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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/818

Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma Europa creativa 2021-2027, articolato in tre sezioni: Cultura, MEDIA e transettoriale. Definisce obiettivi generali e specifici, priorità, azioni finanziabili, dotazione complessiva e regole di partecipazione, con forte attenzione alla circolazione delle opere, alla mobilità degli operatori, all’alfabetizzazione mediatica e alla diversità culturale e linguistica. Il testo disciplina inoltre soggetti ammissibili, paesi partecipanti, modalità di finanziamento, monitoraggio, valutazione, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e disposizioni transitorie rispetto al precedente programma 2014-2020.

Istituzione del programma Europa creativa 2021-2027 per sostenere i settori culturali e creativi, in particolare l’audiovisivo, e abrogazione del regolamento (UE) n. 1295/2013

Ambito di applicazione

Si applica al programma dell’Unione "Europa creativa" per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021 ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione. Riguarda soggetti attivi nei settori culturali e creativi, inclusi soggetti giuridici, organizzazioni internazionali e, a condizioni specifiche, paesi terzi associati o altri paesi terzi; copre l’intero territorio dell’Unione e, in taluni casi, paesi terzi, paesi e territori d’oltremare e regioni ultraperiferiche. Sono esclusi dal perimetro della sezione MEDIA e transettoriale i paesi terzi che non soddisfano le condizioni della direttiva 2010/13/UE, salvo deroghe e casi eccezionali previsti; la sezione Cultura resta accessibile in modo più ampio, anche in via eccezionale.

Programma Europa creativa 2021-2027

Il regolamento istituisce il nuovo programma Europa creativa per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sostituendo il precedente programma 2014-2020. La finalità di fondo è sostenere la diversità culturale e linguistica, il patrimonio culturale europeo e la competitività dei settori culturali e creativi, con un’attenzione specifica al comparto audiovisivo e all’adattamento al digitale.

Contesto e ratio

I considerando insistono sul valore della cultura per la coesione sociale, la democrazia, la crescita e i diritti fondamentali, richiamando la libertà di espressione artistica, la diversità culturale e linguistica e il ruolo dei media liberi e pluralistici. Il programma è concepito come strumento di sostegno transnazionale, capace di integrare politiche nazionali e regionali, promuovere la circolazione delle opere e degli artisti, rafforzare l’innovazione e contribuire anche alla ripresa dei settori colpiti dalla pandemia di COVID-19.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il programma si rivolge ai soggetti attivi nei settori culturali e creativi, definiti in modo molto ampio dall’articolo 2. Rientrano tra questi, tra l’altro, audiovisivo, cinema, televisione, videogiochi, editoria, musica, arti dello spettacolo, architettura, design, biblioteche, archivi, musei e patrimonio culturale, sia in attività di mercato sia non di mercato. Possono partecipare soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, in paesi o territori d’oltremare collegati, in paesi terzi associati, nonché organizzazioni internazionali; in casi eccezionali sono ammesse anche entità di paesi terzi non associati, se necessario per gli obiettivi della specifica azione.

Obiettivi del programma

Gli obiettivi generali sono due: da un lato salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei; dall’altro rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare audiovisivo. Gli obiettivi specifici riguardano la cooperazione artistica e culturale europea, la competitività e sostenibilità dell’audiovisivo, e la cooperazione transettoriale con azioni innovative a supporto dell’ambiente mediatico e dell’alfabetizzazione mediatica.

Struttura del programma

Il programma si articola in tre sezioni:

  • Cultura: per i settori culturali e creativi diversi dall’audiovisivo;
  • MEDIA: per il settore audiovisivo;
  • Transettoriale: per azioni che riguardano tutti i settori culturali e creativi. Le azioni devono avere valore aggiunto europeo, cioè essere transnazionali, promuovere la cooperazione tra operatori e istituzioni di diversi paesi, generare economie di scala e contribuire alla parità di accesso e alla circolazione delle opere.

Sezione Cultura

La sezione Cultura punta a rafforzare la cooperazione transnazionale, la circolazione e la visibilità delle opere europee e la mobilità degli operatori. Mira inoltre ad aumentare l’accesso e la partecipazione alla cultura, sostenere l’inclusione sociale e il dialogo interculturale, rafforzare capacità, talento, innovazione e occupazione nei settori culturali e creativi, e promuovere educazione artistica e creatività basata sulla cultura.

L’allegato I dettaglia le azioni finanziabili, tra cui:

  • progetti di cooperazione transnazionale;
  • reti europee e piattaforme paneuropee;
  • mobilità degli artisti e circolazione delle opere;
  • sostegno alle organizzazioni per operare a livello internazionale;
  • azioni settoriali per musica, libri ed editoria, architettura e patrimonio culturale, design, moda e altri settori creativi;
  • azioni speciali come Capitali europee della cultura, marchio del patrimonio europeo, premi culturali, Giornate europee del patrimonio e sostegno a soggetti culturali europei con ampia copertura geografica.

Sezione MEDIA

La sezione MEDIA è dedicata al settore audiovisivo e si coordina con la disciplina del mercato unico digitale e con la direttiva 2010/13/UE, come modificata. Le priorità sono lo sviluppo di talenti e competenze, la cooperazione transfrontaliera e l’innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee; la promozione della circolazione, distribuzione online e cinematografica delle opere; il rafforzamento del pubblico, specie giovanile, e la valorizzazione delle opere del patrimonio culturale.

Le azioni dell’allegato I includono sviluppo e produzione di opere audiovisive indipendenti, strumenti di promozione e marketing, sostegno alla distribuzione internazionale e alla circolazione, sottotitolazione e accesso multilingue, networking professionale, presenza a mercati e festival, iniziative di audience development, formazione e mentoring, reti di operatori video on demand e di sale cinematografiche, nonché misure per la parità di genere nel settore.

Sezione transettoriale

La sezione transettoriale ha una funzione di raccordo tra i vari comparti. Essa sostiene la cooperazione programmatica transnazionale, la libertà artistica, la visibilità del programma e la trasferibilità dei risultati; promuove approcci innovativi alla creazione e distribuzione dei contenuti; accompagna i cambiamenti strutturali e tecnologici del settore media, anche tramite il giornalismo di qualità e l’alfabetizzazione mediatica; infine finanzia i punti di contatto nazionali del programma.

Tra le azioni dell’allegato I figurano il dialogo periodico tra operatori e responsabili politici, analisi transettoriali, il laboratorio per l’innovazione creativa, i punti di contatto del programma e azioni trasversali a sostegno del settore dei media, comprese monitoraggio indipendente del pluralismo, cooperazione giornalistica e alfabetizzazione mediatica.

Bilancio e ripartizione delle risorse

La dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2021-2027 è pari a 1 842 000 000 EUR a prezzi correnti, con un’ulteriore dotazione aggiuntiva di 600 000 000 EUR a prezzi 2018 in base all’adeguamento specifico del QFP. La ripartizione indicativa è:

  • almeno 33 % per la sezione Cultura;
  • almeno 58 % per la sezione MEDIA;
  • fino al 9 % per la sezione transettoriale. Le risorse possono finanziare anche assistenza tecnica e amministrativa. È prevista la possibilità di contributi aggiuntivi da strumenti esterni, come NDICI-Europa globale e IPA III, per rafforzare la dimensione internazionale del programma.

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali

Il regolamento apre il programma a diverse categorie di paesi terzi, subordinando la partecipazione al contributo finanziario e, per MEDIA e transettoriale, al rispetto delle condizioni della direttiva 2010/13/UE. Sono previste specifiche regole per i paesi della politica europea di vicinato, per i paesi in preadesione e per altri paesi terzi tramite accordi dedicati, che devono assicurare equilibrio tra contributi e benefici, assenza di poteri decisionali per il paese terzo e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

L’Unione partecipa inoltre all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo per tutta la durata del programma e la Commissione può coordinare la cooperazione con UNESCO, Consiglio d’Europa, OCSE e OMPI.

Regole di finanziamento e sovvenzioni

Il programma può essere attuato in gestione diretta o indiretta e utilizzare sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Le sovvenzioni seguono il regolamento finanziario; i comitati di valutazione possono essere composti anche da esperti esterni, selezionati in base alla competenza professionale e, se del caso, alla conoscenza dell’area geografica interessata.

Per il 2021 è ammessa, in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità di attività e costi dal 1° gennaio 2021, anche se sostenuti prima della domanda, e le convenzioni di sovvenzione di funzionamento possono essere firmate eccezionalmente entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio. Le azioni del programma devono, se del caso, definire criteri per la parità di genere.

Complementarietà, cumulo e marchio di eccellenza

La Commissione deve garantire coerenza e complementarità con altri programmi e politiche dell’Unione, in particolare in materia di istruzione, gioventù, occupazione, inclusione sociale, ricerca, innovazione, industria, ambiente, clima, coesione, politica regionale, turismo sostenibile, mobilità e cooperazione internazionale.

È ammesso il finanziamento cumulativo con altri programmi UE, purché non si coprano gli stessi costi e non si superino i costi totali ammissibili. È inoltre previsto il marchio di eccellenza per i progetti valutati positivamente ma non finanziabili per vincoli di bilancio, con possibile accesso a sostegno del FESR o del FSE+.

Sorveglianza, valutazione e deleghe

Gli indicatori di impatto qualitativi e quantitativi sono riportati nell’allegato II. La Commissione può adottare atti delegati per definire il quadro di sorveglianza e valutazione e per aggiornare gli indicatori. La valutazione intermedia deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2024 e quella finale entro il 31 dicembre 2029; entrambe devono essere basate su analisi esterne e indipendenti e trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi.

Obblighi di informazione, controllo e trasparenza

I beneficiari devono dare visibilità al finanziamento dell’Unione. Per le azioni MEDIA è previsto l’uso del logo specifico di sezione. La Commissione realizza anche attività di informazione e comunicazione sul programma. Sul piano del controllo, il regolamento richiama la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, compresi i poteri di OLAF, Corte dei conti e, quando pertinente, EPPO.

Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 dal 1° gennaio 2021, ma mantiene applicabili le norme del precedente programma alle azioni già avviate fino alla loro chiusura. È prevista la copertura delle spese di transizione e, se necessario, la possibilità di iscrivere stanziamenti dopo il 2027 per completare le azioni non concluse entro il 31 dicembre 2027. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2021.

Disposizioni principali

Istituzione del programma e oggetto

L’articolo 1 istituisce il programma Europa creativa per la durata del QFP 2021-2027 e ne definisce oggetto, obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, i "settori culturali e creativi" in senso ampio, comprendendo attività orientate o non orientate al mercato e numerosi ambiti tra cui audiovisivo, editoria, musica, arti dello spettacolo, archivi, biblioteche, musei, design, patrimonio culturale e radio; definisce inoltre il "soggetto giuridico" e l’"operazione di finanziamento misto".

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 fissa due obiettivi generali: salvaguardare, sviluppare e promuovere diversità culturale e linguistica e patrimonio culturale europei; rafforzare competitività e potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare audiovisivo. Gli obiettivi specifici riguardano cooperazione artistica e culturale europea, competitività e sostenibilità del settore audiovisivo, e cooperazione transettoriale con sostegno all’ambiente mediatico e all’alfabetizzazione mediatica.

Struttura del programma in tre sezioni

Il programma è articolato in sezione Cultura, sezione MEDIA e sezione transettoriale; le azioni finanziabili devono rientrare nelle priorità degli articoli 5, 6 e 7 e nelle descrizioni dell’allegato I.

Priorità della sezione Cultura

L’articolo 5 individua le priorità per la cultura: cooperazione transnazionale e mobilità, accesso e partecipazione alla cultura, inclusione sociale e dialogo interculturale, rafforzamento di capacità e occupazione, identità e valori europei tramite educazione artistica, sviluppo delle capacità di organizzazioni di base e micro-organizzazioni, e contributo alla strategia internazionale dell’Unione attraverso la cultura.

Priorità della sezione MEDIA

L’articolo 6 orienta il sostegno all’audiovisivo verso talenti, competenze, cooperazione transfrontaliera e innovazione; circolazione, promozione e distribuzione online e cinematografica delle opere europee; ampliamento del pubblico, in particolare giovani, e sostegno alle opere del patrimonio culturale.

Priorità della sezione transettoriale

L’articolo 7 concentra la sezione transettoriale sulla cooperazione programmatica tra settori, su azioni innovative di creazione/distribuzione/promozione dei contenuti, sull’adeguamento del settore media ai cambiamenti strutturali e tecnologici, sull’alfabetizzazione mediatica e sui punti di contatto nazionali del programma.

Dotazione finanziaria e ripartizione

L’articolo 8 stabilisce una dotazione di 1 842 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027, maggiorata di 600 000 000 EUR a prezzi 2018 in base al QFP. La ripartizione indicativa prevede almeno il 33 % per Cultura, almeno il 58 % per MEDIA e fino al 9 % per la sezione transettoriale; è inoltre prevista la possibilità di finanziare assistenza tecnica e amministrativa.

Partecipazione di paesi terzi associati e condizioni audiovisive

L’articolo 9 apre il programma a diversi paesi terzi associati, tra cui Stati EFTA/SEE, paesi in preadesione/candidati/potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi tramite accordi specifici. La partecipazione alle sezioni MEDIA e transettoriale è subordinata al rispetto della direttiva 2010/13/UE; sono previste deroghe per alcuni paesi della vicinanza e possibilità di partecipazione provvisoria o prorogata per alcuni paesi preadesione. L’accesso alle azioni della priorità transettoriale ex articolo 7, paragrafo 1, lettera d), è garantito ai paesi che partecipano solo alla Cultura.

Paesi terzi ulteriori e organizzazioni internazionali

L’articolo 10 consente, se nell’interesse dell’Unione, la cooperazione con altri paesi terzi tramite contributi finanziari aggiuntivi da strumenti esterni. L’articolo 11 apre il programma alle organizzazioni internazionali e prevede la partecipazione dell’Unione all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo per tutta la durata del programma.

Raccolta dati e analisi dei settori

L’articolo 12 attribuisce alla Commissione il compito di raccogliere dati e informazioni sui settori culturali e creativi, con il supporto di istituti di ricerca e organizzazioni internazionali, e di riferire periodicamente a Parlamento e Consiglio condividendo le conclusioni con i portatori di interessi.

Forme di finanziamento e gestione

L’articolo 13 prevede gestione diretta o indiretta e consente sovvenzioni, premi, appalti, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. I soggetti dei settori culturali e creativi che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle entrate annuali da fonti pubbliche negli ultimi due anni sono considerati in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria.

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

L’articolo 14 impone ai paesi terzi che partecipano al programma di concedere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari, compreso il potere di indagine OLAF con controlli e verifiche sul posto.

Programmi di lavoro annuali

L’articolo 15 prevede l’attuazione tramite programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione; tali programmi indicano importi per azione, eventuali importi globali per operazioni di finanziamento misto e un calendario indicativo.

Regole sulle sovvenzioni e retroattività limitata

L’articolo 16 dispone che le sovvenzioni sono disciplinate dal regolamento finanziario, consente esperti esterni nei comitati di valutazione e prevede, per il 2021, l’ammissibilità di attività e costi dal 1° gennaio 2021 in casi giustificati, nonché la firma eccezionale delle convenzioni di sovvenzione di funzionamento entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario.

Soggetti ammissibili

L’articolo 17 ammette soggetti giuridici stabiliti in Stati membri, in paesi o territori d’oltremare connessi, in paesi terzi associati o, se previsto nei programmi di lavoro, in alcuni paesi terzi; sono inoltre ammesse organizzazioni internazionali e, in via eccezionale, soggetti di paesi terzi non associati quando la loro partecipazione sia necessaria per gli obiettivi di una specifica azione.

Complementarietà e sinergie

L’articolo 18 impone alla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, di garantire coerenza e complementarità con altri programmi e politiche dell’Unione, richiamando in particolare istruzione, gioventù, occupazione, inclusione sociale, ricerca, innovazione, industria, agricoltura, ambiente, clima, coesione, turismo, aiuti di Stato, mobilità e cooperazione internazionale.

Finanziamento cumulativo e marchio di eccellenza

L’articolo 19 consente il finanziamento cumulativo da altri programmi dell’Unione purché non si coprano gli stessi costi e non si superino i costi ammissibili totali. Prevede inoltre il marchio di eccellenza per progetti valutati nel programma ma non finanziabili per mancanza di risorse, con possibilità di accesso a sostegno del FESR o del FSE+.

Sorveglianza, indicatori e rendicontazione

L’articolo 20 rinvia agli indicatori dell’allegato II e consente alla Commissione di adottare atti delegati per il quadro di sorveglianza e valutazione, anche modificando l’allegato II. Il sistema di rendicontazione deve essere efficiente e proporzionato per beneficiari e, se del caso, Stati membri.

Valutazioni intermedia e finale

L’articolo 21 impone una valutazione intermedia entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e una valutazione finale dopo il 31 dicembre 2027 ed entro il 31 dicembre 2029, entrambe basate su analisi esterne e indipendenti; le relazioni vanno trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi.

Delega di potere alla Commissione

L’articolo 22 conferisce per sette anni dal 1° gennaio 2021 il potere di adottare atti delegati relativi al quadro di sorveglianza e valutazione e alla revisione degli indicatori; la delega è revocabile da Parlamento o Consiglio e gli atti delegati entrano in vigore salvo obiezione entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

Informazione, comunicazione e logo MEDIA

L’articolo 23 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei finanziamenti UE; per le azioni MEDIA deve essere utilizzato il logo specifico della sezione. La Commissione svolge inoltre attività di informazione e comunicazione sul programma.

Comitologia

L’articolo 24 istituisce il comitato Europa creativa, soggetto al regolamento (UE) n. 182/2011, che assiste la Commissione nell’adozione degli atti di esecuzione e può riunirsi in formazioni specifiche per le varie sezioni.

Abrogazione e transizione

L’articolo 25 abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 dal 1° gennaio 2021. L’articolo 26 preserva la continuità delle azioni avviate sotto il vecchio programma fino alla loro chiusura e consente l’uso della dotazione per la transizione e, se necessario, per spese dopo il 2027 relative alle azioni non concluse entro il 31 dicembre 2027.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 27 stabilisce l’entrata in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1° gennaio 2021; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieculturaaudiovisivomediafinanziamenti uecooperazione transnazionale

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