Regolamento (UE) 2021/811
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione del 20 maggio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna rapidamente la mappa delle zone europee soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La modifica tiene conto di nuovi focolai, in particolare in Slovacchia e Polonia, e ricalibra le zone I, II e III in base al rischio epidemiologico. L'obiettivo è contenere la diffusione della malattia e garantire coerenza delle misure di controllo nell'Unione.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per aggiornare le zone soggette a restrizioni relative alla peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e alle specifiche aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in relazione alle misure speciali di controllo della peste suina africana. Incide su zone soggette a restrizioni di tipo I, II e III delimitate per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Le modifiche sono motivate dall'evoluzione epidemiologica della malattia e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; restano escluse le aree non ricomprese nelle zone elencate.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in attuazione del regolamento (UE) 2016/429, su base dell'articolo 71, paragrafo 3, per aggiornare la geografia delle zone soggette a restrizioni connesse alla peste suina africana. Il provvedimento risponde a un quadro epidemiologico considerato dinamico e urgente, con nuovi focolai in suini selvatici, e mira a mantenere continuità e coerenza delle misure di controllo nell'Unione.
Contesto e finalità
La peste suina africana è qualificata come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti intra-UE delle partite e sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aveva già stabilito misure speciali di controllo per gli Stati membri elencati nel relativo allegato I; il presente atto ne aggiorna i contenuti alla luce della situazione epidemiologica più recente.
Criteri per la revisione delle zone
La Commissione indica che le modifiche delle zone I, II e III devono essere fondate su:
- situazione epidemiologica della malattia nelle aree interessate;
- situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
- livello di rischio di ulteriore diffusione;
- principi e criteri scientificamente validi per la delimitazione geografica;
- orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
- norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;
- giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Nuovi focolai e conseguenze pratiche
Il testo richiama nuovi focolai in suini selvatici verificatisi dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/687, in particolare:
- un caso nell'aprile 2021 nel distretto di Rimavska Sobota in Slovacchia;
- un caso nel maggio 2021 nel distretto di Szamotuły in Polonia. In entrambi i casi, le aree precedentemente classificate come zona soggetta a restrizioni I sono state riclassificate come zona soggetta a restrizioni II, riflettendo un aumento del livello di rischio.
Effetti dell'atto: sostituzione dell'allegato I
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L'allegato nuovo contiene l'elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni per:
- zona I: Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia;
- zona II: Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia;
- zona III: Bulgaria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
Impatto territoriale principale
Il testo è estremamente analitico e individua le aree con riferimento a Länder, regioni, province, distretti, comuni e, in alcuni casi, porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie o corsi d'acqua. Dal punto di vista sostanziale, il contenuto operativo consiste nel trasferimento o nella conferma di aree in classi di rischio diverse, con effetti sui movimenti di suini e prodotti e sulle misure di gestione da applicare nelle zone interessate.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata rispetto alla modifica cartografica delle zone restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana.
Ricalibrazione delle zone soggette a restrizioni
Le zone di restrizione I, II e III sono aggiornate sulla base della situazione epidemiologica, del rischio di ulteriore diffusione, di principi scientifici e degli orientamenti dell'Unione. Il provvedimento tiene conto di nuovi focolai in Slovacchia e Polonia e di una revisione delle misure di gestione del rischio.
Nuove delimitazioni territoriali
L'allegato sostituito elenca in dettaglio le aree territoriali interessate per ciascuno Stato membro. Per alcuni Stati le modifiche consistono nell'ampliamento, nella riduzione o nella riclassificazione di aree già soggette a restrizione, inclusi passaggi da zona I a zona II in aree della Slovacchia e della Polonia.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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