Regolamento (UE) 2021/810
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una modifica puntuale e transitoria al regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, per coordinare l’abrogazione della decisione 2002/657/CE con il regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2019/1871. In particolare, mantiene temporaneamente applicabile l’allegato II della decisione 2002/657/CE per alcune sostanze vietate, così da garantire continuità ai valori di riferimento per interventi e alle verifiche ufficiali. Stabilisce inoltre una ulteriore proroga per l’applicazione di talune prescrizioni dell’allegato I ai metodi già validati.
Modifica transitoria del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per mantenere temporaneamente applicabile l’allegato II della decisione 2002/657/CE su alcune sostanze vietate negli alimenti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali e alle attività ufficiali nel settore alimentare, con specifico riguardo ai metodi analitici e alla valutazione dei residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. Rileva per gli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e per quelli prodotti nell’Unione, limitatamente alle sostanze e ai metodi richiamati dalle disposizioni transitorie. Restano esclusi dall’efficacia dell’allegato II, dopo il 27 novembre 2022, i casi per i quali non operano più i valori di riferimento transitori; l’allegato I, punti 2 e 3, continua invece ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del regolamento fino al 10 giugno 2026.
Modifica transitoria del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per alcune sostanze vietate
Il regolamento interviene in modo limitato sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, con l’obiettivo di garantire continuità normativa durante il passaggio dal regime della decisione 2002/657/CE al nuovo quadro sui metodi analitici per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti. Il legislatore richiama in particolare la necessità di coordinamento con il regolamento (UE) 2019/1871 sui valori di riferimento per interventi (RPA) relativi alle sostanze vietate.
Contesto e finalità
La decisione 2002/657/CE, abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, conteneva nell’allegato II i limiti minimi di rendimento per alcune sostanze, tra cui cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurano, acetato di medrossiprogesterone e verde di malachite. Poiché l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1871 prevede un regime transitorio per l’utilizzo di tali limiti come valori di riferimento per interventi, il presente regolamento assicura che l’allegato II resti applicabile fino al 27 novembre 2022.
Abrogazioni e misure transitorie
L’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/808 è sostituito integralmente. Le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento 2021/808, ma sono previste due importanti clausole transitorie:
- fino al 10 giugno 2026, restano applicabili le prescrizioni dell’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE per i metodi validati prima della data di entrata in vigore;
- fino al 27 novembre 2022, l’allegato II della decisione 2002/657/CE continua ad applicarsi ai fini dell’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1871.
Ambito sostanziale della transizione
La transizione riguarda i controlli sugli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e su quelli prodotti nell’Unione, per le sostanze farmacologicamente attive vietate menzionate nel contesto del regolamento (cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurano e somma di verde malachite e verde leucocomalachite). La misura serve a evitare un vuoto normativo nella fase di passaggio ai nuovi criteri di rendimento dei metodi analitici e ai valori di riferimento per interventi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nel territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/808
L’articolo 7 è sostituito per disciplinare abrogazioni e misure transitorie. Le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808.
Continuità per i metodi validati prima dell’entrata in vigore
Fino al 10 giugno 2026 continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE per i metodi validati prima della data di entrata in vigore del regolamento.
Mantenimento temporaneo dell’allegato II della decisione 2002/657/CE
Ai fini dell’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1871, l’allegato II della decisione 2002/657/CE continua ad applicarsi fino al 27 novembre 2022.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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