Sentenza del 01/03/2022 n. 6786 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2006; in sede di appello l'Agenzia aveva annullato in autotutela la pretesa relativa alle imposte dirette, limitando il gravame alla sola IVA. La controversia riguarda la deducibilità/ detraibilità dell'IVA relativa a fatture emesse da Unica sas, ritenuta dall'Amministrazione e dalla CTR 'cartiera' (soggetto fittizio) e la consapevolezza, da parte della contribuente, della natura fittizia delle operazioni sulla base di dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società (L.C.) in sede di accesso ispettivo e di altri elementi istruttori. La ricorrente ha dedotto nullità per violazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio (art. 6 CEDU, Carta UE, Cost.), vizio motivazionale, mancata prova secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e violazioni di disposizioni IVA (D.P.R. 633/1972) nonché del principio di neutralità dell'IVA e del riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile considerare, nel giudizio tributario, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede di accesso ispettivo poiché le garanzie sul diritto al silenzio di matrice CEDU/UE si applicano principalmente nei procedimenti penali o quando il rifiuto di rispondere è direttamente sanzionato; nel caso di specie la sanzione/imposizione fiscale grava sulla società e non sul dichiarante come soggetto penale. La Corte ha inoltre confermato che la CTR ha motivato adeguatamente la decisione valorizzando le dichiarazioni e gli ulteriori indizi (assenza di contabilità, omissione dichiarazioni, omessi versamenti, irreperibilità), e che la valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Sul piano IVA la Corte ha richiamato i principi secondo cui, in presenza di fatture per operazioni inesistenti emesse da soggetto 'cartiera', l'imposta è dovuta e la detrazione è preclusa se è provata la fittizietà e la conoscenza/consapevolezza del cessionario; la sentenza penale/archiviazione non ha efficacia vincolante automatica nel giudizio tributario. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 10.000 oltre spese prenotate a debito) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 6
Il diritto al silenzio e le garanzie del giusto processo sono contemplate, ma la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza CEDU si applica soprattutto in contesti penali o quando il rifiuto di rispondere è direttamente sanzionato; non è automaticamente estendibile al procedimento tributario quando la sanzione grava su altro soggetto.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 47 e 48
Richiamati nella contestazione difensiva; la Corte ha ritenuto non sussistente un'applicazione diretta idonea a invalidare l'uso processuale delle dichiarazioni rese in sede amministrativa nel contesto tributario.
Costituzione Italiana, art. 24 e art. 111
art. 24; art. 111, comma 2
Richiamati dalla contribuente per violazione del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto rispettati i principi procedurali e ha affermato la possibilità per la Corte di cassazione di decidere nel merito quando la questione è infondata.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (numeri 3,4,5)
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
Norma di parametro per i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze che attaccavano la motivazione o la valutazione di merito, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
Richiamate in relazione agli oneri probatori e alla motivazione; la Corte ha confermato che il giudice tributario valuta liberamente le prove e che i limiti probatori previsti dall'art. 7 non impediscono l'uso di presunzioni nel giudizio tributario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), artt. 8, 19, 21, 54
art. 8 (lett. b, c), art. 19, art. 21, comma 7, art. 54
Art. 21, comma 7: in caso di fatture per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare e non è ammessa compensazione con IVA a monte; art. 8: esenzioni/non imponibilità subordinata a condizioni sostanziali (dichiarazioni d'intento non possono valere se ideologicamente false); art. 19: regole sulla detrazione; art. 54 e altri richiamati per i profili applicativi. La Corte ha applicato il principio di cartolarità e ha escluso la detrazione quando il fornitore è fittizio e il destinatario ne era consapevole.
Codice civile, art. 2729 e art. 2697
art. 2729 c.c.; art. 2697 c.c.
Art. 2729 (perizia) citato nella doglianza; art. 2697 (onere della prova): la Corte ha ribadito che l'Amministrazione deve fornire elementi (anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti) per dimostrare la fittizietà e la consapevolezza, e che poi grava sul contribuente l'onere di provare il contrario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiamato in punto di contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di accesso/istruttoria amministrativa possono essere valorizzate nel giudizio tributario se non sussistono profili di coercizione o di sanzionabilità diretta del rifiuto che attivino le garanzie penali/CEDU.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, sia la natura fittizia del fornitore ('cartiera') sia la conoscenza o la prevedibilità, per un operatore diligente, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere grava sul contribuente il compito di provare la buona fede e la diligenza massima.
- In caso di fatture per operazioni inesistenti l'IVA relativa è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura (principio di cartolarità ex art. 21, comma 7 DPR 633/1972) e il diritto alla detrazione è precluso ove sussista la fittizietà soggettiva della controparte e la consapevolezza del contribuente.
- La sentenza penale di archiviazione o assoluzione non ha efficacia vincolante automatica nel giudizio tributario: costituisce elemento di prova valutabile unitamente ad altri elementi istruttori e presuntivi.
- Le censure in cassazione che investono la libera valutazione delle prove e degli apprezzamenti di fatto del giudice di merito sono in gran parte inammissibili o infondate: il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della regolarità formale, della correttezza giuridica e della motivazione.
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