Regolamento (UE) 2021/817
Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il nuovo Erasmus+ per il periodo 2021-2027, confermandone la struttura integrata e rafforzandone inclusione, dimensione internazionale, digitalizzazione e sinergie con altri programmi UE. Definisce obiettivi generali e specifici, azioni chiave, azioni Jean Monnet, regole di finanziamento, governance tramite autorità e agenzie nazionali, nonché meccanismi di monitoraggio, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Abroga il precedente regolamento n. 1288/2013 con effetto dal 1o gennaio 2021 e disciplina una transizione senza soluzione di continuità.
Istituzione del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 nei settori istruzione, formazione, gioventù e sport, con abrogazione del regolamento (UE) n. 1288/2013.
Ambito di applicazione
Si applica al programma dell’Unione Erasmus+ per il periodo del QFP 2021-2027, finanziato a livello UE e attuato in gestione diretta e indiretta tramite Commissione e agenzie nazionali. Riguarda soggetti pubblici e privati attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, nonché, in casi specifici, paesi terzi associati e, per alcune azioni, soggetti giuridici di paesi terzi non associati. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2021 ed è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede inoltre disposizioni specifiche per regioni ultraperiferiche, paesi e territori d’oltremare, e per la partecipazione di paesi SEE, candidati, vicinato e altri paesi terzi. Sono escluse, salvo aperture puntuali previste dagli articoli 19 e 20, le entità di paesi terzi non associati, che non partecipano al programma in via generale.
Erasmus+: programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Il regolamento istituisce il nuovo Erasmus+ per il periodo 2021-2027, in continuità con il programma 2014-2020 ma con un rafforzamento dell’inclusione, della dimensione internazionale, della digitalizzazione e delle sinergie con altri strumenti dell’Unione. La finalità dichiarata è sostenere, tramite l’apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, contribuendo a crescita sostenibile, occupazione di qualità, coesione sociale, innovazione e cittadinanza attiva.
Contesto, ratio e continuità con il programma precedente
Il regolamento si colloca nel quadro delle politiche UE per uno spazio europeo dell’istruzione, per la strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027 e per la dimensione europea dello sport. Dai considerando emerge che il legislatore intende consolidare un programma già ritenuto efficace, semplificato nella gestione rispetto alle precedenti iniziative settoriali, ma bisognoso di ulteriori miglioramenti per renderlo più inclusivo, gestibile per i beneficiari e capace di raggiungere le persone con minori opportunità.
Il testo valorizza inoltre l’allineamento con il QFP 2021-2027, il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali, la trasformazione digitale e la promozione dei valori comuni dell’Unione. Viene espressamente affermata la continuità con il regolamento (UE) n. 1288/2013, che è abrogato dal 1o gennaio 2021, mentre le azioni avviate sotto il vecchio regime restano disciplinate da quest’ultimo fino alla loro chiusura.
Oggetto, definizioni e struttura del programma
L’articolo 1 istituisce Erasmus+ come programma di azione dell’Unione per il QFP 2021-2027 e ne definisce l’architettura normativa di base: obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione.
L’articolo 2 contiene un sistema di definizioni ampio e operativo, destinato a rilevare in modo trasversale per le azioni del programma. Tra i concetti più rilevanti figurano:
- apprendimento permanente, inteso in tutte le forme e in tutte le fasi della vita;
- mobilità ai fini dell’apprendimento, come spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza;
- apprendimento virtuale e cooperazione virtuale, per integrare o sostituire la mobilità fisica;
- giovani, definiti come individui tra 13 e 30 anni;
- sport di base, personale, personale sportivo, alunno, studente di istruzione superiore, discente IFP e istruzione degli adulti;
- persone con minori opportunità, nozione centrale per la strategia di inclusione;
- autorità nazionale, agenzia nazionale e nuova organizzazione.
L’impianto generale è costruito su tre azioni chiave, tutte orientate in via prevalente alla dimensione transnazionale o internazionale, e su specifiche azioni Jean Monnet dedicate all’integrazione europea.
Obiettivi e valore aggiunto europeo
L’articolo 3 distingue un obiettivo generale e tre obiettivi specifici.
L’obiettivo generale consiste nel sostenere, mediante l’apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo alla crescita sostenibile, all’occupazione di qualità, alla coesione sociale, all’innovazione, all’identità europea e alla cittadinanza attiva. Il programma è espressamente qualificato come strumento fondamentale per lo spazio europeo dell’istruzione, per la cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione, per la strategia UE per la gioventù e per la dimensione europea dello sport.
Gli obiettivi specifici riguardano la promozione di:
- mobilità, cooperazione, qualità, inclusione, equità, eccellenza, creatività e innovazione nel settore istruzione e formazione;
- mobilità non formale e informale, partecipazione attiva dei giovani e cooperazione nel settore gioventù;
- mobilità del personale sportivo e cooperazione nel settore sport.
L’articolo 4 limita l’intervento alle sole azioni con un potenziale valore aggiunto europeo. Tale valore è ricondotto, in particolare, al carattere transnazionale delle azioni, alla capacità di generare impatto sistemico sostenibile, alla complementarità con altri programmi e politiche e al contributo all’uso efficace degli strumenti UE per trasparenza e riconoscimento.
Istruzione e formazione: mobilità, cooperazione e politiche
Nel settore istruzione e formazione, il regolamento mantiene la struttura tradizionale in tre azioni chiave.
Azione chiave 1: mobilità ai fini dell’apprendimento
L’articolo 5 finanzia la mobilità di:
- studenti e personale dell’istruzione superiore;
- discenti e personale dell’istruzione e formazione professionale;
- alunni e personale delle scuole;
- discenti dell’istruzione degli adulti e personale.
La mobilità può essere accompagnata da apprendimento virtuale, sostegno linguistico, visite preparatorie, formazione e cooperazione virtuale. In caso di impossibilità a partecipare fisicamente, la mobilità può essere sostituita dall’apprendimento virtuale.
Azione chiave 2: cooperazione tra organizzazioni e istituti
L’articolo 6 sostiene:
- partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, inclusi i partenariati di piccola scala;
- partenariati per l’eccellenza, in particolare Università europee, piattaforme dei centri di eccellenza professionale e lauree magistrali congiunte Erasmus Mundus;
- partenariati per l’innovazione;
- piattaforme online e strumenti per la cooperazione virtuale, compresi eTwinning, la piattaforma per l’apprendimento degli adulti e l’iniziativa della carta europea dello studente.
Azione chiave 3: sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
L’articolo 7 copre:
- preparazione e attuazione delle agende politiche dell’Unione nel campo dell’istruzione e della formazione, con sostegno alla rete Eurydice e al processo di Bologna;
- strumenti e misure UE per qualità, trasparenza e riconoscimento di competenze, abilità e qualifiche;
- dialogo politico e cooperazione con stakeholder, reti UE e organizzazioni internazionali;
- misure per l’attuazione inclusiva e di qualità del programma;
- cooperazione con altri strumenti UE;
- diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e del programma.
Azioni Jean Monnet
L’articolo 8 conserva e rafforza le azioni Jean Monnet, che sostengono insegnamento, apprendimento, ricerca e dibattiti sull’integrazione europea, incluse le sfide e opportunità future dell’Unione. Le azioni si articolano in:
- Jean Monnet nell’istruzione superiore;
- Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione;
- sostegno a istituzioni di interesse europeo specificamente elencate dal regolamento.
L’allegato I precisa che l’azione comprende moduli, cattedre, centri di eccellenza, progetti e reti Jean Monnet, nonché attività di promozione della conoscenza dei temi dell’Unione nelle scuole e negli istituti professionali.
Gioventù: mobilità, partecipazione e dialogo con i giovani
Nel settore gioventù, il regolamento attribuisce rilievo alla partecipazione civica e democratica, alla non formalità dell’apprendimento e alla dimensione inclusiva.
L’articolo 9 finanzia:
- mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani;
- attività di partecipazione dei giovani;
- DiscoverEU;
- mobilità degli animatori socioeducativi.
L’articolo 10 sostiene i partenariati di cooperazione, i partenariati per l’innovazione e le piattaforme online per la cooperazione virtuale. L’articolo 11 finanzia il sostegno all’agenda politica UE in materia di gioventù, gli strumenti di riconoscimento delle competenze e delle abilità, il dialogo politico con stakeholder, il dialogo UE con i giovani, il Forum europeo della gioventù, Eurodesk, la cooperazione con altri strumenti UE e la diffusione dei risultati.
L’allegato I dettaglia DiscoverEU come esperienza di viaggio e apprendimento con forte componente inclusiva, destinata a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione e la scoperta della diversità culturale e linguistica europea.
Sport: mobilità del personale, partenariati ed eventi senza scopo di lucro
Per lo sport, il regolamento si concentra soprattutto sul personale sportivo e sullo sport di base.
L’articolo 12 sostiene la mobilità del personale sportivo. L’articolo 13 finanzia partenariati di cooperazione e scambio di pratiche, nonché eventi sportivi senza scopo di lucro diretti a sviluppare la dimensione europea dello sport e promuovere questioni rilevanti per lo sport di base. L’articolo 14 copre le attività di agenda politica, dialogo con stakeholder, misure di attuazione inclusiva e cooperazione con altri strumenti UE.
I considerando insistono sulla promozione dell’attività fisica, della salute, dell’inclusione sociale, dell’uguaglianza, del buon governo e dell’integrità nello sport.
Inclusione: strategia, piani d’azione e misure finanziarie
L’inclusione è uno dei pilastri centrali del regolamento. L’articolo 15 impone alla Commissione, entro il 29 novembre 2021, l’elaborazione di un quadro di misure per l’inclusione e dei relativi orientamenti. Su tale base, e con attenzione alle specifiche difficoltà nazionali, devono essere predisposti piani d’azione per l’inclusione, integrati nei programmi di lavoro delle agenzie nazionali e soggetti a regolare sorveglianza della Commissione.
L’articolo 16 prevede che la Commissione assicuri, ove necessario, misure di sostegno finanziario, inclusi prefinanziamenti, per facilitare la partecipazione delle persone con minori opportunità. Il livello del sostegno deve essere basato su criteri oggettivi; inoltre la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali ad adeguare, le sovvenzioni per la mobilità. I costi delle misure di inclusione non possono giustificare il rigetto di una domanda.
Finanziamento del programma e ripartizione delle risorse
L’articolo 17 stabilisce la dotazione finanziaria complessiva in 24 574 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027, oltre a una dotazione aggiuntiva di 1 700 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 ai sensi del QFP.
La ripartizione indicativa è così strutturata:
- 20 396 420 000 EUR per istruzione e formazione;
- 2 531 122 000 EUR per gioventù;
- 466 906 000 EUR per sport;
- almeno 810 942 000 EUR per i costi operativi delle agenzie nazionali;
- 368 610 000 EUR per il sostegno al programma.
All’interno del macro-ambito istruzione e formazione sono stabilite quote minime per istruzione superiore, istruzione professionale, scolastica, istruzione degli adulti e azioni Jean Monnet. L’articolo prevede inoltre un margine di flessibilità, l’uso di risorse aggiuntive provenienti dagli strumenti esterni dell’Unione per la dimensione internazionale del programma e la possibilità di finanziare assistenza tecnica e amministrativa.
La ripartizione dei fondi gestiti dalle agenzie nazionali deve tenere conto di popolazione, costo della vita, distanza tra capitali e performance; la Commissione precisa i criteri nel programma di lavoro.
Forme di finanziamento e regole di esecuzione
L’articolo 18 dispone che il programma sia attuato in gestione diretta o indiretta, ai sensi del regolamento finanziario. Sono ammessi sovvenzioni, premi e appalti. È altresì previsto che i contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possano coprire il rischio di recupero dei fondi dovuti dai destinatari.
Nei considerando e in varie disposizioni è valorizzato l’uso di somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi e, quando appropriato, finanziamenti non collegati ai costi, in chiave di semplificazione amministrativa.
Partecipazione di paesi terzi e soggetti esterni all’UE
Gli articoli 19 e 20 disciplinano l’apertura del programma ai paesi terzi associati e, in casi giustificati nell’interesse dell’Unione, anche a soggetti giuridici di paesi terzi non associati per alcune azioni.
Sono associabili:
- i membri EFTA/SEE;
- i paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati;
- i paesi della politica europea di vicinato;
- altri paesi terzi tramite accordi specifici.
Tali accordi devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, stabilire le condizioni di partecipazione e i contributi finanziari, escludere poteri decisionali sul programma e assicurare la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Governance: autorità nazionali, agenzie nazionali e Commissione
Il capo X disciplina in dettaglio il sistema di gestione e audit.
L’articolo 26 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione l’autorità nazionale entro il 29 giugno 2021 e di designare una o più agenzie nazionali entro il 29 agosto 2021. L’autorità nazionale deve sorvegliare e supervisionare la gestione del programma, rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi, fornire cofinanziamento alle agenzie nazionali e assumersi la responsabilità dei fondi UE trasferiti a queste ultime. In caso di irregolarità, negligenza, frode o gravi carenze dell’agenzia nazionale, l’autorità può dover rimborsare i fondi non recuperati e può revocare il mandato dell’agenzia.
L’articolo 27 definisce i requisiti dell’agenzia nazionale, che deve avere personalità giuridica o appartenere a un ente con personalità giuridica, capacità organizzativa e finanziaria adeguata, mezzi per applicare le regole UE e adeguate garanzie finanziarie. L’agenzia gestisce tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti affidati, rende conto annualmente e non può delegare compiti senza autorizzazione.
L’articolo 28 attribuisce alla Commissione il controllo dei sistemi nazionali di gestione e controllo, la valutazione delle designazioni, l’approvazione del programma di lavoro dell’agenzia nazionale e la facoltà di adottare misure precauzionali o correttive per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. L’articolo 29 disciplina l’organismo di audit indipendente, che deve garantire competenza, indipendenza e pieno accesso documentale alla Commissione e alla Corte dei conti.
Controlli, tutela del bilancio UE e recuperi
L’articolo 30 stabilisce i principi del sistema di controllo: prevenzione e contrasto di frode, corruzione e irregolarità; controlli efficaci; recupero delle somme indebitamente versate; eventuali sanzioni amministrative e finanziarie. Il coordinamento dei controlli si fonda sul principio dell’audit unico e su un’analisi basata sui rischi.
L’articolo 31 impone ai paesi terzi partecipanti di riconoscere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari, includendo per OLAF il potere di effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto.
Programmazione, monitoraggio, indicatori e valutazione
L’articolo 22 prevede l’adozione di programmi di lavoro annuali o pluriennali da parte della Commissione, con indicazione degli importi per azione e della ripartizione dei fondi tra Stati membri e paesi terzi associati. Tali programmi sono adottati con atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.
L’articolo 23 rinvia agli indicatori dell’allegato II, che misurano, tra l’altro, partecipazione alla mobilità, cooperazione tra istituti, uso di piattaforme digitali, inclusione, semplificazione e contributo agli obiettivi climatici. La Commissione può modificare gli indicatori tramite atti delegati.
L’articolo 24 stabilisce che la valutazione intermedia avvenga non oltre il 31 dicembre 2024, includendo una valutazione finale del programma 2014-2020, mentre gli Stati membri devono trasmettere una relazione entro il 31 maggio 2024. La valutazione finale del programma deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2031.
Informazione, comunicazione e diffusione
L’articolo 25 impone alle agenzie nazionali, in cooperazione con la Commissione, di sviluppare una strategia coerente per divulgazione, diffusione e valorizzazione dei risultati. I beneficiari devono dare visibilità all’origine UE dei finanziamenti; i soggetti attivi nei settori coperti devono usare la denominazione Erasmus+. La Commissione deve realizzare azioni di informazione e comunicazione e assicurare la pubblica disponibilità dei risultati, anche a fini di condivisione di buone pratiche.
Complementarità con altri programmi dell’Unione
L’articolo 32 disciplina il finanziamento cumulativo e alternativo, consentendo che un’azione finanziata da Erasmus+ sia sostenuta anche da un altro programma UE, purché non si sovvenzionino gli stessi costi e il totale non superi i costi ammissibili. È inoltre previsto l’accesso a FESR o FSE+ per proposte che abbiano ottenuto il marchio di eccellenza ma non possano essere finanziate per vincoli di bilancio.
Il regolamento insiste, nei considerando e nell’articolo 32, sulla necessità di sinergie con politiche e fondi relativi a istruzione, cultura, media, giovani, solidarietà, occupazione, inclusione sociale, ricerca, innovazione, digitale, agricoltura, ambiente, clima, coesione, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale.
Disposizioni finali, deleghe e transizione
L’articolo 33 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato I e l’allegato II e integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione. L’articolo 34 prevede la procedura di comitato secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
L’articolo 35 abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 dal 1o gennaio 2021. L’articolo 36 disciplina la continuità delle azioni avviate sotto il vecchio programma, l’ammissibilità retroattiva di talune attività e costi nel 2021 in casi giustificati, la copertura delle spese di transizione e la prosecuzione della gestione delle azioni non concluse. L’articolo 37 stabilisce l’entrata in vigore alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1o gennaio 2021, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione, oggetto e durata del programma
L’articolo 1 istituisce Erasmus+ quale programma di azione dell’Unione in materia di istruzione e formazione, gioventù e sport per il periodo del QFP 2021-2027, fissandone obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione. Il programma ha durata settennale, in coerenza con il quadro finanziario pluriennale.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce concetti chiave come apprendimento permanente, mobilità ai fini dell’apprendimento, apprendimento virtuale, apprendimento non formale e informale, giovani (13-30 anni), sport di base, studente di istruzione superiore, personale, discente IFP, alunno, istruzione degli adulti, paese terzo, partenariato, titolo congiunto Erasmus Mundus, internazionale, cooperazione virtuale, istituto di istruzione superiore, transnazionale, attività di partecipazione dei giovani, animatore socioeducativo, dialogo dell’UE con i giovani, soggetto giuridico, persone con minori opportunità, autorità nazionale, agenzia nazionale e nuova organizzazione.
Obiettivi generali e specifici; azioni chiave
L’articolo 3 enuncia l’obiettivo generale di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale tramite l’apprendimento permanente, contribuendo a crescita sostenibile, occupazione di qualità, coesione sociale, innovazione, identità europea e cittadinanza attiva. Gli obiettivi specifici riguardano mobilità, cooperazione, inclusione, qualità, creatività e innovazione nei settori istruzione/formazione, gioventù e sport. Le finalità sono perseguite tramite tre azioni chiave: mobilità ai fini dell’apprendimento, cooperazione tra organizzazioni e istituti, sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione, oltre alle azioni Jean Monnet.
Valore aggiunto europeo
L’articolo 4 limita il sostegno alle sole azioni con potenziale valore aggiunto europeo, che può derivare dal carattere transnazionale, da complementarità e sinergie con altri programmi/politiche e dall’uso efficace degli strumenti UE per trasparenza e riconoscimento.
Azioni nel settore istruzione e formazione
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le azioni chiave 1-3 nel settore istruzione e formazione: mobilità di studenti, discenti, personale e alunni; partenariati di cooperazione, di eccellenza, di innovazione e strumenti online; attività di policy support, dialogo con stakeholder, strumenti UE per qualità/trasparenza/riconoscimento, inclusione, cooperazione con altri strumenti UE e diffusione dei risultati. L’articolo 5 consente l’accompagnamento con apprendimento virtuale e il ricorso a tale forma in sostituzione della mobilità per chi non possa parteciparvi fisicamente.
Azioni Jean Monnet
L’articolo 8 finanzia insegnamento, apprendimento, ricerca e dibattiti sull’integrazione europea tramite azioni Jean Monnet nell’istruzione superiore e in altri ambiti formativi, nonché il sostegno a istituzioni di interesse europeo specificamente elencate (tra cui Istituto universitario europeo, Collegio d’Europa, Istituto europeo di pubblica amministrazione, Accademia di diritto europeo, Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l’istruzione inclusiva, Centro internazionale di formazione europea).
Azioni nel settore gioventù
Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano mobilità dei giovani e degli animatori socioeducativi, attività di partecipazione dei giovani, DiscoverEU, partenariati di cooperazione e innovazione, strumenti online, dialogo UE con i giovani, Youth Wiki, Youthpass, Eurodesk, sostegno al Forum europeo della gioventù e cooperazione con altri strumenti UE.
Azioni nel settore sport
Gli articoli 12, 13 e 14 prevedono mobilità del personale sportivo, partenariati di cooperazione, eventi sportivi senza scopo di lucro e misure di policy support per l’agenda UE sullo sport e l’attività fisica, con attenzione allo sport di base, ai valori europei, al buon governo e all’integrità nello sport.
Strategia di inclusione e sostegno finanziario
Gli articoli 15 e 16 impongono alla Commissione, entro il 29 novembre 2021, l’elaborazione di un quadro di misure per l’inclusione e di orientamenti attuativi, con piani d’azione per l’inclusione integrati nei programmi di lavoro delle agenzie nazionali. È previsto sostegno finanziario specifico, inclusi prefinanziamenti e adeguamento delle sovvenzioni, per facilitare la partecipazione delle persone con minori opportunità; i costi di inclusione non possono giustificare il rigetto di una domanda.
Dotazione finanziaria e ripartizione del bilancio
L’articolo 17 fissa la dotazione finanziaria del programma in 24 574 000 000 EUR a prezzi correnti per il 2021-2027, maggiorata di 1 700 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 ai sensi del QFP. La ripartizione indicativa destina l’83% alle azioni istruzione e formazione, il 10,3% alla gioventù, l’1,9% allo sport, il 3,3% ai costi operativi delle agenzie nazionali e l’1,5% al sostegno al programma; sono inoltre previste quote minime per i diversi sotto-settori e una quota specifica per le azioni Jean Monnet, nonché un margine di flessibilità.
Forme di finanziamento e metodi di esecuzione
L’articolo 18 prevede gestione diretta o indiretta, con ricorso a sovvenzioni, premi e appalti. Il regolamento consente anche contributi a meccanismi di mutua assicurazione per coprire il rischio di recupero dei fondi dovuti dai destinatari.
Partecipazione di paesi terzi e di soggetti di paesi terzi
Gli articoli 19 e 20 disciplinano la partecipazione di paesi terzi associati (SEE/EFTA, paesi candidati e potenziali candidati, vicinato e altri paesi terzi tramite accordi specifici) e, per alcune azioni, di soggetti giuridici di paesi terzi non associati. Gli accordi devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, assenza di poteri decisionali del paese terzo e tutela degli interessi finanziari UE.
Regole di accesso dei beneficiari e capacità finanziaria
L’articolo 21 apre il programma a soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori interessati. Prevede che gli enti pubblici e gli organismi che abbiano ricevuto oltre il 50% delle entrate annuali da fonti pubbliche negli ultimi due anni siano considerati dotati della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa senza ulteriori prove; consente inviti congiunti con paesi terzi non associati.
Programmazione, sorveglianza, indicatori e valutazione
Gli articoli 22-24 disciplinano programmi di lavoro adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, indicatori di performance dell’allegato II, sistema di rendicontazione e valutazioni intermedia e finale. La valutazione intermedia deve essere effettuata non oltre il 31 dicembre 2024, mentre gli Stati membri presentano una relazione entro il 31 maggio 2024; la valutazione finale del programma deve avvenire entro il 31 dicembre 2031.
Informazione, comunicazione e diffusione
L’articolo 25 impone strategie coerenti di divulgazione e diffusione a Commissione e agenzie nazionali, l’obbligo di visibilità dell’origine dei fondi UE da parte dei beneficiari e l’uso della denominazione Erasmus+ nelle attività di comunicazione. Le risorse del programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione collegate agli obiettivi del programma.
Sistema di gestione, autorità nazionali e agenzie nazionali
Gli articoli 26-29 disciplinano la designazione dell’autorità nazionale entro il 29 giugno 2021 e dell’agenzia nazionale entro il 29 agosto 2021, i requisiti di conformità ex ante, il coordinamento nazionale, i compiti di gestione e audit, e il ruolo della Commissione nel riesame dei sistemi nazionali. L’agenzia nazionale deve avere personalità giuridica o far parte di un ente dotato di personalità giuridica, capacità adeguate, garanzie finanziarie e divieto di delega senza autorizzazione; l’organismo di audit indipendente deve essere indipendente e garantire accesso pieno alla Commissione, alla Corte dei conti e ai loro rappresentanti.
Controlli, tutela degli interessi finanziari e recupero
Gli articoli 30 e 31 stabiliscono controlli preventivi e correttivi contro frodi e irregolarità, coordinamento dei controlli secondo il principio dell’audit unico e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. I paesi terzi partecipanti devono concedere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari, inclusi i poteri di indagine dell’OLAF.
Complementarità e finanziamento cumulativo
L’articolo 32 prevede coerenza con altri programmi e fondi UE e consente il finanziamento cumulativo di un’azione da parte di più programmi purché non si finanzino gli stessi costi e non si superino i costi totali ammissibili. È inoltre possibile il sostegno da FESR o FSE+ per proposte con marchio di eccellenza che non abbiano ottenuto finanziamento per vincoli di bilancio.
Deleghe, comitologia, abrogazione e transizione
L’articolo 33 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati I e II e integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione; l’articolo 34 prevede la procedura di comitato. L’articolo 35 abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 dal 1o gennaio 2021; l’articolo 36 contiene le disposizioni transitorie per le azioni in corso, l’ammissibilità retroattiva in casi giustificati nel 2021 e la transizione tra i due programmi; l’articolo 37 stabilisce l’entrata in vigore alla pubblicazione e l’applicazione dal 1o gennaio 2021.
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