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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento: a. del decreto della Prefettura di -OMISSIS- - Area I, prot. -OMISSIS- del 31.3.2025, notificato in data 3.4.2025, recante divieto di detenere armi, munizioni o materie esplodenti; b. del verbale di acquisizione armi della Legione Carabinieri Campania del 5.3.2024; nonché, ove e per quanto occorra: c. della nota della Legione Carabinieri Campania - Stazione -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 5.3.2024, recante “valutazione revoca/sospensione titolo di polizia ai sensi artt. 38-39 TULPS. Avvenuto ritiro arma da sparo e munizionamento”; d. di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; con istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato sub a), nella sola parte in cui dispone la confisca, decorsi 150 giorni dalla notifica del provvedimento

Giustizia amministrativa202500866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente al verbale di acquisizione cautelare dell'arma e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, autorizzato alla mera detenzione di una pistola revolver e del relativo munizionamento, senza licenza di porto dell'arma, ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., nonché il verbale di acquisizione dell'arma e la nota dei Carabinieri relativa alla valutazione della revoca o sospensione del titolo di polizia. L'acquisizione era avvenuta dopo che i militari avevano accertato che l'arma era custodita presso l'abitazione della figlia del ricorrente, ove si trovava il figlio sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., degli artt. 3, 7, 10 e 21-octies l. 241/1990, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio procedimentale, violazione del principio di proporzionalità e motivazione apodittica, apparente e assertiva. L'Amministrazione ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, eccezione contestata e respinta dal giudice.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, rilevando che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono adottare autonomamente misure cautelari direttamente lesive, quale il ritiro cautelare di armi e munizioni, distinto dal successivo divieto prefettizio di detenzione, che costituisce provvedimento autonomo e definitivo. Nel merito, il Collegio ha affermato che la detenzione e il porto di armi non costituiscono diritti ordinari della persona, ma situazioni autorizzate in deroga al generale divieto di detenere o portare armi. Il divieto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. si fonda su un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sulla sua potenziale capacità di abusare delle armi, espressione di ampia discrezionalità amministrativa e avente natura preventiva, non sanzionatoria. Tale giudizio non richiede l'accertamento di una pericolosità sociale in senso penalistico, né una condanna o una misura di pubblica sicurezza: può basarsi anche su singoli episodi e su elementi obiettivi che rendano non irragionevole il rischio di abuso. Il giudizio amministrativo è autonomo rispetto al procedimento penale e può considerare la dimensione storica dei fatti indipendentemente dal loro esito penale. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, poiché il divieto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. risponde a particolari esigenze di celerità e urgenza, connesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Le censure relative ai presupposti, all'istruttoria, alla proporzionalità e alla motivazione sono state quindi ritenute infondate. Spese processuali interamente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il divieto prefettizio di detenzione presuppone una valutazione prognostica sull'affidabilità del detentore e sulla sua potenziale capacità di abuso; la misura ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria.

  • art. 39, comma 2, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    nei casi d'urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono [...] all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti detenute e regolarmente denunciate, dandone immediata comunicazione al Prefetto

    Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono di un autonomo potere cautelare di ritiro immediato delle armi, direttamente lesivo e impugnabile.

  • art. 38, comma 3, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire [...] verifiche di controllo [...] e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico

    La norma legittima verifiche e misure cautelari autonome dell'autorità di pubblica sicurezza, funzionali alla tutela dell'ordine pubblico.

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate in assenza del requisito della buona condotta e quando il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa per il divieto prefettizio di detenzione di armi, trattandosi di procedimento caratterizzato da particolari esigenze di celerità e urgenza.

  • art. 10 l. 241/1990

    La censura relativa al contraddittorio procedimentale non incide sulla legittimità del provvedimento, in ragione della natura urgente e preventiva della misura.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente alla luce della valutazione prognostica e degli elementi obiettivi posti a fondamento del divieto.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra i parametri di legittimità dedotti, senza una distinta applicazione esplicitata nella decisione.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1970

    Il possesso e l'utilizzo delle armi costituiscono una deroga al generale divieto previsto dall'ordinamento.

  • art. 699 c.p.

    La disciplina penale del porto abusivo delle armi concorre a individuare il generale divieto rispetto al quale le autorizzazioni di polizia operano in via eccezionale.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sul rischio di abuso.
  • Il giudizio prognostico richiesto dall'art. 39 T.U.L.P.S. non coincide con un accertamento di pericolosità sociale in senso penalistico e può fondarsi anche su singoli episodi o elementi obiettivi non sfociati in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, purché la valutazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • La valutazione amministrativa sull'affidabilità del detentore di armi è autonoma rispetto all'accertamento penale: l'amministrazione può considerare la dimensione storica obiettiva dei fatti anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, poiché persegue una finalità preventiva e non punitiva.
  • Il ritiro cautelare delle armi effettuato dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S. è una misura autonoma, direttamente lesiva e impugnabile, distinta dal successivo divieto prefettizio di detenzione, che ha natura definitiva.
  • Nel procedimento volto all'adozione del divieto prefettizio di detenzione di armi può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento quando ricorrano le particolari esigenze di celerità e urgenza proprie della misura preventiva, diretta a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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