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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44814/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna per furto e uso indebito di bancomat (riqualificato in art. 624 c.p.), deducendo più vizi: violazione del diritto di difesa per presunta acquisizione e visione non contradittoria di un filmato/fotografia a suo carico; incompetenza del giudice per materia/territorio ai sensi dell'art. 11 c.p.p. a seguito della costituzione come parte civile degli eredi della persona offesa e, in particolare, della nipote Giovanna Maria Mossa, magistrato in servizio nel medesimo distretto; mancanza di querela/insussistenza dell'azione penale; criticità nella utilizzazione delle prove e loro logica; e contestazione della quantificazione e della misura delle misure patrimoniali e della pena. Il motivo decisivo e ritenuto fondato dalla Corte di cassazione è stato quello relativo all'art. 11 c.p.p.: la presenza, nel processo, di una persona offesa o parte (o suo erede) che sia magistrato in servizio nello stesso distretto determina la speciale (funzionale) competenza e il trasferimento del procedimento in altro distretto, principio che può trovare applicazione anche quando la condizione sopravvenga dopo l'apertura del dibattimento o nel grado d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 11 c.p.p. (competenza speciale per magistrati) e, per tale ragione, ha annullato senza rinvio sia la sentenza della Corte d'appello sia quella di primo grado. La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, ritenuto competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p., e ha dichiarato precluso l'esame degli altri motivi per essere sopravvenuto quello pregiudiziale. In sostanza la decisione ha trasferito la competenza del procedimento al tribunale indicato dalla norma speciale, evitando il rinvio alle corti di merito per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato questa norma come fonte di una competenza 'speciale' e di natura funzionale (non meramente territoriale): la presenza di un magistrato quale persona offesa o parte comporta lo spostamento del processo in altro distretto, la norma può trovare applicazione anche se il presupposto sopravviene dopo l'apertura del dibattimento ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derogando al principio della perpetuatio iurisdictionis.

  • art. 21 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per spiegare la regola generale secondo la quale l'incompetenza territoriale va eccepita entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p.; la Corte distingue però il caso speciale di cui all'art. 11 c.p.p., che può derogare a tale disciplina.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Fissa il termine per proporre eccezioni di incompetenza territoriale in sede di questioni preliminari: in linea di principio alimenta il principio della perpetuatio iurisdictionis, ma la Corte ha precisato che l'art. 11 c.p.p. costituisce deroga quando sopravvengono situazioni attinenti a magistrati.

  • art. 45 cod. proc. pen.

    Richiamato come confronto normativo: l'art. 45 disciplina la rimessione del processo in presenza di gravi situazioni locali e la Corte lo usa per argomentare che anche l'art. 11 realizza un meccanismo di 'rimessione' automatico ex lege volto a garantire imparzialità e apparente terzietà del giudice.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al furto; nella vicenda i giudici di merito hanno riqualificato le imputazioni facendo ricorso a tale fattispecie.

  • art. 300 cod. proc. civ.

    Citata per sottolineare che la regola civile di estinzione del processo per morte della parte non si applica al processo penale: l'erede può subentrare nella posizione della parte civile senza dover ripetere la costituzione.

  • art. 24 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle funzioni dell'organo giudicante d'appello: la Corte osserva che la Corte d'appello avrebbe dovuto provvedere in base a detta norma, ma la cassazione ha infine annullato senza rinvio per incompetenza.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Citata nella giurisprudenza richiamata: riguarda la determinazione del giudice competente in ipotesi di rinvio dalla Cassazione; la Corte sottolinea la necessità di coordinamento sistematico con l'art. 11 c.p.p. quando sopravvengano elementi che coinvolgono magistrati.

  • Cost. artt. 3, 24, 25 primo comma, 111

    Sono stati evocati dalla ricorrente come profili di violazione dei diritti fondamentali (uguaglianza, diritto di difesa, garanzie processuali e giusto processo). La Corte non ha risolto il giudizio sui profili costituzionali in quanto ha deciso il ricorso sul motivo pregiudiziale di competenza ex art. 11 c.p.p.

Massime di principio

  • La speciale competenza prevista dall'art. 11 c.p.p. ha natura funzionale: quando la persona offesa o parte (o il suo erede) è un magistrato in servizio nello stesso distretto, il processo va trasferito in altro distretto per garantire imparzialità e apparenza di terzietà.
  • L'eccezione di incompetenza derivante dall'art. 11 c.p.p. può essere rilevata anche d'ufficio e in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche se il presupposto sopravviene dopo l'apertura del dibattimento o dopo il decreto che ha disposto il giudizio.
  • Il principio della perpetuatio iurisdictionis (termine per proporre eccezioni di competenza, art. 491 c.p.p.) trova la sua deroga applicativa nell'ipotesi speciale prevista dall'art. 11 c.p.p.; dunque le regole ordinarie sui termini per eccepire la competenza non impediscono lo spostamento per ragioni di terzietà quando è coinvolto un magistrato.
  • Se in un processo emerge, anche successivamente, la connessione con una posizione di magistrato che potrebbe compromettere l'apparenza di imparzialità, è la norma stessa a prevedere il trasferimento automatico del procedimento (non è necessario un provvedimento di rimessione ad hoc).
  • La rilevazione della competenza speciale può determinare l'annullamento senza rinvio delle precedenti sentenze quando la Corte ritenga necessario che il procedimento sia svolto dal giudice individuato ex art. 11 c.p.p.; in tali casi altri profili di vizio rimangono non esaminati fino al nuovo processo.

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