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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato, pur ammettendolo alla detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto con la gravità del reato (detenzione ai fini di spaccio di 323 grammi di cocaina e 1.100 grammi di marijuana), precedenti penali (furto), carichi pendenti (procedimento per circonvenzione di incapace) e informazioni di polizia circa la frequentazione di soggetti del clan Santapaola. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la motivazione per vizio di logicità e incompletezza, evidenziando la mancata valutazione della relazione favorevole dell'U.E.P.E., della indagine socio-familiare positiva, delle concrete opportunità lavorative offerte dalla famiglia e contestando la riferibilità delle informazioni di polizia al proprio conto (sostenendo che il controllo indicato non poteva riguardarlo essendo in carcere in quel periodo).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato sotto il profilo della motivazione. Ha rilevato che, sebbene la gravità del reato, i precedenti, le pendenze e le informazioni di polizia possano legittimamente concorrere al giudizio sul mancato affidamento, l'ordinanza impugnata non faceva alcun riferimento alla indagine socio-familiare favorevole e alle condizioni di vita attuali del condannato (adesione al programma di trattamento, attaccamento al contesto familiare, possibilità di lavoro offerta dalla famiglia), elementi che devono invece entrare nel percorso logico-decisorio previsto dall'art. 47 l. 354/1975. Per carenza di motivazione la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 2

    "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"

    La norma impone una doppia valutazione cumulativa: l'affidamento in prova richiede sia una prognosi favorevole sulla rieducazione sia l'assenza di pericolo di commissione di nuovi reati. Entrambi gli elementi devono essere positivi e la decisione deve motivare l'apprezzamento di fattori rilevanti (indagine socio-familiare, osservazione UEPE, condizioni di vita, adesione al trattamento, opportunità lavorative) oltre alle eventuali informazioni negative come precedenti e pendenze.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Consente al giudice di legittimità di censurare la decisione per mancata, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione. Qui è stato invocato per rilevare la carenza motivazionale del provvedimento che non ha considerato elementi favorevoli presenti negli atti.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova richiede una valutazione complessiva e motivata sia della prevenzione del rischio di recidiva sia dell'utilità dell'affidamento per la rieducazione: le due prognosi sono cumulative e entrambe devono risultare positive.
  • Fattori negativi (gravità del reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia) sono rilevanti ma non possono da soli sostituire la valutazione degli elementi favorevoli: relazione UEPE, indagine socio-familiare, condizioni di vita attuali, offerta di lavoro e adesione al programma di trattamento devono essere considerati e motivati.
  • Se il ricorrente contesta la riferibilità o la correttezza di informazioni di polizia, il giudice deve esaminare e motivare tale contestazione; l'uso di informazioni non verificabili o non riferibili può determinare la nullità della motivazione.
  • La mancanza di qualsiasi riferimento a elementi favorevoli presenti negli atti costituisce vizio motivazionale rilevabile in Cassazione e comporta annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • In sede di nuovo giudizio il Tribunale di sorveglianza dovrà effettuare un bilanciamento esplicito e motivato tra elementi favorevoli e contrari, valutando sia il rischio di commissione di nuovi reati sia il potenziale di rieducazione, e dovrà dare conto specifico delle prove e delle fonti su cui si basa la valutazione.
  • La concessione di misure alternative può essere compatibile con altre misure (es. detenzione domiciliare) ma la decisione deve comunque rispettare il principio di motivazione e le previsioni dell'art. 47 l. 354/1975.

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