Regolamento (UE) 2021/804
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/804 del Consiglio del 20 maggio 2021 che attua l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (PESC) 2021/804 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014, relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan. L’aggiornamento recepisce l’espunzione di una persona dall’elenco sanzionatorio decisa dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 1591 (2005). Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 per espungere una persona dall’elenco delle misure restrittive relative al Sudan.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sull’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Sudan. L’effetto concreto è limitato alla soppressione di una voce dall’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014; non introduce nuove misure sostanziali, ma aggiorna l’elenco sanzionatorio in conformità alla decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 5 marzo 2021.
Regolamento di esecuzione (PESC) 2021/804 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive relative al Sudan
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Sudan, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 747/2014. La finalità è quella di allineare l’elenco europeo delle persone ed entità soggette a misure restrittive alla decisione adottata in ambito ONU dal comitato istituito dalla risoluzione 1591 (2005).
Contesto normativo
Il testo richiama il regolamento (UE) n. 747/2014, adottato il 10 luglio 2014, che istituisce misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e abroga i precedenti regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005. Il regolamento di esecuzione è adottato sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, di tale atto, che consente l’aggiornamento degli allegati mediante atto di esecuzione del Consiglio.
Presupposto dell’aggiornamento
Nei considerando si evidenzia che il 5 marzo 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione UNSC 1591 (2005) ha approvato l’espunzione di una persona dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. L’Unione adegua pertanto il proprio elenco sanzionatorio per mantenerlo coerente con il quadro ONU.
Modifica sostanziale apportata
L’unica modifica normativa è contenuta nell’articolo 1, che dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 secondo l’allegato al regolamento di esecuzione.
Nell’allegato è soppressa la voce corrispondente a:
- n. 3: SHAREIF, Adam.
Effetti pratici
L’effetto operativo del regolamento è la rimozione della persona indicata dall’elenco soggetto a misure restrittive. Non emergono nuove designazioni, nuove categorie di misure o ulteriori obblighi procedurali; il provvedimento ha natura puramente aggiornativa dell’elenco.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa, come di consueto per i regolamenti UE, che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato è soppressa la voce n. 3 relativa a SHAREIF, Adam.
Base della modifica e coordinamento con le decisioni ONU
Nei considerando si precisa che il 5 marzo 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) ha approvato l’espunzione di una persona dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Il regolamento UE si adegua quindi a tale aggiornamento internazionale.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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