Cassazione Penale, Ordinanza n. 39368/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa, ritenendo non esperibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La persona offesa, tramite difensore e procuratore speciale, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Palermo aveva disposto l'archiviazione nei confronti di tre indagati, indicati nel provvedimento come sottoposti a indagini per vari reati, tra cui falsi e altri fatti non specificati nel testo. La ricorrente ha dedotto vizi motivazionali dell'ordinanza di archiviazione. La Corte ha però rilevato che contro l'ordinanza di archiviazione l'unico rimedio esperibile è il reclamo al Tribunale ex art. 410-bis c.p.p., limitato ai soli vizi processuali; il ricorso per cassazione non è ammesso e, comunque, i vizi motivazionali dedotti non sono sindacabili neppure nel giudizio sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p.
Norme richiamate
Contro l'ordinanza di archiviazione è esperibile solo il reclamo al Tribunale per vizi di carattere processuale; non consente il sindacato sui vizi motivazionali nei termini prospettati dalla ricorrente.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione da parte della persona offesa; il rimedio tipico è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p.
- Il reclamo contro l'ordinanza di archiviazione è limitato ai vizi processuali e non può essere trasformato in uno strumento di censura del merito o della motivazione nel senso dedotto dalla parte.
- Quando l'impugnazione proposta è un mezzo non consentito dall'ordinamento, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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