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Sentenza

Sentenza n. 4736/2026 - Milano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottata dalla Questura di Milano il 13 novembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prefettizio, notificato via PEC il 13 marzo 2025, che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, disposta dopo l’uccisione di un animale durante una sessione venatoria. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità nel merito. Nel corso del giudizio sono emersi un divieto prefettizio di detenzione di armi ed esplosivi del 4 luglio 2025 e, il 5 novembre 2025, la revoca della sospensione e contestuale revoca della licenza; il successivo ricorso gerarchico contro quest’ultima revoca è stato respinto il 13 febbraio 2026. A fronte delle richieste del giudice di chiarire se persistesse l’interesse alla decisione, il ricorrente non ha fornito riscontro né prima né durante la camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i profili di merito della sospensione. Ha ritenuto che, in presenza di elementi fondati indicativi del venir meno dell’interesse, il ricorrente fosse tenuto a confermarne la persistenza dopo l’apposita sollecitazione giudiziale; l’inerzia, nonostante gli avvisi sulla possibile declaratoria d’improcedibilità, costituisce comportamento processuale dal quale desumere la sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Spese integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il dovere di cooperazione e la ragionevole durata del processo giustificano l’onere del ricorrente di confermare la persistenza dell’interesse quando il giudice abbia fondati elementi per dubitarne e fissi un’udienza a tale scopo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...

    La disposizione consente e impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità quando nel corso del processo viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    La carenza sopravvenuta d’interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale della parte; nel caso di sollecitazioni giudiziali chiare e regolarmente comunicate, la mancata conferma dell’interesse può concorrere a fondare la declaratoria d’improcedibilità.

  • art. 72-bis c.p.a.

    La trattazione della controversia è stata fissata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, ex art. 72-bis c.p.a., con ulteriore avviso al difensore di parte ricorrente, a mezzo pec

    La disposizione è richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione sostanziale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 73 comma 3 cpa, la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di una eventuale dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex artt. 35 c. 1 e 84 c. 4, cpa

    Il giudice ha utilizzato l’avviso alle parti per prospettare la possibile rilevanza della mancata manifestazione d’interesse ai fini della decisione; il testo non attribuisce alla norma una diversa interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice abbia fondati elementi per ritenere che l’interesse al ricorso sia venuto meno e fissi un’udienza appositamente per verificarne la persistenza, la parte ricorrente ha l’onere, in applicazione del principio di cooperazione processuale e di ragionevole durata, di manifestare espressamente se intenda coltivare la domanda.
  • La sopravvenuta carenza d’interesse può essere dichiarata d’ufficio anche in assenza di una dichiarazione espressa della parte, quando fatti o atti univoci e il comportamento processuale complessivo — inclusa la mancata risposta a una sollecitazione ritualmente comunicata, che avverta della possibile improcedibilità — forniscano argomenti per desumere che l’interesse alla decisione sia venuto meno.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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