Cassazione Penale, Sentenza n. 40432/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti (difesi dall'avvocato Stefano Moniotto) impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado di assoluzione (Tribunale di Aosta, rito abbreviato), li ha condannati per plurimi delitti di esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra (capo 2). Sono proposti quattro motivi: 1) carenza della motivazione e mancato rispetto del canone "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen.); 2) mancato confronto della Corte d'appello con dichiarazioni testimoniali (Jenny Rinaldi, Michela Nigra, Ernesto Passione) utilizzate nel giudizio di primo grado a favore degli imputati; 3) errata applicazione delle norme che definiscono le competenze dell'igienista dentale e mancata verifica delle attività consentite a Mattia e Silvio Gasparella; 4) carenza motivazionale circa il concorso nel reato addebitato al dott. Aguzzi, in particolare in relazione all'accusa che avrebbe agevolato i coimputati con la timbratura/sottoscrizione delle ricevute, non riscontrata negli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti specificati. Ha ritenuto preliminarmente fondato il secondo motivo e, più in generale, che la Corte d'appello non abbia rispettato il canone della "motivazione rafforzata" richiesto quando l'appello riforma una decisione di assoluzione: la motivazione d'appello non ha efficacemente confutato le ragioni e le prove che avevano indotto il primo giudice all'assoluzione e non ha esaminato specificamente le dichiarazioni testimoniali favorevoli agli imputati né le censure difensive. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. In sede di nuovo giudizio la Corte dovrà anche motivare sulle questioni relative al ne bis in idem, sull'assorbimento di condotte e delineare le specifiche condotte attribuite a ciascun imputato in base alla rispettiva qualifica professionale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Predetto motivo di cassazione per "carenza della motivazione" è stato invocato per contestare la sentenza d'appello; la Corte ha richiamato questo articolo come base formale della censura.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Il principio del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è centrale: quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve fornire una motivazione rafforzata che dimostri come la condanna sia l'unica valutazione possibile al di là di ogni ragionevole dubbio.
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di esame delle prove: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia adeguatamente confrontata con testimonianze rilevanti raccolte in primo grado.
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli oneri di istruzione e di valutazione delle prove in appello; la Corte d'appello non ha eseguito il necessario confronto analitico con le risultanze favorevoli agli imputati.
D.M. 15 marzo 1999, n. 137 e D.M. 14 settembre 1994, n. 669
Regolamenti che disciplinano le competenze dell'igienista dentale: i ricorrenti contestavano l'errata interpretazione da parte della Corte d'appello delle attività consentite a tale figura professionale; la Cassazione indica che la Corte d'appello dovrà in sede di rinvio verificare e motivare su questo punto.
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (modificativa art. 533)
Rilevata come fonte dell'introduzione del canone rafforzato di valutazione della prova nel giudizio d'appello (oltre ogni ragionevole dubbio), cui la Corte d'appello avrebbe dovuto attenersi.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riformi una sentenza di assoluzione il suo convincimento deve essere sorretto da una "motivazione rafforzata": occorre confrontarsi esplicitamente e criticamente con le ragioni e le prove che hanno indotto il primo giudice all'assoluzione
- La semplice diversa valutazione del medesimo materiale probatorio, senza spiegare perché la valutazione del primo giudice sia carente o insufficiente, non è sufficiente a fondare una condanna in appello
- Il giudice d'appello deve considerare e motivare specificamente in ordine a eventuali dichiarazioni testimoniali ed altre prove favorevoli all'imputato emerse in primo grado; l'omissione di tale confronto può determinare l'annullamento della sentenza
- Nelle ipotesi di reati connessi all'esercizio di professioni regolamentate, il giudice deve dettagliare le condotte attribuite a ciascun imputato e valutare la loro compatibilità con i limiti delle rispettive qualifiche professionali (es. igienista dentale, odontotecnico, odontoiatra)
- In caso di dubbio sulla sovrapposizione o assorbimento di condotte contestate (ne bis in idem o ripetizione di fatti già valutati), il giudice d'appello deve esprimersi chiaramente e motivare l'eventuale distinzione o assorbimento
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