Sentenza n. 5747/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza delle sentenze rese dal Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli n. 961, n. 965, n. 966 del 2026, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del procuratore ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia nell'esecuzione di tre sentenze del TAR Campania che avevano condannato le amministrazioni al pagamento, con distrazione in favore del procuratore, di complessivi € 3.200,00 oltre accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del TAR Campania n. 961, 965 e 966 del 2026, passate in giudicato e notificate alle amministrazioni il 18 febbraio 2026, che disponevano il pagamento in suo favore delle spese legali per complessivi € 3.200,00 oltre accessori. Ha dedotto che, nonostante la notifica dei titoli e il deposito delle attestazioni di passaggio in giudicato, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha chiesto il pagamento delle somme e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere; l'Ufficio Scolastico Regionale non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo in ottemperanza, poiché proposto da un unico creditore contro la medesima amministrazione debitrice per il pagamento di somme di denaro, sebbene sulla base di più titoli giudiziali. Nel merito, ha accertato i presupposti dell'art. 114 c.p.a., verificati il passaggio in giudicato delle sentenze e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato alle amministrazioni intimate di pagare integralmente le spettanze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il titolare della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato alle amministrazioni. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo provvedimento ai sensi del d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Le amministrazioni sono state inoltre condannate alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato; non è stata disposta la distrazione delle spese, poiché il ricorrente si è difeso personalmente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposite certificazioni di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
L'azione di ottemperanza è ammissibile quando i titoli siano passati in giudicato e l'amministrazione non abbia adempiuto dopo il decorso del termine dilatorio applicabile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposite certificazioni di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni, applicabile prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, concorre a integrare i presupposti per l'ottemperanza.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
In caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’istruzione e del merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui sopra, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
La disposizione individua l'ufficio cui appartiene il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato e consente la delega a un funzionario della stessa amministrazione.
art. 71 d.P.R. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza è ammissibile il ricorso cumulativo proposto da un unico creditore contro la medesima amministrazione debitrice per ottenere il pagamento di somme di denaro, anche quando l'azione si fonda su distinti titoli giudiziali.
- Ricorrono i presupposti per l'ottemperanza a una condanna pecuniaria quando il titolo è passato in giudicato e l'amministrazione non ha adempiuto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissandogli un termine per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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