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Ordinanza

Ordinanza n. 42/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, prot. n. -OMISSIS-del 25 novembre 2025, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi della legge n. 104/1992; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. -OMISSIS-del 28 ottobre 2025, con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, nonché il preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento, deducendo l'illegittimità della valutazione amministrativa delle esigenze di servizio e dell'interesse assistenziale connesso alla condizione di disabilità dei genitori. La madre è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, oltre che invalida, con documentate esigenze di supporto psicologico e assistenziale; il padre è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge e invalido. Il ricorrente ha contestato che l'Amministrazione avesse adeguatamente ponderato la fragilità di entrambi i genitori e ha evidenziato l'assenza di una carenza complessiva di brigadieri presso le Legioni Calabria e Sicilia e presso i Comandi provinciali interessati. Ha inoltre rappresentato l'esistenza di una specifica vacanza organica nel ruolo dei Sovrintendenti presso la Stazione Carabinieri di Acireale, sede prossima alla residenza dei genitori. È stata contestata anche la rilevanza ostativa attribuita alla presenza di un fratello, deducendo l'assenza di rapporti familiari effettivi e, comunque, l'impossibilità concreta dello stesso di prestare assistenza. È stata infine rappresentata l'urgenza derivante dalla distanza tra l'attuale sede di servizio, Reggio Calabria, e il luogo di residenza dei genitori, in provincia di Catania.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare per sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il bilanciamento tra esigenze di servizio e interesse assistenziale non fosse sorretto da motivazione adeguata e logica. In particolare, non risultava adeguatamente considerata la situazione di fragilità di entrambi i genitori, valutata come rilevante anche dal Servizio di Sanità e Medicina Legale dell'Amministrazione militare. La motivazione sulle esigenze di organico non appariva convincente, poiché dagli atti emergeva un surplus, e non una carenza, di brigadieri presso le Legioni e i Comandi provinciali interessati. Inoltre, l'Amministrazione non aveva smentito l'allegata specifica carenza nel ruolo dei Sovrintendenti presso la stazione di Acireale, limitandosi a manifestare l'interesse a coprire stabilmente quelle vacanze con modalità diverse dal trasferimento temporaneo richiesto. Il TAR ha escluso che la presenza di un altro familiare sia automaticamente ostativa, poiché, dopo la modifica dell'art. 33, comma 3, l. 104/1992 operata dalla l. 183/2010, non è più richiesto il requisito dell'esclusività dell'assistenza o del referente unico; rileva invece che altri familiari non usufruiscano di analogo beneficio, salva la necessità di valutare concretamente la loro effettiva capacità assistenziale. Il periculum è stato ravvisato nelle ricadute pregiudizievoli della distanza della sede di servizio dalle residenze dei genitori e sulle documentate esigenze di cura. Il giudice ha sospeso l'efficacia del diniego ai fini del riesame, ordinando alle Amministrazioni di rinnovare la valutazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato l'udienza pubblica di merito e condannato le Amministrazioni resistenti alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di trasferimento finalizzata all'assistenza del familiare disabile; l'esercizio del potere richiede un adeguato e logico bilanciamento tra esigenze assistenziali ed esigenze organizzative dell'Amministrazione.

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    A seguito della modifica introdotta dalla l. 183/2010, il beneficio non presuppone più l'esclusività dell'assistenza né l'assenza di altri familiari astrattamente idonei a prestarla; la presenza di altri familiari non è quindi automaticamente ostativa.

  • art. 24 l. 183/2010

    Ha eliminato il requisito dell'esclusività dell'assistenza e del referente unico quale condizione per il beneficio previsto dall'art. 33 della l. 104/1992.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto ai fini del riesame.

  • art. 57 c.p.a.

    Applicato per porre le spese della fase cautelare a carico delle Amministrazioni resistenti secondo la regola della soccombenza.

Massime di principio

  • Nel decidere un'istanza di trasferimento temporaneo proposta da un militare per assistere un familiare disabile, l'Amministrazione deve effettuare una ponderazione effettiva, adeguata e logicamente motivata tra le esigenze assistenziali documentate e le esigenze organizzative e di servizio; il diniego non può fondarsi su esigenze generiche o non dimostrate come inderogabili e prevalenti.
  • La particolare gravità della situazione sanitaria dei familiari da assistere deve essere concretamente considerata nella motivazione del diniego, soprattutto quando riguardi più familiari e sia stata positivamente valutata anche dagli organi sanitari dell'Amministrazione.
  • La valutazione delle esigenze di organico deve essere coerente con i dati effettivi sulle forze dei reparti interessati: la motivazione che richiami una pretesa carenza non è adeguata se dagli atti emerge un surplus di personale o se l'Amministrazione non smentisce specifiche vacanze organiche nella sede richiesta.
  • La presenza di altri familiari non costituisce automaticamente ragione ostativa al trasferimento previsto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992. Dopo l'eliminazione del requisito dell'esclusività dell'assistenza, occorre valutare in concreto la possibilità che tali familiari prestino effettivamente assistenza e verificare che non usufruiscano di analogo beneficio.
  • In sede cautelare, quando il diniego presenti una motivazione prima facie inadeguata sul bilanciamento tra esigenze di servizio e assistenza al disabile e la distanza dalla sede di servizio comprometta concretamente le esigenze di cura, il giudice può sospendere l'atto e ordinare all'Amministrazione un riesame entro un termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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