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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43210/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per saltum contestando: 1) l'applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), sostenendo che il G.i.p. aveva ravvisato l'ipotesi associativa su elementi inidonei e senza dimostrare la consapevolezza comune dei partecipanti di far parte di un contesto criminale organizzato; 2) la fondatezza delle esigenze cautelari (art. 274, 275, 275-bis c.p.p.), lamentando l'assenza di valutazione dell'attualità delle esigenze rispetto a fatti del 2021-2022, la non giustificazione del pericolo di fuga, l'esclusione ingiustificata dell'uso di strumenti elettronici come alternativa alla detenzione e il fatto della sua incensuratezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per saltum (art. 311, comma 2 c.p.p.), rilevando che: il primo motivo è formulato in modo generico e non contrasta con la motivazione dettagliata del G.i.p. (pp. 26-67), che ha ricostruito l'organizzazione, la trama associativa, la capacità operativa e i ruoli degli indagati; il secondo motivo è una sterile contestazione dell'analisi delle esigenze cautelari senza confrontarsi con gli argomenti del provvedimento impugnato (pp. 243 e ss.), e si limita a sostenere l'insufficienza della motivazione ma non la sua totale mancanza, per cui risulta precluso il controllo nel rito per saltum. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; mandato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 1

    art. 74, comma 1, d.P.R. 309 del 1990

    La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il giudice ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza di una trama associativa, l'organizzazione e i ruoli dei partecipanti, respingendo la censura di mancanza di elementi idonei.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    art. 73 d.P.R. 309 del 1990

    Richiamata come riferimento per varie ipotesi di reato connesse al procedimento; la Corte ha ritenuto congrua l'analisi dei singoli reati-‘fine’ a sostegno della qualificazione associativa.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Citate dal ricorrente come presunta violazione di legge dedotta nel ricorso; la Corte ha osservato che le censure erano generiche e non hanno dimostrato la violazione normativa prospettata.

  • codice di procedura penale, artt. 274, 275, 275-bis

    artt. 274, 275, 275-bis c.p.p.

    Rimandano alle regole sulla decisione sulle misure cautelari e sulla motivazione. La Corte ha ritenuto che il G.i.p. abbia fornito una motivazione adeguata sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga) con cui ha giustificato la custodia in carcere.

  • codice di procedura penale, art. 311, comma 2

    Regola il ricorso per cassazione 'per saltum' contro le ordinanze cautelari: limita la portata dei motivi al mero vizio di diritto. La Corte ha applicato tale limite per dichiarare inammissibile il ricorso generico e basato su valutazioni di fatto o sulla presunta insufficienza motivazionale non radicale.

  • disp. att. c.p.p., art. 94, comma I-ter

    art. 94, comma I-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale di adempimenti a carico della cancelleria; richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • Il ricorso per saltum (art. 311, comma 2 c.p.p.) ha un perimetro limitato: sono sindacabili soprattutto vizi di diritto e non valutazioni di merito o difetti di motivazione che non siano radicali.
  • Le censure generiche che non affrontano punto per punto la motivazione del giudice di merito sono normalmente inammissibili: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione specifica del provvedimento impugnato.
  • Per contestare l'applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 è necessario dimostrare, con argomentazione concreta, l'assenza degli elementi tipici dell'associazione (organizzazione, capacità operativa, consapevolezza comune dei partecipanti), non limitandosi a deduzioni generiche.
  • Quando si impugna la misura cautelare sul fondamento dell'assenza o obsolescenza delle esigenze cautelari, il ricorso deve puntualizzare e confutare le risultanze e gli argomenti fattuali posti a base della decisione (ad es. pericolo di reiterazione, pericolo di fuga); altrimenti la censura sarà considerata insufficiente.
  • Proporre misure alternative meno afflittive richiede proposte concrete e la dimostrazione della loro idoneità a neutralizzare i rischi valutati dal giudice (es. efficacia di strumenti elettronici), non una mera affermazione teorica.

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