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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/819

Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde la disciplina dell’EIT per rafforzarne il modello operativo, il coordinamento con Orizzonte Europa e la capacità di sostenere ecosistemi dell’innovazione aperti e trasparenti. Riorganizza la governance dell’Istituto, conferma e dettaglia il ruolo delle CCI, introduce regole più puntuali su selezione, monitoraggio, proroga e cessazione dei partenariati, e disciplina finanziamento, trasparenza e rendicontazione. Un forte accento è posto su sostenibilità finanziaria, sinergie con il CEI e i programmi UE, contrasto alle disparità regionali e diffusione dei titoli/diplomi con marchio EIT.

Istituisce e disciplina l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), il suo funzionamento, la governance, il finanziamento e i rapporti con le Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI).

Ambito di applicazione

Si applica all’EIT, alle CCI da esso selezionate e designate, alle organizzazioni partner che ne fanno parte, nonché alle attività svolte nell’ambito del triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca e innovazione) e dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore. Ha portata UE e SEE, con applicazione diretta negli Stati membri; talune disposizioni si applicano con effetto dal 1° gennaio 2021. Restano rilevanti anche i paesi associati e, per alcuni profili, altri paesi terzi e autorità pubbliche; il regolamento prevede specifiche esclusioni/deroghe rispetto a Orizzonte Europa in materia di partecipazione, diffusione e costituzione delle CCI.

Regolamento (UE) 2021/819 relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Il regolamento rifonde integralmente la disciplina dell’EIT per adeguarla a Orizzonte Europa e per rafforzare il ruolo dell’Istituto nel collegare istruzione superiore, ricerca e innovazione. La riforma mira a rendere più incisivo il modello delle Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), a migliorarne la trasparenza, l’apertura e la sostenibilità finanziaria e a rafforzarne il contributo alle priorità strategiche dell’Unione.

Finalità e quadro strategico

L’EIT è configurato come strumento di completamento delle politiche nazionali e dell’Unione, con funzione di promozione dell’integrazione del triangolo della conoscenza. La missione è quella di contribuire alla crescita economica sostenibile e alla competitività dell’Unione, rafforzando la capacità di innovazione per affrontare le grandi sfide sociali, economiche, ambientali e tecnologiche. Il regolamento collega espressamente l’azione dell’EIT al Green Deal europeo, al piano per la ripresa, alla strategia europea per i dati, alla strategia per le PMI, alla nuova strategia industriale, agli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla neutralità climatica entro il 2050.

Definizioni e architettura del sistema

L’articolo 2 introduce definizioni essenziali per l’operatività dell’EIT, tra cui CCI, centro di co-locazione, polo SIR, piano aziendale delle CCI, attività a valore aggiunto delle CCI, attività trasversali e memorandum di cooperazione. Particolare rilievo assumono l’ASI, quale documento di indirizzo per un periodo di sette anni, e il SIR, pensato per ridurre i divari di innovazione tra Stati membri e regioni, con attenzione agli innovatori moderati o modesti e alle regioni ultraperiferiche.

Agenda strategica per l’innovazione (ASI)

L’ASI è il perno programmatorio del sistema: determina settori prioritari, strategia, impatto atteso, fabbisogni finanziari e piano finanziario indicativo per il QFP. Deve essere coerente con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa e con il Consiglio europeo per l’innovazione, oltre a creare sinergie con altri programmi e strumenti UE, nazionali e regionali. L’EIT elabora un contributo alla proposta della Commissione, consultando le CCI esistenti, e il testo finale è adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Governance dell’EIT

La governance si articola in comitato direttivo, comitato esecutivo, direttore e funzione interna di revisione contabile. Il comitato direttivo, composto da membri di alto livello con esperienza nei settori rilevanti, ha il compito di orientare e monitorare l’attività dell’EIT, selezionare e valutare le CCI e adottare le decisioni strategiche. Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo, mentre il direttore gestisce le operazioni quotidiane, rappresenta legalmente l’EIT e dà attuazione alle decisioni del comitato direttivo. È istituito anche un gruppo dei rappresentanti degli Stati membri e dei paesi associati, chiamato a fornire pareri su proroghe, risoluzioni e memorandum di cooperazione, nonché sulle questioni strategiche.

Compiti dell’EIT e delle CCI

L’EIT deve definire le priorità, garantire apertura verso nuovi partner, selezionare e supervisionare le CCI, promuovere il SIR, coordinare la cooperazione tra CCI, diffondere i titoli e diplomi con marchio EIT e favorire la visibilità della comunità EIT. Deve inoltre sostenere la sostenibilità finanziaria delle CCI, promuovere modelli di innovazione multidisciplinari e assicurare sinergie con gli altri programmi dell’Unione. Le CCI, dal canto loro, svolgono attività di innovazione, ricerca e sperimentazione, istruzione e formazione, sensibilizzazione e mobilitazione di risorse; esse godono di un’autonomia sostanziale, pur dovendo rispettare accordi e obiettivi EIT, adottare governance trasparente, definire regole interne e perseguire la sostenibilità finanziaria.

Selezione, durata e controllo delle CCI

Le CCI sono selezionate tramite procedura competitiva, aperta e trasparente, secondo l’ASI e le condizioni di Orizzonte Europa. Il requisito minimo di costituzione è la presenza di almeno tre organizzazioni partner indipendenti, tra cui un istituto di istruzione superiore, un istituto di ricerca e un’impresa privata, stabilite in almeno tre Stati membri; inoltre, almeno due terzi dei partner devono essere stabiliti negli Stati membri. L’accordo di partenariato ha durata iniziale di sette anni e può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di sette anni, sulla base di monitoraggi, riesami intermedi e valutazioni globali positivi. In caso di risultati insufficienti o di assenza di valore aggiunto UE, il comitato direttivo può intervenire con misure correttive fino alla riduzione o al ritiro del contributo finanziario o alla risoluzione del partenariato.

Memorandum di cooperazione e brand EIT

Alla scadenza del partenariato, se l’esito finale è positivo, può essere concluso un memorandum di cooperazione per mantenere la CCI nella comunità EIT. Tale strumento regola i diritti e gli obblighi residui, l’uso del brand EIT, la partecipazione a premi e iniziative dell’Istituto, l’accesso a bandi specifici e il sostegno transnazionale ai centri di co-locazione. In assenza di memorandum, la CCI non può utilizzare il brand EIT.

Titoli e diplomi EIT

Il regolamento rafforza il ruolo dell’istruzione superiore e della formazione professionale. I titoli e diplomi sono rilasciati dai soggetti partecipanti secondo il diritto nazionale, ma gli accordi con l’EIT devono prevederne la designazione anche come titoli e diplomi EIT. L’EIT incentiva titoli congiunti o multipli, promozione del marchio EIT, sviluppo di programmi di apprendimento permanente, attenzione all’equilibrio di genere e raccordo con le politiche UE in materia di istruzione e con lo Spazio europeo dell’istruzione superiore.

Finanziamento e bilancio

Le CCI sono finanziate da un mix di fonti pubbliche e private: contributi dei partner, contributi volontari di Stati membri e paesi associati, contributi di organismi internazionali, ricavi, donazioni, dotazioni di capitale, strumenti finanziari e contributo EIT. Il contributo EIT può coprire fino al 100% dei costi ammissibili nelle fasi iniziali, ma deve diminuire progressivamente secondo l’ASI. È previsto un meccanismo di finanziamento basato sulle prestazioni. Per l’EIT, il contributo UE a valere su Orizzonte Europa è fissato in 2 726 000 000 EUR a prezzi correnti, più 210 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il periodo 2021-2027.

Programmazione, trasparenza e controlli

L’EIT adotta un documento unico di programmazione fondato sull’ASI e una relazione annuale di attività consolidata che rendicontano priorità, iniziative, fabbisogni di risorse, indicatori, rischi, risultati e contributo agli obiettivi dell’Unione. È imposto un elevato standard di trasparenza: sito web pubblico, pubblicazione degli inviti e dei risultati, accessibilità delle informazioni nelle banche dati UE, pubblicità degli atti fondamentali e applicazione della disciplina UE sull’accesso ai documenti e sulla protezione dei dati personali. Sul piano finanziario, si applicano regole proprie, con bilancio in pareggio, consolidamento contabile con la Commissione, vigilanza della Corte dei conti e applicazione della disciplina OLAF per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Valutazione, riesame e abrogazione del precedente regolamento

Il regolamento introduce un sistema di monitoraggio continuo e valutazioni periodiche indipendenti dell’EIT e delle CCI, affidate alla Commissione e supportate da esperti esterni, con attenzione anche all’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, al SIR, al CEI e alle sinergie con gli altri strumenti di Orizzonte Europa. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione deve presentare eventuali proposte di modifica, se necessarie anche per estendere il bilancio oltre il periodo previsto. Il regolamento (CE) n. 294/2008 è abrogato, con efficacia generale dal 28 maggio 2021 e con alcune abrogazioni anticipate al 1° gennaio 2021; il nuovo regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e alcune sue disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2021.

Disposizioni principali

Istituzione, missione e obiettivi dell’EIT

L’articolo 1 istituisce l’EIT. L’articolo 3 ne definisce la missione: contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili nell’Unione rafforzando la capacità di innovazione di Unione e Stati membri, tramite integrazione tra istruzione superiore, ricerca e innovazione e promozione dell’imprenditorialità. L’EIT concorre anche alle priorità strategiche dell’Unione, al Green Deal europeo, al piano per la ripresa, alla strategia per i dati, alla strategia per le PMI e alla nuova strategia industriale, nonché agli SDG e alla neutralità climatica entro il 2050.

Definizioni chiave e struttura del sistema EIT

L’articolo 2 contiene le definizioni di innovazione, CCI, centro di co-locazione, polo SIR, organizzazione partner, istituto di ricerca, istituto di istruzione superiore, comunità dell’EIT, agenda strategica per l’innovazione (ASI), sistema di innovazione regionale (SIR), forum delle parti interessate, piano aziendale delle CCI, attività a valore aggiunto delle CCI, attività trasversali alle CCI, memorandum di cooperazione e sostenibilità finanziaria.

Agenda strategica per l’innovazione (ASI)

L’articolo 4 stabilisce che l’ASI definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per un periodo di sette anni coerente con Orizzonte Europa. L’ASI deve contenere valutazione dell’impatto socioeconomico, stime di fabbisogno e fonti di finanziamento e un piano finanziario indicativo. L’EIT contribuisce alla proposta della Commissione, previa consultazione delle CCI esistenti, e l’ASI è adottata congiuntamente da Parlamento europeo e Consiglio su proposta della Commissione.

Governance: organi dell’EIT e gruppo dei rappresentanti degli Stati membri

L’articolo 5 e l’allegato I disciplinano comitato direttivo, comitato esecutivo, direttore e funzione interna di revisione contabile. Il comitato direttivo orienta e monitora l’EIT, seleziona e valuta le CCI e adotta le principali decisioni strategiche; il direttore gestisce l’operatività quotidiana e rappresenta legalmente l’EIT; il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e paese associato e fornisce pareri su proroga, risoluzione e memorandum di cooperazione, oltre che su questioni strategiche.

Compiti dell’EIT

L’articolo 6 elenca i compiti dell’EIT: definizione e attuazione delle priorità, apertura a nuovi partner, selezione e supervisione delle CCI, guida del SIR, coordinamento e cooperazione tra CCI, promozione dei titoli e diplomi EIT, diffusione delle migliori prassi, comunicazione e visibilità, sostegno alla sostenibilità finanziaria delle CCI, sinergie con altri programmi UE, iniziative trasversali e organizzazione del forum delle parti interessate e delle riunioni del gruppo degli Stati membri.

Compiti delle CCI e loro autonomia

L’articolo 7 attribuisce alle CCI attività di innovazione, ricerca, sperimentazione, istruzione e formazione, iniziative del SIR, sensibilizzazione e mobilitazione di fondi. Le CCI godono di autonomia sostanziale per composizione, organizzazione interna, programma e metodi di lavoro, nel rispetto degli accordi con l’EIT, e devono adottare governance trasparente, criteri aperti di adesione e recesso, regolamenti interni e strategie di sostenibilità finanziaria. È inoltre prevista la possibilità di misure contro gli effetti della crisi COVID-19.

Partecipazione, diffusione e selezione delle CCI

L’articolo 8 rinvia alle norme di Orizzonte Europa sulla partecipazione e diffusione, con deroghe per le condizioni minime di costituzione delle CCI e, se necessario, per regole specifiche su proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione. L’articolo 9 prevede selezione competitiva, aperta e trasparente delle CCI, in base ai settori prioritari e al calendario dell’ASI. La soglia minima è di tre organizzazioni partner indipendenti, tra cui almeno un IIS, un istituto di ricerca e un’impresa privata, stabilite in almeno tre diversi Stati membri; almeno due terzi dei partner devono essere stabiliti negli Stati membri.

Monitoraggio, valutazione e durata dei partenariati

Gli articoli 10 e 11 impongono monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle CCI, con focus su risultati, impatto, sostenibilità finanziaria, efficienza e apertura a nuovi membri. L’accordo di partenariato può durare inizialmente sette anni e, sulla base di riesami intermedi e valutazione globale, essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a sette anni. In caso di progressi insufficienti o assenza di valore aggiunto UE, il comitato direttivo può ridurre, modificare o ritirare il contributo finanziario o risolvere il partenariato.

Memorandum di cooperazione

L’articolo 12 prevede, dopo la scadenza del partenariato e in presenza di esito positivo del riesame finale, un memorandum di cooperazione per mantenere la CCI nella comunità EIT. Il memorandum disciplina diritti e obblighi, uso del brand EIT, partecipazione a premi e iniziative EIT, attività educative e formative, accesso a bandi per attività specifiche e sostegno supplementare per il coordinamento transnazionale dei centri di co-locazione.

Titoli e diplomi con marchio EIT

L’articolo 13 stabilisce che i titoli e diplomi sono conferiti dagli IIS e dagli enti di istruzione e formazione professionale secondo le norme nazionali, ma gli accordi con l’EIT devono prevederne la designazione anche come titoli e diplomi EIT. L’EIT incoraggia titoli congiunti o multipli, promozione del marchio EIT, programmi di apprendimento permanente, attenzione al gender balance e raccordo con le azioni UE in materia di istruzione e con lo Spazio europeo dell’istruzione superiore.

Indipendenza, status giuridico e responsabilità

Gli articoli 14, 15 e 16 affermano l’indipendenza operativa dell’EIT dalle autorità nazionali, la sua natura di organismo dell’Unione con personalità giuridica, la capacità di agire in giudizio e il regime di privilegi e immunità. Sono disciplinate responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, competenza della Corte di giustizia per clausole arbitrali, azioni ex articoli 263 e 265 TFUE e copertura delle spese con risorse dell’EIT.

Trasparenza, accesso ai documenti e protezione dei dati

L’articolo 17 impone un elevato livello di trasparenza: sito web accessibile, pubblicazione di inviti, processi di valutazione e risultati, pubblicità del regolamento interno, delle regole finanziarie specifiche e dei criteri di selezione delle CCI, oltre al documento unico di programmazione e alla relazione annuale. Si applicano la riservatezza ex articolo 339 TFUE, il regolamento (UE) 2018/1725 sui dati personali, il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti e il regolamento n. 1/1958 sul regime linguistico.

Finanziamento delle CCI e bilancio EIT

L’articolo 18 elenca le fonti di finanziamento delle CCI: contributi dei partner, contributi volontari di Stati membri/paesi associati/paesi terzi, contributi di organismi internazionali, ricavi, dotazioni di capitale, donazioni, contributo EIT e strumenti finanziari. Il contributo dell’EIT può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili nelle fasi iniziali e deve diminuire progressivamente; è previsto un meccanismo di assegnazione basato sulle prestazioni. L’articolo 21 fissa il contributo UE a favore dell’EIT in 2 726 000 000 EUR a prezzi correnti, con ulteriore importo di 210 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il periodo 2021-2027.

Programmazione, relazione annuale e controllo di bilancio

L’articolo 19 prevede un documento unico di programmazione fondato sull’ASI e una relazione annuale di attività consolidata con informazioni sulle attività EIT/CCI, sugli obiettivi di Orizzonte Europa, sugli indicatori, sui rischi, sulle risorse e sull’integrazione delle questioni climatiche. L’articolo 22 disciplina l’elaborazione del bilancio annuale, con pareggio entrate/spese e procedura di adozione da parte del comitato direttivo; l’articolo 23 stabilisce regole finanziarie proprie dell’EIT e la consolidazione contabile con la Commissione.

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

L’articolo 24 rende applicabile il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 all’EIT, prevede l’adesione all’accordo interistituzionale OLAF del 25 maggio 1999 e impone che atti e convenzioni dell’EIT consentano ispezioni in loco da parte di OLAF e Corte dei conti presso contraenti, subcontraenti e beneficiari finali.

Valutazioni, riesame e abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 20 disciplina monitoraggio continuo e valutazioni intermedie e finali della Commissione, anche con riferimento all’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, al SIR, al CEI e alle sinergie con Orizzonte Europa. L’articolo 26 impone alla Commissione, entro il 31 dicembre 2026, di presentare eventuali proposte di modifica. L’articolo 27 abroga il regolamento (CE) n. 294/2008 dal 28 maggio 2021, con alcune abrogazioni anticipate al 1° gennaio 2021; l’articolo 28 prevede entrata in vigore il giorno della pubblicazione e applicazione retroattiva di varie disposizioni dal 1° gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazioneistruzione superioregovernance degli organismi uefinanziamenti uesviluppo regionale

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