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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29609/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza per i delitti di maltrattamenti aggravati e lesioni aggravate: si deduce violazione di legge e vizi di motivazione per illegittimità dell'arresto, sostenendo l'assenza dello stato di flagranza o di quasi flagranza (il ricorrente non si trovava nell'appartamento al momento dell'intervento e fu rintracciato successivamente presso l'abitazione della madre su indicazioni della denunciante) e l'insussistenza di elementi idonei a provare l'abitualità della condotta (episodio unico).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur rilevando un richiamo improprio all'art. 382-bis c.p.p. (flagranza differita tramite documentazione videofotografica) in relazione al file fotografico prodotto, la convalida dell'arresto fosse però legittima sulla base della situazione concretamente riscontrata dalla polizia: la persona offesa chiusa nella stanza con i figli in forte stato di agitazione e con vistosi segni di aggressione, l'appartamento in disordine, una ciocca di capelli strappata in terra e la presenza di bottiglie vuote, oltre alla immediata reperibilità dell'indagato «pochi minuti dopo i fatti». Tali elementi sono stati ritenuti tracce univocamente riconducibili all'indagato e idonei a far ritenere, con altissima probabilità, la sua responsabilità in una strettissima contiguità temporale rispetto ai fatti (quasi flagranza). Inoltre la visione di numerose fotografie delle lesioni pregresse e le dichiarazioni immediate della vittima hanno reso plausibile il carattere continuativo delle vessazioni, giustificando anche la rilevanza della reiterazione. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ha escluso la condanna alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    Delitto addebitato al ricorrente (maltrattamenti), con aggravanti relative alla presenza di minori; norma indicata come titolo di imputazione

  • art. 386, comma 3 c.p.p.

    Termine da verificare ai fini della convalida dell'arresto; il giudice deve accertare l'osservanza dei termini procedurali relativi alla custodia e alla convalida

  • art. 390, comma 1 c.p.p.

    Norma richiamata rispetto ai termini e alle modalità della convalida dell'arresto; il giudice verifica la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria con una valutazione di ragionevolezza

  • art. 380 e art. 381 c.p.p.

    Richiamati come norme relative alle ipotesi di reato per le quali può essere valutata la flagranza o la quasi flagranza al momento dell'intervento

  • art. 382 c.p.p.

    Regola la nozione di quasi flagranza: si realizza o tramite inseguimento o tramite sorpresa dell'indiziato con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima; la Corte richiama la giurisprudenza che precisa la necessità di stretta contiguità temporale e di una percezione immediata e autonoma delle tracce

  • art. 382-bis c.p.p.

    Norma (richiamata impropriamente secondo la Corte) che disciplina la c.d. flagranza differita sulla base di documentazione videofotografica o informatica che mostri inequivocabilmente il fatto e l'autore, purché l'arresto avvenga entro 48 ore; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il file fotografico non comprovava in modo inequivocabile il collegamento dell'indagato alle immagini

  • art. 10, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168

    Disposizione che ha introdotto l'art. 382-bis c.p.p.; citata per spiegare i presupposti della flagranza differita tramite materiale digitale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La convalida dell'arresto va valutata sulla base della situazione concreta percepita dalla polizia al momento dell'intervento: la verifica è di ragionevolezza e non riguarda la valutazione piena della responsabilità penale.
  • La c.d. quasi flagranza può fondarsi su tracce materiali o comportamentali immediatamente percepibili (es. stato di agitazione della vittima, lesioni visibili, ambiente a soqquadro, tracce organiche o oggettive) purché vi sia stretta contiguità temporale tra il fatto e l'intervento.
  • La documentazione fotografica o digitale può integrare la prova della flagranza differita solo se mostra inequivocabilmente il fatto e il relativo autore; altrimenti non sostituisce la necessità di elementi immediati di collegamento con l'indagato.
  • Dichiarazioni immediate e circostanziate della vittima insieme a materiale fotografico sulle lesioni pregresse possono essere utilizzate per dimostrare un quadro di reiterazione o continuità vessatoria, a integrazione delle osservazioni fatte dagli operanti al momento dell'intervento.
  • In sede di legittimità è limitata la riconsiderazione dei fatti ricostruiti dal giudice di merito: le censure che impongono diversa valutazione dei fatti concreti trovano ostacolo nella restrizione del sindacato della Cassazione sulla prova.

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