Risposta n. 67 del 26/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeChiarimenti sugli obblighi di fatturazione elettronica verso soggetti non residenti ma identificati in Italia e sull'esterometro
Il quesito
Un soggetto non residente e identificato ai fini IVA in Italia chiede se i fornitori italiani debbano emettere fattura elettronica, se esso debba accreditarsi allo SdI, se possa detrarre l'IVA con fattura cartacea, cosa si intenda per copia cartacea della fattura e se sia tenuto all'esterometro.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia conferma che i fornitori italiani devono emettere fattura elettronica via SdI anche verso soggetti non residenti identificati in Italia oppure trasmettere i dati fattura; il soggetto non residente identificato non ha obbligo di accreditarsi allo SdI, può detrarre con fatture cartacee, la copia cartacea deve riprodurre solo il contenuto della fattura XML ed essere conforme all'originale informatico, e l'esterometro è dovuto solo da residenti o stabiliti in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate accoglie in sostanza i chiarimenti richiesti: estende l'obbligo di e-fattura ai rapporti con soggetti non residenti ma identificati, esclude per questi ultimi l'obbligo di accreditamento allo SdI e di esterometro, riconosce il diritto alla detrazione sulla base della fattura cartacea e precisa che la copia analogica deve essere fedele al contenuto XML e conforme all'originale informatico.
Chiarimenti su fatturazione elettronica verso soggetti non residenti identificati e sull'esterometro
L'interpello riguarda gli effetti delle nuove regole di fatturazione elettronica introdotte dal 1° gennaio 2019 nei rapporti tra operatori IVA italiani e soggetti non residenti ma identificati in Italia. Il contribuente chiede chiarimenti operativi su emissione, ricezione e detrazione delle fatture, nonché sugli obblighi di comunicazione dei dati fattura (c.d. esterometro).
Fattispecie e contesto
L'istante è una società con sede legale all'estero, non stabilita in Italia, ma identificata ai fini IVA nel territorio dello Stato mediante rappresentante fiscale. Opera nel settore della produzione e commercializzazione di beni e acquista da fornitori stabiliti in Italia.
A seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria, la società manifesta dubbi applicativi connessi al fatto di essere non residente, ma fiscalmente identificata in Italia.
Quesiti posti all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede in particolare:
- se i soggetti residenti e stabiliti in Italia abbiano l'obbligo, e non solo la facoltà, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ma identificati;
- se un soggetto non residente abbia l'obbligo oppure solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per ricevere le fatture passive;
- se il soggetto non residente identificato in Italia possa detrarre l'IVA sulla base della sola copia cartacea della fattura, indipendentemente dal modo in cui la fattura sia stata emessa;
- quale sia il significato esatto della locuzione "copia cartacea della fattura" e come debba essere richiesta al fornitore;
- se il soggetto non residente sia escluso dagli obblighi di trasmissione dell'esterometro di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che:
- le regole sulla fatturazione elettronica si applichino solo alle operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con esclusione dei rapporti in cui una parte sia non stabilita ma identificata, salvo la facoltà per il cedente/prestatore italiano di inviare comunque fattura elettronica;
- il soggetto non stabilito ma identificato non abbia l'obbligo di accreditarsi allo SdI, ma solo la facoltà;
- il cessionario/committente non stabilito ma identificato possa esercitare la detrazione sulla base della fattura cartacea emessa dal fornitore italiano;
- la "copia cartacea della fattura" debba coincidere con qualsiasi documento che riporti integralmente e fedelmente il contenuto della fattura XML, anche con possibili elementi ulteriori di natura commerciale;
- i soggetti non stabiliti ma identificati siano esclusi dall'obbligo di esterometro.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo delle novità in materia di fatturazione intervenute nel 2018, richiamando:
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA;
- l'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di detrazione IVA;
- l'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
Viene inoltre richiamata la FAQ n. 30 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Parere dell'Agenzia delle Entrate sul primo quesito
L'Agenzia precisa che, dal 1° gennaio 2019, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo di:
- emettere fatture elettroniche tramite SdI; oppure
- effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
In questo modo viene confermato che, nei rapporti con soggetti non residenti ma identificati, non opera una mera facoltà, ma un obbligo per il cedente/prestatore italiano.
Parere dell'Agenzia delle Entrate sul secondo quesito
L'Agenzia afferma che un soggetto non residente non ha l'obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio per ricevere le fatture, poiché le nuove regole di fatturazione elettronica non si applicano al cessionario/committente non stabilito ma identificato.
Parere dell'Agenzia delle Entrate sul terzo quesito
L'Agenzia riconosce che il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione IVA ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.
Parere dell'Agenzia delle Entrate sul quarto quesito
Quanto alla definizione di "copia cartacea della fattura", l'Agenzia chiarisce che si tratta di un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML. Non possono essere indicati elementi ulteriori o diversi rispetto a quelli presenti nella fattura elettronica.
Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Parere dell'Agenzia delle Entrate sul quinto quesito
L'Agenzia precisa che i destinatari dell'obbligo di presentazione dell'esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Ne consegue che i soggetti non residenti ma identificati non sono tenuti a tale adempimento.
Conclusioni operative
L'interpello conferma un assetto differenziato tra:
- il soggetto italiano cedente/prestatore, che nei confronti di soggetti non residenti identificati deve emettere fattura elettronica via SdI oppure trasmettere i dati fattura;
- il soggetto non residente identificato, che non è tenuto ad accreditarsi allo SdI, può detrarre l'IVA sulla base della fattura cartacea e non è obbligato all'esterometro.
Il chiarimento centrale riguarda dunque la distinzione tra obblighi gravanti sugli operatori italiani e posizione del soggetto estero identificato in Italia, il quale resta escluso dagli obblighi di fatturazione elettronica attiva e dagli adempimenti di trasmissione dati previsti per i contribuenti residenti o stabiliti.
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