Circolare numero 194 del 30-12-2014
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. Valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, relativi all’anno 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale di fine anno, con particolare attenzione agli elementi variabili della retribuzione, al massimale contributivo, al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, alle ferie non godute, ai fringe benefits, ai veicoli aziendali, ai prestiti ai dipendenti, al TFR al Fondo di Tesoreria, alle operazioni societarie e ad altre fattispecie speciali. Indica i termini entro cui effettuare i conguagli nelle denunce di dicembre 2014, gennaio 2015 e, per alcune partite, febbraio 2015, specificando anche gli effetti sulla certificazione CUD/2015 e sulla dichiarazione 770/2015. Fornisce inoltre istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens e riepiloga i valori e le aliquote utili per il 2014, in particolare per spettacolo e sport professionistico.
Conguagli di fine anno 2014 e indicazioni contributive UniEmens
Conguagli di fine anno 2014 e istruzioni contributive
La circolare fornisce le indicazioni operative per le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale a cavallo tra fine 2014 e inizio 2015. Il documento si concentra sulle fattispecie che richiedono la sistemazione dell’imponibile e della contribuzione nel flusso UniEmens, indicando termini, modalità di imputazione e riflessi fiscali e previdenziali.
Termini e finestre di conguaglio
I datori di lavoro possono effettuare i conguagli con la denuncia di competenza di dicembre 2014, da trasmettere entro il 16 gennaio 2015, oppure con quella di gennaio 2015, con scadenza 16 febbraio 2015. Per le operazioni relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative è ammesso anche l’inserimento nella denuncia di febbraio 2015, da presentare entro il 16 marzo 2015, senza aggravio di oneri accessori. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, nonché per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976 può avvenire anch’essa con la denuncia di febbraio 2015.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama il meccanismo previsto dal DM 7 ottobre 1993, in base al quale gli elementi o eventi che incidono sulla retribuzione imponibile possono essere considerati nel mese successivo a quello di maturazione, fermo restando il principio di corrispondenza annua tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione. Tra gli eventi indicati figurano straordinari, indennità di trasferta o missione, malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro, riposi per allattamento, giornate per donatori di sangue, riduzioni di retribuzione per infortuni, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore. Sono assimilati anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali.
Per gli eventi riferiti a dicembre 2014 e assoggettati a contribuzione nel mese di gennaio 2015, il flusso UniEmens deve evidenziare le variabili retributive secondo le istruzioni tecniche richiamate dalla circolare. Ai fini della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, tali elementi restano imputati per competenza a dicembre 2014; ai fini del regime contributivo, invece, sono considerati retribuzione di gennaio 2015, salvo il caso di imponibili negativi, per i quali il recupero della contribuzione non dovuta avviene per l’effettivo ammontare. Le stesse variabili devono essere considerate anche nella certificazione CUD/2015 e nella dichiarazione 770/2015, con riferimento all’imponibile 2014.
Massimale contributivo e pensionabile
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ovvero per coloro che optano per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2014 il massimale è pari a 100.123,00 euro ed è rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT. Esso opera solo per la contribuzione pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
La circolare precisa che il massimale non è frazionabile mensilmente e vale anche in caso di rapporto di lavoro durato solo parte dell’anno. In presenza di rapporti successivi, le retribuzioni percepite nei precedenti rapporti si cumulano ai fini del superamento del massimale, e il lavoratore deve esibire ai successivi datori di lavoro la certificazione CUD o una dichiarazione sostitutiva. In caso di rapporti simultanei, le retribuzioni si cumulano tra loro. Quando coesistono lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa iscritta alla Gestione Separata, le retribuzioni da lavoro subordinato non si sommano ai compensi da collaborazione ai fini del massimale.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 prevede un contributo aggiuntivo dell’1%, a carico del lavoratore, per i regimi pensionistici in cui l’aliquota lavoratore è inferiore al 10%, sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2014 il limite annuale è indicato in 46.031,00 euro, pari a 3.836,00 euro mensili.
La circolare evidenzia che il calcolo deve seguire il criterio della mensilizzazione del limite e che sono possibili conguagli a credito o a debito del lavoratore. Il conguaglio è necessario anche in caso di rapporti di lavoro successivi o simultanei, tenendo conto delle retribuzioni già percepite e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo. Nei casi di rapporti simultanei, di regola è il datore che corrisponde la retribuzione più elevata a effettuare il conguaglio, sulla base della dichiarazione resa dal lavoratore. Se a dicembre 2014 il rapporto è in essere con un solo datore, è quest’ultimo a procedere al conguaglio sulla base delle certificazioni acquisite.
Ferie non godute
La monetizzazione delle ferie non godute rientra tra le fattispecie per le quali gli adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello di maturazione. La circolare ribadisce che il momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non limita il diritto del lavoratore a fruire effettivamente delle ferie in un momento successivo.
Se le ferie, già assoggettate a contribuzione come compenso ferie non godute, vengono poi effettivamente godute, il contributo versato non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro. Il compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno o del mese al quale era stato imputato. Il flusso UniEmens consente la gestione del recupero tramite una specifica variabile retributiva con causale FERIE.
Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti
Ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se, complessivamente, non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta; oltre tale soglia l’intero valore concorre al reddito. La circolare precisa che, in caso di superamento del limite, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo dei fringe benefits, tenendo conto anche di quelli erogati da precedenti datori di lavoro. Ai fini previdenziali, però, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefits da lui erogati.
Per le auto aziendali ad uso promiscuo, il benefit si determina assumendo una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, di cui il 30% riferito all’uso privato.
Per i prestiti ai dipendenti, il compenso in natura è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine dell’anno e gli interessi calcolati al tasso applicato al dipendente. Il tasso ufficiale di riferimento richiamato è pari allo 0,05%.
Fondo di Tesoreria e TFR
Le quote di TFR dovute dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della legge n. 296/2006 devono essere versate mensilmente al Fondo di Tesoreria, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio devono essere regolarizzate eventuali differenze a debito o a credito e le relative misure compensative.
La circolare affronta anche il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% in presenza di sgravi sulle retribuzioni di secondo livello o di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati. Quando il contributo viene restituito al datore di lavoro, riacquista la natura originaria di TFR e concorre ad aumentare l’importo da versare al Fondo di Tesoreria. Per tale gestione è previsto il codice CF03, da utilizzare nella denuncia individuale.
Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, se al termine dell’anno solare la media degli occupati raggiunge 50 addetti, l’obbligo verso il Fondo di Tesoreria decorre anche per i mesi pregressi dall’inizio dell’attività. Le somme dovute vanno versate in sede di conguaglio con maggiorazione del tasso di rivalutazione, indicato per il 2014 nel 1,92% fino alla data del versamento. Le aziende costituite nell’anno che raggiungono il limite al 31.12.2014 devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine della denuncia UniEmens di febbraio 2015, cioè entro il 31 marzo 2015.
Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva
La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 2120 c.c., il TFR deve essere rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con l’1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. La stessa regola si applica anche al TFR versato al Fondo di Tesoreria, con imputazione dell’incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, alla posizione del singolo lavoratore.
Sulle somme rivalutate va versata un’imposta sostitutiva dell’11%, che grava sul lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l’importo già versato entro dicembre 2014, con eventuale conguaglio entro febbraio 2015. Per il calcolo presuntivo della rivalutazione delle quote trasferite alla Tesoreria, la circolare richiama il coefficiente ISTAT di novembre 2014 pari a 1,375000.
Operazioni societarie
In caso di operazioni societarie che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., o nei casi di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, che è anche tenuto al rilascio del CUD. Il conguaglio va eseguito sulla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, comprendendo anche le quote soggette a sgravio di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits. Nei passaggi tra matricole devono essere utilizzati gli appositi codici 2 e 2T con indicazione della matricola di provenienza.
Contributo di solidarietà sulla previdenza complementare
Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza pensionistica complementare, diverse dalla quota di TFR, è dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis del D.L. 103/1991, richiamato dall’art. 16 del D.Lgs. 252/2005. Una quota pari all’1% del gettito confluisce nel Fondo di garanzia. Per eventuali recuperi, la circolare indica i codici causale L938 e L939 da utilizzare nel flusso UniEmens.
Spettacolo e sport professionistico
La circolare fornisce i valori utili per il calcolo della contribuzione 2014 per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti. Per questi settori, le retribuzioni e i compensi imponibili sono arrotondati all’unità di euro secondo i criteri già adottati dall’Istituto. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 sono riportate fasce di retribuzione giornaliera, massimali imponibili e giorni di contribuzione accreditati. Per gli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 321,00 euro; il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte eccedente fino a 2.339,00 euro giornalieri. In entrambi i casi, se la retribuzione giornaliera supera 148,00 euro, si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% fino al massimale giornaliero previsto.
Riepilogo finale delle aliquote
La circolare conclude segnalando che sono allegate tabelle riepilogative delle aliquote contributive 2014 per le aziende in genere, limitate alle fattispecie più ricorrenti, e che le aliquote 2015 saranno fornite con successivo messaggio.
Punti principali
Termini per i conguagli
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2014, da trasmettere entro il 16 gennaio 2015, oppure con quella di gennaio 2015, da trasmettere entro il 16 febbraio 2015. Per il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative è ammesso l’inserimento anche nella denuncia di febbraio 2015, con scadenza 16 marzo 2015, senza oneri accessori. Per alcune categorie di dipendenti pubblici e per iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976 può avvenire anche con la denuncia di febbraio 2015.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama il principio per cui gli elementi o eventi che variano la retribuzione imponibile possono essere sistemati nel mese successivo, mantenendo la corrispondenza annua tra competenza e contribuzione. Rientrano, tra gli altri, straordinari, trasferta, malattia o maternità anticipate dal datore, riposi per allattamento, giornate per donatori di sangue, permessi non retribuiti, congedi matrimoniali, ferie non godute e integrazioni salariali non a zero ore. Sono assimilati anche indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Per competenza dicembre 2014 con adempimenti a gennaio 2015, gli eventi vanno gestiti nel flusso UniEmens secondo le istruzioni tecniche, anche per imponibili negativi e recupero di contribuzioni non dovute.
Massimale contributivo e pensionabile
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, o che optano per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995. Per il 2014 il massimale è pari a 100.123,00 euro e vale per la sola contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Il massimale non è frazionabile mensilmente; in caso di rapporti successivi o simultanei le retribuzioni si cumulano, mentre non si cumulano con i compensi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata. In caso di superamento, la quota eccedente va trattata con l’apposita gestione UniEmens.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Il contributo aggiuntivo dell’1%, a carico del lavoratore, si applica alla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile nei regimi con aliquota lavoratore inferiore al 10%. Per il 2014 il limite annuo è 46.031,00 euro, pari a 3.836,00 euro mensili. Il conguaglio può essere a debito o a credito del lavoratore, anche in presenza di rapporti di lavoro successivi o simultanei. Ai fini del conguaglio, se gli adempimenti sono assolti con la denuncia di gennaio 2015, gli elementi variabili di dicembre 2014 non incidono sul tetto 2014, perché sono trattati come retribuzione di gennaio 2015.
Ferie non godute e recupero contributivo
La monetizzazione delle ferie non godute è soggetta a contribuzione nel mese successivo a quello in cui il compenso matura. Se le ferie vengono poi effettivamente fruite, il contributo già versato non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, con diminuzione dell’imponibile dell’anno o del mese cui era stato imputato. Il flusso UniEmens consente il recupero mediante specifica variabile retributiva con causale FERIE.
Fringe benefits e auto aziendale
Se il valore complessivo di beni e servizi concessi al dipendente supera 258,23 euro nel periodo d’imposta, l’intero valore concorre a formare reddito e imponibile contributivo. Ai fini del superamento del limite si considerano anche i fringe benefits erogati da precedenti datori di lavoro; ai fini previdenziali, tuttavia, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefits da lui erogati. Per le auto aziendali in uso promiscuo, il fringe benefit si calcola assumendo 15.000 km annui e il 30% di tale percorrenza come uso privato.
Prestiti ai dipendenti
Per i prestiti concessi ai dipendenti, il compenso in natura si determina assumendo il 50% della differenza tra interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento e interessi applicati al dipendente. Il tasso ufficiale di riferimento richiamato è pari allo 0,05%.
TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative
Le quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria vanno versate mensilmente, con conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio le aziende devono regolarizzare eventuali differenze a debito o credito e le connesse misure compensative. Per le aziende soggette alla disciplina del Fondo, l’eventuale recupero del contributo aggiuntivo IVS 0,50% connesso a sgravi o agevolazioni deve essere gestito con il codice CF03. Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 che raggiungono a fine anno la media di 50 dipendenti, gli obblighi verso il Fondo scattano anche per i mesi pregressi e le somme dovute vanno maggiorate della rivalutazione del 1,92% per il 2014.
Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva
Il TFR conferito al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato annualmente e l’incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, è imputato alla posizione del lavoratore. La rivalutazione è assoggettata all’imposta sostitutiva dell’11%, a carico del lavoratore, da versare all’Erario. Il datore di lavoro può conguagliare l’imposta versata entro dicembre 2014, con eventuale saldo entro febbraio 2015. Per il calcolo presuntivo della rivalutazione delle quote trasferite alla Tesoreria viene richiamato il coefficiente ISTAT di novembre 2014 pari a 1,375000.
Operazioni societarie e passaggi di lavoratori
Nelle operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. e nei casi di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi è effettuato dal datore subentrante, che rilascia anche la certificazione CUD. Il conguaglio deve essere riferito alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, includendo sgravio di secondo livello, erogazioni liberali e fringe benefits. Devono essere utilizzati gli appositi codici 2 e 2T, con indicazione della matricola di provenienza.
Contributo di solidarietà 10% sulla previdenza complementare
Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza complementare, diverse dal TFR, è dovuto il contributo di solidarietà del 10% ex art. 9-bis D.L. 103/1991. La circolare indica i codici causale L938 e L939 per il recupero in UniEmens, rispettivamente per lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS, e per dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai.
Spettacolo e sport professionistico
Per i lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP sono richiamati i valori utili per il calcolo della contribuzione 2014, arrotondati all’unità di euro. Per lo spettacolo, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali determinano anche i giorni di contribuzione accreditati; per gli sportivi professionisti il massimale giornaliero imponibile è 321,00 euro e il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera tra 321,00 euro e 2.339,00 euro. In entrambi i casi, se la retribuzione giornaliera supera 148,00 euro, è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% fino al massimale previsto.
Riepilogo aliquote 2014
La circolare segnala che sono allegate tabelle riepilogative delle aliquote contributive 2014 per le aziende in genere, limitate alle fattispecie più ricorrenti, e anticipa che con separato messaggio saranno rese disponibili le aliquote 2015.
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