Cassazione Penale, Sentenza n. 46045/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. con la quale, a fronte di una richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero relativa al reato indicato (art. 348 c.p.), il G.i.p. disponeva invece l'imputazione coatta "in ordine ai reati configurabili" senza ulteriori specificazioni. Il ricorrente denunciava l'abnormità del provvedimento, rilevando che il G.i.p. aveva imposto imputazione coatta per un fatto diverso rispetto a quello oggetto della richiesta di archiviazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, in data 26 agosto, è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte di Morrone. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non essendosi ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, non è stata disposta alcuna corresponsione a favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 15 settembre 2022.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
La richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero riguardava il reato indicato sotto questa norma; il motivo di impugnazione era che il G.i.p. aveva poi adottato una diversa soluzione (imputazione coatta) per un fatto non corrispondente alla richiesta di archiviazione.
art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia del ricorrente: la rinuncia al ricorso rende il gravame inammissibile.
art. 592 cod. proc. pen.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali; la norma consente inoltre di valutare l'eventuale corresponsione alla Cassa delle ammende, che qui è stata esclusa per assenza di profili di colpa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte dell'impugnante determina in genere l'inammissibilità del gravame: la Corte non entra nel merito quando il ricorrente si desiste.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta comunque conseguenze economiche (spese processuali) ai sensi dell'art. 592 c.p.p.; l'ulteriore sanzione a favore della Cassa delle ammende è obbligatoria solo se sussistono profili di colpa.
- Se il G.i.p. dispone un'imputazione coatta per fatti diversi da quelli per cui il P.M. aveva chiesto l'archiviazione, il rimedio idoneo è il gravame (impugnazione) mirato a far valutare la legittimità dell'atto del giudice; tuttavia tale rimedio diventa inefficace se il ricorrente rinuncia.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze sostanziali e processuali (perdita della valutazione di merito, adempimenti economici), perché la rinuncia preclude il controllo giurisdizionale sugli atti impugnati.
- Nelle ipotesi in cui il provvedimento impugnato contenga decisioni non specificate (es. imputazione coatta 'in ordine ai reati configurabili'), la chiarezza del provvedimento è importante: l'interesse della difesa è ottenere dall'organo giudicante l'indicazione precisa dei fatti e delle qualificazioni giuridiche su cui si fonda l'azione.
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