Cassazione Penale, Sentenza n. 21441/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduce l'illegalità della pena concordata e applicata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) perché, avuto riguardo alla recidiva reiterata applicata all'imputata, l'aumento di pena per la continuazione (ai sensi dell'art. 81, comma 4, c.p.) non rispetta il limite minimo previsto: avrebbe dovuto essere almeno pari a un terzo della pena determinata per il reato più grave comprensiva dell'aumento per la recidiva. Il PG contesta che l'aumento effettivamente convenuto sia inferiore a tale soglia e che ciò determini una pena illegale, impugnabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Cremona, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il prosieguo. La Corte ha stabilito che, in presenza di recidiva reiterata, il calcolo dell'aumento per la continuazione va effettuato con riferimento alla pena già aumentata per la recidiva e che il limite minimo di un terzo deve valere sull'aumento complessivo per la continuazione; il patteggiamento che determina un aumento complessivo inferiore a tale minimo integra una pena illegale e giustifica l'annullamento.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena con il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento coinvolge le parti che hanno concordato e, se viziata nella determinazione della pena, può travolgere l'intero accordo.
art. 337 cod. pen.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale, uno dei reati per cui è stata applicata la pena all'imputata.
artt. 582-585 cod. pen. in relazione all'art. 576
Norme relative alle lesioni aggravate; reato satellite posto in continuazione con quello più grave.
art. 81, comma 4, cod. pen.
l'aumento di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave
Stabilisce il limite minimo dell'aumento in caso di reati in continuazione quando ai soggetti sia stata applicata la recidiva reiterata: il terzo va calcolato sulla pena concretamente inflitta per il reato più grave comprensiva dell'aumento per la recidiva; il minimo riguarda l'aumento complessivo per la continuazione e non singoli aumenti parziali.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Disciplina la recidiva reiterata che comporta l'applicazione di un aumento di pena e rileva nel calcolo del minimo previsto dall'art. 81, comma 4.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena quando la pena è illegale; la Corte ha ritenuto che l'errore nel calcolo dell'aumento per la continuazione integri una pena illegale.
art. 23 cod. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza nella definizione di pena illegale in relazione al minimo assoluto; la Corte ha comunque precisato che, nei reati in continuazione, la legalità della pena va valutata anche rispetto ai limiti dell'art. 81.
Massime di principio
- Quando è applicata la recidiva reiterata, il calcolo dell'aumento per la continuazione deve partire dalla pena già aumentata per la recidiva; il minimo di un terzo va quindi applicato su quella cifra.
- Il limite minimo di un terzo si riferisce all'aumento complessivo per la continuazione e non a aumenti separati calcolati per ciascun reato satellite.
- Un patteggiamento che determina una maggiore o minore modulazione della pena in violazione dei limiti imposti dall'art. 81, comma 4, configura una pena illegale e può essere impugnato in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Se l'illegalità della pena investe parti entrate nell'accordo di patteggiamento, l'annullamento può travolgere l'intera sentenza di applicazione della pena.
- In caso di annullamento per illegittimità della pena derivante dal calcolo della continuazione e della recidiva, gli atti possono essere rimesi al giudice di primo grado per il prosieguo, senza rinvio alla Corte d'appello.
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