Risposta n. 61 del 19/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che i contributi ricevuti in passato, essendo relativi a mere riparazioni e non avendo ridotto la vulnerabilità sismica dell’edificio, non impediscano la fruizione del sisma bonus per nuovi interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Cumulabilità tra contributi per la riparazione dei danni da sisma 2009 e sisma bonus per nuovi interventi di riduzione del rischio sismico
Il quesito
Il contribuente chiede se, avendo già ottenuto contributi nel 2009-2010 per la riparazione dei danni subiti da un immobile dell’Aquila danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, possa beneficiare del sisma bonus per successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’intero edificio, anche con demolizione e ricostruzione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene cumulabili i contributi percepiti nel 2009-2010 con le detrazioni sisma bonus per spese future di riduzione del rischio sismico, purché siano rispettati i requisiti della disciplina agevolativa e il beneficio sia applicato solo alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta a ciascun comproprietario nei limiti della quota di spesa rimasta a suo carico.
Cumulabilità tra contributi per sisma 2009 e sisma bonus
L’interpello riguarda un immobile sito in L’Aquila, danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, per il quale in passato sono stati ottenuti contributi pubblici per la riparazione dei danni. Il contribuente intende ora eseguire nuovi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’intero edificio e chiede se possa fruire del c.d. sisma bonus.
Fattispecie rappresentata
Il richiedente, quale erede del defunto BETA, è comproprietario dell’immobile insieme al fratello GAMMA e alla madre DELTA. L’edificio è stato classificato, a seguito di verifica di agibilità, come parzialmente inagibile (“C”) ed è composto da:
- un corpo centrale in muratura portante su tre livelli;
- due corpi in cemento armato, anch’essi su tre livelli, costruiti in epoche diverse, posti a nord e a sud del corpo centrale.
L’istante descrive danni consistenti in lesioni e distacchi agli elementi di tamponatura dei corpi in cemento armato e in lesioni marcate su architravi. Per il ripristino ha già eseguito interventi di mera riparazione delle due porzioni in cemento armato, senza rafforzamento locale, e interventi di riparazione e rafforzamento locale sulla parte centrale in muratura, mediante incremento della duttilità dei maschi murari con applicazione di fibra di vetro. Al termine dei lavori è stato ripristinato lo stato ante-sisma, senza interventi di miglioramento o adeguamento strutturale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica.
Per tali lavori ha ottenuto un contributo per tutti i subalterni, salvo uno. Successivamente intende realizzare, insieme ad interventi di riqualificazione energetica, un intervento di miglioramento o adeguamento sismico dell’intero edificio, finalizzato alla riduzione del rischio sismico con passaggio di due o più classi di rischio inferiori, anche tramite demolizione e ricostruzione.
Quesito del contribuente
Il quesito è se, alla luce dei contributi già percepiti per la riparazione post-sisma 2009-2010, il contribuente possa beneficiare delle detrazioni previste per il sisma bonus di cui all’articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla legge n. 232 del 2016.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo il contribuente, i contributi ottenuti nel 2009-2010 non ostano alla detrazione, perché hanno finanziato interventi di semplice riparazione e, in parte, di mero rafforzamento locale, senza incidere sulla vulnerabilità sismica dell’edificio né determinare una riduzione del rischio sismico. Di conseguenza, ritiene di poter eseguire ulteriori interventi antisismici sull’intero edificio, anche con demolizione e ricostruzione, e di accedere al sisma bonus e alla eventuale cessione del credito.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 16, commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- l’articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018;
- l’ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Viene ricordato che il sisma bonus spetta per spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ubicati in zone sismiche 1 e 2, con detrazione del 50% fino a 96.000 euro per unità immobiliare e, in presenza di riduzione del rischio sismico di una o due classi, con aliquote maggiorate del 70%-75% e dell’80%-85% a seconda dei casi. È inoltre richiamata la possibilità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
L’Agenzia richiama altresì la previsione dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 232 del 2016, secondo cui le detrazioni sisma bonus non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che la non cumulabilità prevista dalla legge di bilancio 2017 riguardi le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità, cioè per interventi aventi la stessa funzione di riduzione del rischio sismico. Nel caso esaminato, i contributi percepiti nel 2009-2010 riguardavano la riparazione dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 e non interventi di miglioramento sismico o riduzione della vulnerabilità dell’edificio.
L’Amministrazione valorizza, in chiave sistematica, anche l’ordinanza n. 60 del 2018, che consente il cumulo tra contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma 2016 e detrazioni fiscali soltanto per le spese eccedenti il contributo. Da tale impostazione desume che la finalità di prevenzione e riqualificazione sismica non viene meno per il solo fatto che in passato siano stati erogati contributi per il ripristino dei danni subiti.
Pertanto, l’istante può fruire del sisma bonus per le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili facenti parte dell’edificio, nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa. L’Agenzia precisa inoltre che la verifica concreta della natura degli interventi non viene svolta in modo puntuale, poiché la descrizione fornita è generica.
Profili operativi e ripartizione del beneficio
Poiché l’edificio è in comproprietà tra i tre soggetti indicati, ciascun comproprietario potrà fruire della detrazione in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute e rimaste a suo carico. L’Agenzia richiama al riguardo la circolare n. 7/E del 2017.
Conclusioni
L’interpello si conclude favorevolmente per il contribuente: i contributi pubblici già ottenuti nel 2009-2010 per la riparazione dei danni da sisma non impediscono, di per sé, l’accesso al sisma bonus per nuovi interventi antisismici finalizzati alla riduzione del rischio sismico, anche tramite demolizione e ricostruzione, purché siano rispettate le condizioni normative e il beneficio sia calcolato sulle spese effettivamente sostenute.
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