnovo e trattenute fiscali

Le procedure centrali hanno calcolato, in sede di rinnovo 2015, i principali conguagli fiscali e previdenziali: IRPEF a credito o debito, conguagli imponibili e non imponibili, recuperi richiesti dalle sedi, acconti IRPEF, contributi di solidarietà, conguagli sindacali e altre trattenute. I conguagli sono visualizzabili nel database pensioni con la funzione L.

La circolare dettaglia i codici e le modalità di recupero:

  • conguagli IRPEF a debito: codice 140, trattenuti in due rate su gennaio e febbraio 2015, salvo importi non superiori a 6,00 euro da recuperare in unica soluzione;
  • conguagli IRPEF a credito: codice 139, corrisposti con la rata di gennaio 2015;
  • recuperi su rimborsi IRPEF e acconti IRPEF: codice 141, trattenuti in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2015;
  • conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito: codici 526 e 133 con applicazione della ritenuta al netto e registrazione sul segmento GP3;
  • conguagli non imponibili IRPEF a credito: codice 528;
  • conguagli deducibili e non deducibili IRPEF a debito: codici 525 e 527, trattenuti in due rate, con compensazione preventiva se esistono anche crediti sulla stessa pensione;
  • conguaglio contributo di solidarietà ex legge n. 214/2011: codici 838 e 839;
  • contributo di solidarietà ex legge n. 147/2013: codici 755 e 756, con minimo annuo di 12,00 euro.

Gestioni pubbliche: modalità di perequazione e indennità integrativa speciale

Per la Gestione Dipendenti Pubblici, quando l’indennità integrativa speciale è corrisposta separatamente dalla voce pensione, il trattamento complessivo viene considerato comprensivo dell’IIS ai fini della fascia di perequazione. La rata di riferimento è quella in pagamento al 31 dicembre 2014, compresa l’indennità integrativa speciale.

Se il trattamento complessivo supera 1.502,64 euro, l’aumento viene applicato solo alla voce pensione, mentre l’IIS resta invariata al valore spettante al 31 dicembre 2014. La situazione è individuata dal codice “&” nel campo “PQ” della maschera 020. Gli importi dell’IIS risultano pari a 767,08 euro mensili dal 1° gennaio 2014 e a 769,38 euro dal 1° gennaio 2015; per la tredicesima mensilità sono indicati 747,08 euro per il 2014 e 749,38 euro per il 2015.

La circolare conferma che tali criteri si applicano anche ai casi di unico trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità attribuito in quota parte tra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno divorzile. Gli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge e/o ai figli devono essere adeguati dagli operatori delle sedi secondo quanto stabilito dal giudice.

Per i cumuli di due o più pensioni corrisposte dall’Istituto o da altri enti, si rinvia alle disposizioni operative già impartite. Per i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2014, l’IIS viene bloccata all’importo in pagamento a quella data e la perequazione viene calcolata sulla sola voce pensione, con codice “D4”. Restano confermati anche i precedenti blocchi identificati dai codici B7, C7, D1, D2 e D3.

In presenza di due o più pensioni della gestione Dipendenti Pubblici, la procedura automatica abbina la pensione principale e quella secondaria sulla base del codice fiscale, attribuendo l’incremento in misura proporzionale. I limiti della tabella F della legge n. 335/1995, riferiti al 2014 e 2015, sono applicati dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015 rispettivamente.

Pensioni ai superstiti, orfani e assegni accessori

Per i figli maggiorenni inabili, il limite di reddito per essere considerati a carico è pari a 16.532,10 euro annui per il 2014. Nei casi di inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento, tale limite va aumentato della stessa indennità, pari a 526,26 euro mensili dal 1° gennaio 2014, poi 532,21 euro dal 1° luglio 2014; per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2015 si considera la somma di 16.532,10 euro e 532,21 euro mensili. L’assegno spetta per dodici mensilità.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria delle gestioni ex Inpdap, ferrovie e poste sono elevati del 1,95% dal 1° gennaio 2015, con aggiornamento effettuato sulla rata di gennaio. La circolare richiama anche il criterio generale di adeguamento dei trattamenti di guerra e degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare.

Gestioni dello spettacolo e dello sport

Le pensioni delle gestioni spettacolo e sport sono rinnovate con i criteri generali. In presenza di due o più pensioni ex Enpals, la procedura abbina automaticamente le posizioni e attribuisce la perequazione in misura proporzionale.

Per l’anno 2015 è stato calcolato un incremento provvisorio sulla base dei dati contabili già acquisiti, mentre i conguagli saranno eseguiti dopo la comunicazione dei dati definitivi dal Casellario Centrale delle Pensioni. La perequazione si applica anche agli assegni alimentari riconosciuti all’ex coniuge e/o ai figli, purché l’adeguamento Istat sia espressamente previsto dal provvedimento giudiziale o dagli accordi di separazione/divorzio.

Trattamenti di famiglia, imposizione fiscale e periodicità dei pagamenti

Da gennaio 2015 i trattamenti di famiglia non sono attribuiti ai titolari di pensione per i quali non risultino memorizzati in archivio i redditi necessari alla verifica del diritto, successivi al 2011; per le gestioni private tali posizioni sono individuate con il valore 900 nel campo CIDEMIN.

La circolare ribadisce che imposizione fiscale e detrazioni operano con riferimento al soggetto pensionato e al complesso delle pensioni allo stesso intestate, con ripartizione proporzionale tra le diverse prestazioni. Ai titolari di pensione integrativa o complementare può essere attribuita, in alternativa alla detrazione per redditi da pensione, quella per redditi da lavoro dipendente.

La periodicità di pagamento segue la deliberazione INPS n. 350 del 10 marzo 1998, con rate annuali anticipate per importi mensili fino al 2% del trattamento minimo e semestrali anticipate per importi fino al 15% del trattamento minimo. Per gennaio 2015 il trattamento minimo provvisorio è pari a 502,39 euro; ne derivano una soglia annuale di 10,00 euro e una semestrale di 75,00 euro. Il pagamento è quindi annuale sotto 10,00 euro, semestrale sotto 75,00 euro e mensile negli altri casi, con accantonamento delle somme inferiori a 3,00 euro fino al raggiungimento della soglia.

Canone RAI, comunicazioni e adempimenti dei titolari

Anche per il 2015 è stata impostata sulla pensione, per i soggetti che ne hanno fatto richiesta, la trattenuta del canone RAI, suddivisa in 11 rate secondo l’art. 38, comma 8, della legge n. 122/2010.

La circolare annuncia che il modello ObisM 2015 e la certificazione fiscale CUD 2015 saranno resi disponibili con apposito messaggio e, di norma, esclusivamente in via telematica. I titolari restano comunque tenuti a comunicare all’INPS ogni variazione rilevante ai fini del diritto o della misura della prestazione, tra cui stato civile, residenza, soggiorni all’estero, situazione reddituale e stato di famiglia.

Infine, agli enti e alle casse professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.

Punti principali

Perequazione definitiva 2014

Per il 2014 viene fissato definitivamente l’indice di rivalutazione automatica nella misura dell’1,1% (in via provvisoria era stato applicato l’1,2%). La perequazione segue il criterio a scaglioni dell’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013 e dell’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998, con percentuali decrescenti in relazione all’importo complessivo dei trattamenti del medesimo soggetto. Vengono precisate le fasce e gli importi garantiti, compresa la non riconoscibilità della rivalutazione per la parte eccedente sei volte il trattamento minimo nel solo anno 2014.

Perequazione provvisoria 2015

Per il 2015 l’indice provvisorio è pari allo 0,3%. Le percentuali di attribuzione sono 100%, 95%, 75%, 50% e 45% rispettivamente per le fasce fino a tre volte il trattamento minimo, oltre tre e fino a quattro, oltre quattro e fino a cinque, oltre cinque e fino a sei, e oltre sei volte il trattamento minimo. Sono indicati gli importi garantiti nelle fasce di garanzia e i valori di incremento corrispondenti alle diverse fasce di pensione complessiva.

Prestazioni assistenziali e invalidità civile

La rivalutazione definitiva 2014 e provvisoria 2015 è applicata anche alle pensioni e agli assegni per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono aumentati del 1,2%; l’assegno mensile degli invalidi parziali segue il limite della pensione sociale. Per le indennità la quota perequabile è aumentata del 2,09%. Sono disciplinati anche il rinnovo delle indennità di frequenza, delle prestazioni per talassemia/drepanocitosi e la trasformazione delle prestazioni al compimento di 65 anni e 3 mesi.

Rinnovo pensioni private e conguagli fiscali

Per le gestioni private sono descritte le operazioni preliminari, l’eliminazione di posizioni a importo zero, la sistemazione fiscale e la modalità di attribuzione della perequazione sul cumulo dei trattamenti. Vengono trattati gli assegni ordinari di invalidità, le pensioni ai superstiti, le maggiorazioni sociali, i codici di ricostituzione d’ufficio, le posizioni rinnovate a zero e tutti i conguagli fiscali e di solidarietà (IRPEF, addizionali, contributo di solidarietà ex leggi 214/2011 e 147/2013).

Gestioni pubbliche, spettacolo e sport

Per le gestioni pubbliche si conferma la considerazione del trattamento complessivo comprensivo di indennità integrativa speciale, con blocchi e codici specifici per le diverse situazioni. Sono indicati gli importi dell’IIS per 2014 e 2015, le regole per pensioni cumulate, pensioni ai superstiti, assegni accessori delle pensioni privilegiate di prima categoria, limite di reddito per orfani maggiorenni inabili e adempimenti fiscali. Per spettacolo e sport il rinnovo segue i criteri generali, con abbinamento automatico delle posizioni e successivi conguagli.

Aspetti fiscali, periodicità e canone RAI

La circolare chiarisce che imposte e detrazioni operano sul soggetto pensionato e sul complesso delle pensioni ad esso intestate, con ripartizione proporzionale. Indica inoltre la periodicità di pagamento in rate annuali, semestrali o mensili in base al trattamento minimo, il pagamento del canone RAI in 11 rate per chi ne ha fatto richiesta e la messa a disposizione del modello ObisM e del CUD 2015 tramite canale telematico.

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