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Interpello

Risposta n. 66 del 21/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la società, il credito sarebbe trasferibile perché la disciplina non ne vieta il passaggio nell’ambito di operazioni straordinarie; la conferitaria continuerebbe l’attività cinematografica, mantenendo i requisiti richiesti, e il trasferimento dovrebbe essere accompagnato da comunicazione al MIBACT e dalla corretta esposizione nel quadro RU della dichiarazione.

Trasferimento del credito d’imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche a seguito di conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione.

Il quesito

La società chiede se il tax credit cinematografico maturato per investimenti di digitalizzazione possa essere trasferito alla newco conferitaria del ramo d’azienda e, in caso positivo, quali adempimenti siano necessari per formalizzare correttamente il trasferimento del beneficio.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene trasferibile il credito solo se avviene unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato e se il cessionario rispetta le condizioni di fruizione previste dalla legge, a pena di decadenza. Sul piano procedurale, il cedente deve comunicare i dati del cessionario e l’importo del credito alla Direzione Generale Cinema e indicare il credito nel quadro RU della dichiarazione, con esposizione dei dati del cessionario nella sezione VI-B.

Trasferimento del credito d’imposta cinema tramite conferimento di ramo d’azienda

L’interpello riguarda il credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico maturato per interventi di digitalizzazione delle sale. Il punto centrale è se tale credito possa essere trasferito insieme al ramo d’azienda che lo ha generato, nell’ambito di un conferimento seguito dalla cessione delle partecipazioni della newco conferitaria.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società ALFA svolge attività di esercizio cinematografico e dichiara di aver effettuato, tra il 2010 e il 2017, investimenti per la digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche. Per tali interventi ha presentato istanza al MIBACT per il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, poi richiamato e sostanzialmente sostituito dalla disciplina di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Il Ministero, nel 2018, ha comunicato la spettanza del credito per la multisala X, in misura corrispondente a quanto richiesto. Successivamente, in data […] 2018, ALFA ha conferito il ramo d’azienda relativo alla gestione delle sale cinematografiche nella società BETA, neocostituita e posseduta al 100 per cento dalla stessa ALFA. Il conferimento comprendeva anche il credito d’imposta oggetto dell’istanza.

La società ha precisato di essere rimasta proprietaria dell’immobile in cui è ubicata la multisala, concesso in locazione a BETA, e che gli impianti di digitalizzazione che hanno generato il credito sono stati trasferiti e continuano a essere utilizzati per l’attività cinematografica. In un secondo momento, le quote di BETA sono state cedute a GAMMA, operante nel medesimo settore, senza rapporti partecipativi o contrattuali con ALFA.

Quesito del contribuente

ALFA chiede se il credito d’imposta per la digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche sia trasferibile mediante il conferimento del ramo d’azienda e la successiva cessione della partecipazione della conferitaria a una società terza operante nel settore. In caso di risposta affermativa, chiede inoltre quali adempimenti siano necessari per formalizzare correttamente il passaggio del beneficio fiscale alla newco.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l’istante, la disciplina del settore cinematografico non prevede un divieto espresso al trasferimento del credito tramite operazioni straordinarie. La conferitaria BETA continuerebbe infatti a svolgere l’attività di esercizio cinematografico, con conseguente rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni applicative per non decadere dal beneficio.

ALFA richiama, in particolare, gli obblighi che la normativa pone a pena di decadenza, ossia:

  • lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo cinematografico per i tre anni successivi alla domanda;
  • la programmazione, per tre anni dalla data della richiesta, di una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea almeno pari al 35% dell’intera programmazione.

La società osserva inoltre che, senza la possibilità di trasferire il credito, dopo il conferimento non potrebbe più utilizzarlo, non essendo più operativa nel settore dell’esercizio cinematografico. Per gli adempimenti, ritiene necessario:

  • comunicare al MIBACT i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l’importo del credito trasferito;
  • compilare il rigo RU9, colonna 1, del modello Unico società di capitali – quadro RU (codice 68) per l’importo del credito trasferito;
  • indicare i dati del cedente nella sezione VI-B del quadro RU, nell’anno di trasferimento del credito.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’articolo 1, comma 327, lettera c), della legge n. 244 del 2007 prevedeva un credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico, pari a non oltre il 40% delle spese sostenute per l’acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinati alla proiezione digitale, con limite massimo annuo per schermo di 50.000 euro, oltre che per interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e tecnologico, realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, nei limiti del decreto ministeriale attuativo 21 gennaio 2010.

Tale disciplina è stata abrogata, dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge n. 220 del 2016, che all’articolo 17 ha previsto un nuovo credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese per nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico, nonché per installazione, ristrutturazione e rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori.

Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge n. 220 del 2016, i crediti d’imposta disciplinati nel capo III, sezione II, hanno continuato a essere regolati dai precedenti decreti attuativi fino all’adozione dei nuovi, avvenuta per il credito di cui all’articolo 17 con decreto 15 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2018.

Cedibilità del credito e condizioni di utilizzo

L’Agenzia richiama l’articolo 21, comma 4, della legge n. 220 del 2016, secondo cui i crediti d’imposta previsti sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell’effettività del diritto al credito, a intermediari bancari, inclusi l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Restano fermi i poteri di controllo delle amministrazioni competenti nei confronti del cedente.

Da questa disciplina l’Agenzia desume che la cedibilità espressa del credito a soggetti determinati implica che esso non possa essere ceduto a soggetti diversi da quelli indicati dalla norma. Tuttavia, nel caso concreto, il trasferimento del credito avviene unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato, e non come cessione autonoma del credito a soggetti estranei alla disciplina generale della cessione.

Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto

Per l’Agenzia, il trasferimento del credito insieme al ramo d’azienda che lo ha generato non contrasta né con la lettera né con la ratio dell’articolo 21, purché il cessionario continui a rispettare le condizioni previste per la fruizione del beneficio nell’esercizio dell’attività d’impresa, pena la decadenza.

Nel caso descritto, ALFA ha conferito in BETA il ramo d’azienda relativo all’esercizio cinematografico, comprensivo del credito d’imposta e di altri asset; ha mantenuto la proprietà dell’immobile multisala, concedendolo in locazione alla newco; e ha poi ceduto il 100% delle quote di BETA a una terza società operante nel settore cinematografico. La società terza ha quindi acquisito, tramite le partecipazioni in BETA, anche il credito d’imposta e gli altri elementi funzionali all’attività, pur non diventando proprietaria dell’immobile, rimasto in capo ad ALFA ma comunque disponibile per la newco in base al contratto di locazione.

L’Agenzia evidenzia inoltre che la qualificazione del complesso conferito come “ramo d’azienda” costituisce una questione di fatto, estranea all’attività interpretativa propria dell’interpello ordinario puro e non oggetto di uno specifico quesito nell’istanza.

Adempimenti procedurali indicati dall’Agenzia

Sul piano operativo, l’Agenzia indica che il cedente deve:

  • comunicare alla Direzione Generale Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l’importo del credito ceduto, ai sensi dell’articolo 31 del decreto interministeriale 15 marzo 2018;
  • indicare nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU dedicato ai crediti d’imposta concessi a favore delle imprese, il credito riconosciuto dal MIBACT utilizzando il codice D6;
  • esporre nella sezione VI-B del quadro RU i dati identificativi del cessionario e l’importo del credito ceduto.

Conclusioni

L’Agenzia conclude che il credito d’imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche può essere trasferito nell’ambito del conferimento del ramo d’azienda che lo ha generato, con successiva eventuale circolazione delle partecipazioni della newco, purché il soggetto che ne beneficia continui a rispettare le condizioni di legge per la fruizione. Il trasferimento deve essere accompagnato dalle comunicazioni e dalle indicazioni dichiarative previste dalla normativa di settore e dal quadro RU della dichiarazione dei redditi.

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