Circolare numero 3 del 16-01-2015
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con la Confederazione ES.A.AR.CO. per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli iscritti, con validità fino al 31 dicembre 2017 e rinnovo da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e trasmissione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo sindacale, i costi del servizio e le clausole di esonero da responsabilità dell’INPS. La nota riporta inoltre il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute.
Convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni per ES.A.AR.CO.
Convenzione ES.A.AR.CO. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta con la Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio (ES.A.AR.CO.) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il testo richiama sia il perimetro soggettivo di applicazione sia le regole operative per deleghe, revoche, misura del contributo, costi del servizio, profili di responsabilità e gestione contabile.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 13 novembre 2014 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. Per il rinnovo, la richiesta deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono utilizzare il servizio di trattenuta del contributo sindacale sulla pensione. Possono aderire:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione obbligatoria, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e invio telematico dei dati
L’articolo 4 disciplina la decorrenza della delega a seconda del momento in cui viene presentata:
- se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
- se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione;
- per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, l’efficacia decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. L’Organizzazione deve inoltre inviare la delega in formato digitale e conservare l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede all’elaborazione nel più breve tempo possibile.
Se su una prestazione risulta già attiva una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve contenere:
- l’indicazione dell’Organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Operatività delle modalità telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione sono operative dal 1 marzo 2015. Fino a quella data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e gli adempimenti connessi, che vengono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 e sono i seguenti:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca telematizzata;
- € 1,48 per variazione, intesa come revoca più acquisizione di nuova delega;
- € 0,04 per gestione delega.
Esclusione di responsabilità dell’INPS
La circolare ribadisce che dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche per pignoramenti già in corso alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Sospensione, recesso e tutela dell’interesse dell’Istituto
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni riguardanti:
- l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
- il legittimo esercizio dei poteri statutari;
- la perdita dei requisiti prescritti dalla legge per stipulare la convenzione;
- l’eventuale sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente qualora risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e contabilità
Il codice INPS attribuito alla convenzione è Q2.
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni per conto di ES.A.AR.CO. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25408, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27408, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come precisato nella circolare.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
La convenzione è stata sottoscritta il 13 novembre 2014 con ES.A.AR.CO. ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Per effetto del richiamo normativo contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, rientrano anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché l’art. 23-octies della legge n. 485/72 si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, indicando la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati della delega devono essere inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Trasmissione telematica e conservazione
L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. Deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto procede all’elaborazione nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve indicare l’Organizzazione revocata e contenere gli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Operatività delle modalità telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 marzo 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% per gli importi fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente tale soglia e fino al doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca e acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità del rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione.
Sospensione o recesso della convenzione
L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti per la stipula o se intervengano norme o regolamenti che rendano opportuno un nuovo testo negoziale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è Q2. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni per conto di ES.A.AR.CO. sono istituiti i conti GPA25408, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27408, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione Generale.
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