Regolamento (UE) 2021/809
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/809 della Commissione del 20 maggio 2021 relativo alla non approvazione dell’estratto fermentato di foglie di Symphytum officinale L. (consolida maggiore) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude negativamente la procedura di approvazione dell’estratto fermentato di foglie di consolida maggiore come sostanza di base. La Commissione ritiene non soddisfatte le condizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, soprattutto per insufficienza di dati sulla composizione, sui possibili profili genotossici e cancerogeni, sull’esposizione dei consumatori e sull’impatto ambientale. Il provvedimento non esclude future domande di approvazione della medesima sostanza come sostanza di base o come sostanza attiva.
Non approvazione dell’estratto fermentato di foglie di Symphytum officinale L. (consolida maggiore) come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla valutazione, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, della sostanza "estratto fermentato di foglie di Symphytum officinale L. (consolida maggiore)" ai fini della sua qualificazione come sostanza di base. Rileva per gli operatori che intendano immettere sul mercato o utilizzare tale sostanza nel settore dei prodotti fitosanitari; non disciplina altre sostanze né approva l’uso per altri impieghi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Non approvazione dell’estratto fermentato di foglie di Symphytum officinale L. (consolida maggiore) come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/809 della Commissione conclude la procedura avviata per la qualificazione del "macerato di consolida maggiore" come sostanza di base, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione, sulla base della relazione tecnica dell’EFSA e della documentazione del richiedente, ritiene non dimostrato il soddisfacimento dei requisiti dell’articolo 23 e dispone la non approvazione della sostanza.
Origine della domanda e perimetro della valutazione
La domanda iniziale, presentata il 22 gennaio 2015 dalla società Greenprotech, riguardava il "macerato di consolida maggiore" da utilizzare come insettifugo ed elicitore naturale in alberi da frutto, erba e ortaggi. In sede di istruttoria, la Commissione ha ritenuto opportuno precisare l’oggetto della valutazione includendo la sostanza attiva "estratto fermentato di foglie di Symphytum officinale L. (consolida maggiore)".
Criticità istruttorie e scientifiche
La Commissione evidenzia che le informazioni fornite non erano sufficienti a dimostrare che la sostanza potesse essere considerata un "prodotto alimentare" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. L’EFSA ha inoltre rilevato che la specifica della sostanza non era ben definita e che, nella consolida maggiore, sono noti componenti genotossici e cancerogeni, senza che fossero disponibili dati sulla loro concentrazione nell’estratto fermentato.
Valutazione del rischio e lacune informative
A causa dell’insufficienza dei dati, non è stato possibile completare la valutazione del rischio di esposizione non alimentare né la valutazione del rischio per i consumatori. Mancavano inoltre informazioni adeguate sull’esposizione ambientale e sui rischi per gli organismi non bersaglio. La Commissione segnala anche l’assenza di una valutazione pertinente svolta ai sensi di altri atti dell’Unione, elemento richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della procedura
Nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, la Commissione conclude che le condizioni per l’approvazione non risultano soddisfatte. L’articolo 1 dispone pertanto che l’estratto fermentato di foglie di Symphytum officinale L. non è approvato come sostanza di base.
Possibili sviluppi futuri
Il provvedimento chiarisce espressamente che la mancata approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, né una domanda di approvazione come sostanza attiva ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Esito negativo della procedura di approvazione
L’articolo 1 stabilisce che l’estratto fermentato di foglie di Symphytum officinale L. (consolida maggiore) non è approvato come sostanza di base.
Presupposti della decisione
La Commissione fonda la non approvazione sul mancato soddisfacimento delle condizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per l’insufficienza delle informazioni fornite dal richiedente e per l’impossibilità di concludere che la sostanza non sia potenzialmente pericolosa ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
Valutazioni scientifiche e criticità rilevate
L’EFSA ha trasmesso una relazione tecnica il 28 novembre 2019; sulla base di tale relazione e della documentazione presentata, la Commissione rileva che la specifica della sostanza non è ben definita, che non è stata dimostrata la qualifica di "prodotto alimentare" ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, e che mancano dati sulla concentrazione di componenti genotossici e cancerogeni presenti nella consolida maggiore.
Mancanza di valutazioni del rischio complete
Non è stato possibile completare la valutazione del rischio di esposizione non alimentare, la valutazione del rischio per i consumatori, né ottenere informazioni sufficienti sull’esposizione ambientale e sui rischi per gli organismi non bersaglio.
Rapporto con altri atti dell’Unione
Non risultava disponibile alcuna valutazione pertinente effettuata conformemente ad altri atti normativi dell’Unione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Possibilità di nuove domande
Il regolamento precisa che la non approvazione non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione della sostanza come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, oppure come sostanza attiva ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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